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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 800 del 07/10/2020 - 12/01/2021 la I sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 15/11/2019, che, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per i quali egli era stato condannato - con sentenze rese, rispettivamente, dalla Corte di appello di Milano il 24/07/2018 (nell'ambito del processo c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]») e dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nell'ambito del processo c.d.

«Revolution») - e rideterminato la pena complessiva in tredici anni e quattro mesi di reclusione e sessantaduemila euro di multa.

In particolare, in relazione al residuo ambito di discussione delimitato dal ricorso da esaminare nel presente procedimento, questa Corte ha rilevato, quanto al capo G): a) che l'aumento di pena individuato - tre anni di reclusione e ottomila euro di multa - era largamente superiore agli aumenti fissati per gli altri reati e non sorretto da adeguata motivazione, considerato che il richiamo alla quantità di stupefacente era privo di specifici riferimenti comparativi e che comunque difficilmente avrebbe potuto giustificare un rapporto di 1:6; d) che il rinvio alla personalità del condannato, in quanto riferibile a tutti i reati attribuiti, non era idoneo a giustificare aumenti diversificati.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio, con ordinanza del 11/03/2021 - 08/04/2021, in relazione al capo G), considerato che il quantitativo contestato, pari a cinque chilogrammi di cocaina, era, in ordine di grandezza il più consistente fra tutti quelli adottati al Bruzzaniti e che dalla suddetta partita quest'ultimo aveva ricavato un guadagno sostanzioso, pari a 160.000,00 euro, ha determinato l'aumento di pena in due anni e sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa.

Tale conclusione è stata ulteriormente sorretta dal rilievo che, per il capo H, in cui il quantitativo accertato era pari ad un chilogrammo, era stato applicato un aumento di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

3. Nell'interesse del Bruzzaniti è stato proposti) ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, si lamenta, con riferimento all'aumento applicato per il capo G), violazione degli artt. 627, 666, 671 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen., per avere la Corte territoriale determinato un aumento sproporzionato, nel senso che il rapporto 1:5 rispetto agli altri aumenti, dalla Corte d'appello giustificato in dipendenza del rapporto tra quantità di stupefacente oggetto dei reati contestati, non è sorretto da base razionale poiché non si correla ad un proporzionale disvalore della condotta, così qualificato e maggiore rispetto agli altri illeciti attribuiti.

4. Il ricorso è infondato, dal momento che l'annullamento con rinvio è stato argomentato dalla sentenza rescindente con riguardo alla mancata esplicitazione di puntuali riferimenti comparativi, che, al contrario, per quanto sopra ricordato, sono presenti nel provvedimento impugnato e danno razionale conto delle ragioni che hanno condotto il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitigli dall'ordinamento, a individuare il significativo aumento di pena menzionato.

5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 800 del 07/10/2020 - 12/01/2021 la I sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 15/11/2019, che, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per i quali egli era stato condannato - con sentenze rese, rispettivamente, dalla Corte di appello di Milano il 24/07/2018 (nell'ambito del processo c.d. «[OSCURATO:PERSONA]») e dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nell'ambito del processo c.d. «Revolution») - e rideterminato la pena complessiva in tredici anni e quattro mesi di reclusione e sessantaduemila euro di multa. In particolare, in relazione al residuo ambito di discussione delimitato dal ricorso da esaminare nel presente procedimento, questa Corte ha rilevato, quanto al capo G): a) che l'aumento di pena individuato - tre anni di reclusione e ottomila euro di multa - era largamente superiore agli aumenti fissati per gli altri reati e non sorretto da adeguata motivazione, considerato che il richiamo alla quantità di stupefacente era privo di specifici riferimenti comparativi e che comunque difficilmente avrebbe potuto giustificare un rapporto di 1:6; d) che il rinvio alla personalità del condannato, in quanto riferibile a tutti i reati attribuiti, non era idoneo a giustificare aumenti diversificati. 2. Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio, con ordinanza del 11/03/2021 - 08/04/2021, in relazione al capo G), considerato che il quantitativo contestato, pari a cinque chilogrammi di cocaina, era, in ordine di grandezza il più consistente fra tutti quelli adottati al Bruzzaniti e che dalla suddetta partita quest'ultimo aveva ricavato un guadagno sostanzioso, pari a 160.000,00 euro, ha determinato l'aumento di pena in due anni e sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa. Tale conclusione è stata ulteriormente sorretta dal rilievo che, per il capo H, in cui il quantitativo accertato era pari ad un chilogrammo, era stato applicato un aumento di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa. 3. Nell'interesse del Bruzzaniti è stato proposti) ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si lamenta, con riferimento all'aumento applicato per il capo G), violazione degli artt. 627, 666, 671 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen., per avere la Corte territoriale determinato un aumento sproporzionato, nel senso che il rapporto 1:5 rispetto agli altri aumenti, dalla Corte d'appello giustificato in dipendenza del rapporto tra quantità di stupefacente oggetto dei reati contestati, non è sorretto da base razionale poiché non si correla ad un proporzionale disvalore della condotta, così qualificato e maggiore rispetto agli altri illeciti attribuiti. 4. Il ricorso è infondato, dal momento che l'annullamento con rinvio è stato argomentato dalla sentenza rescindente con riguardo alla mancata esplicitazione di puntuali riferimenti comparativi, che, al contrario, per quanto sopra ricordato, sono presenti nel provvedimento impugnato e danno razionale conto delle ragioni che hanno condotto il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitigli dall'ordinamento, a individuare il significativo aumento di pena menzionato. 5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/10/202
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