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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 46315/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 10 maggio del 2022 che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso di matrice 'ndranghetista (capo A), reato per il quale il Giofrè ha riportato condanna in primo grado all'esito di giudizio abbreviato. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dello stato detentivo domiciliare del ricorrente all'epoca di applicazione della misura, circostanza che avrebbe dovuto imporre di valutare le ragioni dell'aggravamento di essa e quelle che avevano portato all'applicazione della meno grave misura degli arresti domiciliari.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la difesa aveva provato, attraverso elementi nuovi, come il pericolo di reiterazione nel reato non fosse più attuale, tenuto conto dell'epoca di commissione dei fatti e del provvedimento del 2012 con il quale era stata revocata la misura di prevenzione personale in forza di elementi sintomatici e definitivamente accertati in sede cautelare del venir meno della permanenza del ricorrente nel sodalizio criminale di cui si discute.

Le argomentazioni spese dal Tribunale, con il riferimento ad una intercettazione dell'8 febbraio del 2019 non sarebbero conducenti per l'incertezza del dato captativo.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Quanto alla prima deduzione, il Tribunale ha precisato che non vi era alcuna prova che il ricorrente si trovasse in regime di arresti domiciliari al momento della applicazione della misura, circostanza comunque ininfluente e che la difesa non ha provato con idonee allegazioni.

1.2. Quanto alla seconda argomentazione relativa alla permanenza del pericolo di recidiva, il ricorso non si confronta se non genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto superato l'accertamento sulla pericolosità sociale del ricorrente effettuato nel 2012 da quanto emerso da alcuni dati specifici tratti da intercettazioni del febbraio e del marzo del 2019 sui quali la difesa sorvola.

In particolare, non vi è alcuna menzione del dato decisivo secondo il quale il ricorrente aveva offerto il proprio contributo per una spartizione di lavori edili nell'interesse di diverse consorterie mafiose indicate dal Tribunale, dimostrando la permanenza della sua intraneità al sodalizio criminale secondo quanto risultante dalla sua condanna di primo grado che fa riferimento anche a tali, sopravvenuti, elementi dimostrativi, idonei a superare ogni contraria obiezione difensiva che di essi non ha tenuto conto con riguardo alla attualità del pericolo di reiterazione del reato e ciò anche in relazione al contenuto della memoria difensiva volta a sostenere l'ininfluente dato che il ricorrente è stato assolto con sentenza non irrevocabile resa in altro procedimento per reati specifici diversi da quello associativo contestato in questa sede, la cui prova, come è noto, prescinde da quella relativa ad eventuali reati fine (tra le più recenti, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag tmi., •P/17\/\:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 10 maggio del 2022 che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso di matrice 'ndranghetista (capo A), reato per il quale il Giofrè ha riportato condanna in primo grado all'esito di giudizio abbreviato. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dello stato detentivo domiciliare del ricorrente all'epoca di applicazione della misura, circostanza che avrebbe dovuto imporre di valutare le ragioni dell'aggravamento di essa e quelle che avevano portato all'applicazione della meno grave misura degli arresti domiciliari. Inoltre, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la difesa aveva provato, attraverso elementi nuovi, come il pericolo di reiterazione nel reato non fosse più attuale, tenuto conto dell'epoca di commissione dei fatti e del provvedimento del 2012 con il quale era stata revocata la misura di prevenzione personale in forza di elementi sintomatici e definitivamente accertati in sede cautelare del venir meno della permanenza del ricorrente nel sodalizio criminale di cui si discute. Le argomentazioni spese dal Tribunale, con il riferimento ad una intercettazione dell'8 febbraio del 2019 non sarebbero conducenti per l'incertezza del dato captativo. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla prima deduzione, il Tribunale ha precisato che non vi era alcuna prova che il ricorrente si trovasse in regime di arresti domiciliari al momento della applicazione della misura, circostanza comunque ininfluente e che la difesa non ha provato con idonee allegazioni. 1.2. Quanto alla seconda argomentazione relativa alla permanenza del pericolo di recidiva, il ricorso non si confronta se non genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto superato l'accertamento sulla pericolosità sociale del ricorrente effettuato nel 2012 da quanto emerso da alcuni dati specifici tratti da intercettazioni del febbraio e del marzo del 2019 sui quali la difesa sorvola. In particolare, non vi è alcuna menzione del dato decisivo secondo il quale il ricorrente aveva offerto il proprio contributo per una spartizione di lavori edili nell'interesse di diverse consorterie mafiose indicate dal Tribunale, dimostrando la permanenza della sua intraneità al sodalizio criminale secondo quanto risultante dalla sua condanna di primo grado che fa riferimento anche a tali, sopravvenuti, elementi dimostrativi, idonei a superare ogni contraria obiezione difensiva che di essi non ha tenuto conto con riguardo alla attualità del pericolo di reiterazione del reato e ciò anche in relazione al contenuto della memoria difensiva volta a sostenere l'ininfluente dato che il ricorrente è stato assolto con sentenza non irrevocabile resa in altro procedimento per reati specifici diversi da quello associativo contestato in questa sede, la cui prova, come è noto, prescinde da quella relativa ad eventuali reati fine (tra le più recenti, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag tmi., •P/17\/\:
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