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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24999/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento fotografico ed alla prova dichiarativa costituita dalle divergenti dichiarazioni della persona offesa, l'altro il difetto di motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, nonché gli ultimi due l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla negata riqualificazione del fatto ex art. 624 bis cod. pen. ed all'omessa disapplicazione della recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla superfluità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso un nuovo esame della persona offesa, la cui attendibilità e la relativa individuazione fotografica dalla stessa effettuata sono state correttamente valorizzate dai giudici di merito; pagg. 6 e 7 sulle motivate ragioni ostative alla riqualificazione del contestato reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ed infine pagg. 7 e 8 sulla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio comminato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento fotografico ed alla prova dichiarativa costituita dalle divergenti dichiarazioni della persona offesa, l'altro il difetto di motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, nonché gli ultimi due l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla negata riqualificazione del fatto ex art. 624 bis cod. pen. ed all'omessa disapplicazione della recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla superfluità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso un nuovo esame della persona offesa, la cui attendibilità e la relativa individuazione fotografica dalla stessa effettuata sono state correttamente valorizzate dai giudici di merito; pagg. 6 e 7 sulle motivate ragioni ostative alla riqualificazione del contestato reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ed infine pagg. 7 e 8 sulla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio comminato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris