CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 29297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni. Uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 186 co. 1 e 2 lett. c) e 186 co. 2 bis e 186 co.2 sexies D. Lgs. 285/1992. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termini di prescrizione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile . Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (24/05/2024), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (28/02/2025). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 14 luglio 2