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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23878/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, pronunciata il 23 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni logico-giuridiche in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, in particolare, a pagina 5, il Giudice ha sottolineato come l'imputato avesse consapevolmente e in concreto tratto vantaggio dall'utilizzo della rete, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa online (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800), in quanto grazie alle modalità di conclusione dell'affare a distanza aveva indotto l'acquirente, con l'espediente dell'invio del bollettino falsificato non verificabile dal destinatario, a ritenere che il bene fosse nella sua disponibilità e che fosse stato spedito, così da convincerlo a saldare l'intero importo concordato prima della ricezione del bene, e ha altresì ribadito che avrebbe potuto in alcun modo rilevare, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, l'esposizione volontaria della vittima ai rischi connessi a quel tipo di transazione commerciale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, pronunciata il 23 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni logico-giuridiche in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, in particolare, a pagina 5, il Giudice ha sottolineato come l'imputato avesse consapevolmente e in concreto tratto vantaggio dall'utilizzo della rete, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa online (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800), in quanto grazie alle modalità di conclusione dell'affare a distanza aveva indotto l'acquirente, con l'espediente dell'invio del bollettino falsificato non verificabile dal destinatario, a ritenere che il bene fosse nella sua disponibilità e che fosse stato spedito, così da convincerlo a saldare l'intero importo concordato prima della ricezione del bene, e ha altresì ribadito che avrebbe potuto in alcun modo rilevare, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, l'esposizione volontaria della vittima ai rischi connessi a quel tipo di transazione commerciale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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