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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/09/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Civitavecchia in data 25/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'ORSO in relazione a' reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 576, 577 e 582 cod. pen., quanto al capo B) del capo di imputazione.

Considerato ri motivi di ricorso sono infondati, poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le deposizioni delle persone offese, la condotta tenuta del prevenuto, la cui presenza in dibattimento è stata ottenuta attraverso l'accompagnamento coatto, nonché l'audizione dei testi - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità dello stesso, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte ha commisurato la pena in relazione ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., avuto riguardo alla gravità della condotta, al vincolo della continuazione e alla reiterazione degli episodi progressivi in danno delle persone offese, circostanze che le hanno impedito il riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/06/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/09/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Civitavecchia in data 25/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'ORSO in relazione a' reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 576, 577 e 582 cod. pen., quanto al capo B) del capo di imputazione. Considerato ri motivi di ricorso sono infondati, poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le deposizioni delle persone offese, la condotta tenuta del prevenuto, la cui presenza in dibattimento è stata ottenuta attraverso l'accompagnamento coatto, nonché l'audizione dei testi - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità dello stesso, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte ha commisurato la pena in relazione ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., avuto riguardo alla gravità della condotta, al vincolo della continuazione e alla reiterazione degli episodi progressivi in danno delle persone offese, circostanze che le hanno impedito il riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris