CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22625/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in via Buccari, n. 3. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del responsabile del contenzioso regionale Lazio avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Stefani ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 19. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] – n. 1000 / 39 /201 5 , depositata in data 19 febbraio2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 25 novembre 2010 il contribuente riceveva notifica del preavviso di fermo amministrativo, fascicolo n. Fermo amm. IRPEF –altro, TARSU- TIA 1993, 1994, 2005 0472010000021358, inerente il veicolo targato [OSCURATO:TARGA], recante l’ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 27.713,55. La somma iscritta a ruolo costituiva la risultante degli importi notificati con quattro distinte cartelle di pagamento: con la cartella n. 04720000048974547000, riferita agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, si iscriveva a ruolo il credito vantato dall’INPS nei confronti del ricorrente per contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, pari a € 16.750,54; con la cartella n. 04720000044507416000, si iscriveva l’importo di € 2.856,89 per crediti IRPEF relativi all’anno d’imposta 1994; con la cartella n. 04720010056263912000, si iscriveva l’importo di € 8.099,91, per crediti Irpef oltre interessi e sanzioni, relativi all’anno d’imposta 1993; infine, con la cartella di pagamento n. 04720050028418626000, si inscriveva l’importo di € 6,21 relativo a residua tassa di smaltimento rifiuti e tributo provinciale. 2. Avverso detto preavviso di fermo amministrativo, ilcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Frosinone, chiedendone l’annullamento per la parte relativa ai soli crediti di natura tributaria di cui alle predette cartelle; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., controdeducendo alle doglianze di parte . Nelle more del giudizio, la C.t.p. trattava l’istanza di sospensione del fermo amministrativo e la accoglieva con ordinanza limitatamente alla parte (del detto fermo) relativa ai crediti tributari di propria competenza. 3. La C.t.p., con sentenza n. 148 / 02 /20 11 , respingeva il ricorso di partee confermava l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio ; si costituiva an che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata. 5. La C.t.r., con sentenza n. 1000 / 39 /201 5 , depositata in data 19 febbraio 201 5 , respingeva il gravame de l contribuente compensando le spese di giudizio e c onfermando l’operato del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio , il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’agente della riscossione si è costituitocon controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la legittimità e regolarità della notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto impugnato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art.140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nullità della notifica della cartella di pagamento n. 04720010056263912000» la ricorrente lamenta il vizio di motivazione e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto notificate le cartelle di pagamento presupposte, non applicando correttamente le norme procedurali in materia (art. 140 cod. proc. civ.). 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha falsamente applicato l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, rubricato «notificazione delle cartelle di pagamento», ritenendole ritualmente notificate nonostante mancasse 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – Omesso esame di un punto decisivo della controversia: avvenuto pagamento della cartella n. 04720050028418626000» la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cu i, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che gli importi sottesi alla detta cartella non fossero stati pagati dal contribuente, sebbene il pagamento si evincesse dalla documentazione allegata che i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – Omesso esame di un punto decisivo della controversia. Prescrizione del credito erariale di cui alle cartelle di pagamento sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo.» la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di esaminare l’eccepita prescrizione del credito, eccezione che si esprime nella tesi – non segu ita dai giudici di prime e seconde cure – secondo cui il termine prescrizionale delle cartelle di pagamento asseritamente notificate e non opposte è pari a quello del tributo per cui si procede in executivis (inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ.). 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – Omesso esame di un fatto decisivo della controversia: non dovutezza degli interessi» la ricorrente lamenta il vizio di motivazionenella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mal valutato l’eccezione sollevata e relativa alla non debenza degli interessi, malgrado il disposto di cui all’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vada interpretato nel senso che i casi dallo stesso indicati debbano ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento e le ipotesi di cui alle lett. a) e e) dell’articolo de quonon ricomprendano interessi e sovrattasse. 2. Preliminarmente, con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza avanzata dall’Agenzia delle Entrate, va qui ribadito l’incontrastato indirizzo, di recente ribadito da Cass. Sez. U n. 8950 del 18/03/2022, secondo il quale il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. p roc . civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interp retato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito. 3. Il primo motivo è fondato. l’omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamentosottostanti. Sul punto, con ordinanza 18/12/2012, n. 17844, le Sezioni Unite hanno infatti precisato che il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex , l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa tributaria sottostante. «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa» (Cass. 23/02/2021, n. 10012). 4. Il secondo e quarto motivo, da trattare congiuntamente per evidenti motivi di connessione, sono fondati. Rileva, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale si concreta la sua valutazione, perché è solo il contenuto statico della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio che rappresenta il necessario contenuto dinamico della motivazione stessa (Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 29/07/2016, n. 15964). Alla luce dell’enunciato e condiviso principio, l'affermazione della C.t.r. secondo cui tutte le cartelle di pagamento poste a base della comunicazione di fermo amministrativo presso il PRA erano state ritualmente notificate per come si evinceva nello stesso processo verbale di constatazione e che n on risultavano effettuati pagamenti, è insufficientemente motivata risultando, tra l'altro, anche la pretermissione, ad opera del Giudice di appello, di diversi contrari e, pertanto, decisivi elementi di fatto, come espressamente individuati dalla ricorrente in seno al mezzo di impugnazione quale appunto, tra l’altro, l’irregolarità della notifica della cartella n. 04720010056263912000, malgrado non sia stata fornita la prova dell’avvenuto regolare svolgimento del procedimento di notificazione. Invero, ab origine , il ricorrente si è doluto che l’agente della riscossione si è limitata a depositare: copia conforme dell’estratto di ruolo, copia della relata di notificazione della cartella e copia dell’elenco degli atti depositati presso la casa comunale (tra iquali anche la cartella de qua) senza, tuttavia, produrre l’avviso di spedizione della comunicazione al destinatario di detto ultimo deposito (e la relativa ricevuta di ricezione) e la copia della relativa comunicazione, documentazione, questa, necessaria ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. Parimenti, non risulta palesato l’iter logico-argomentativo in base al quale, la C.t.r. abbia ritenuto non provato il mancato pagamento di una delle cartelle stante la produzione, da parte del ricorrente, della documentazione comprovante il pagamento medesimo di una delle cartelle (la n.04720050028418626000). 5. Il terzo motivo è infondato. Deve, invero, farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che, più in generale, in tema di notificazione di atti giudiziari, opina che l'inesistenza della notificazione sia configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). 6. Il quinto ed il sesto motivo sono fondati. Invero, in relazione al profilo dell’eccepita prescrizione del credito e della non debenza degli interessi, la C.t.r. ha completamente omesso di motivare incorrendo, la relativa pronuncia, nelle invocate violazioni dedotte dal contribuente. 5. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, va rigettato il terzo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso e, rigettato il terzo,