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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 08548/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; die Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, atteso che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione sia alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto e sia alla causa di giustificazione dello stato di necessità, rispetto all'utilizzo del telefono in carcere anche per ragioni diverse da quelle rappresentate dalla difesa; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; die Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, atteso che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione sia alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto e sia alla causa di giustificazione dello stato di necessità, rispetto all'utilizzo del telefono in carcere anche per ragioni diverse da quelle rappresentate dalla difesa; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 08548/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris