CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che - parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Belluno - ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per essersi posto alla guida di un'autovettura in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di sostanze stupefacenti, con causazione di un incidente stradale nel quale rimanevano ferite alcune persone. Deduce erronea applicazione della norma asseritamente violata dall'imputato; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai valori ematochimici rilevati ed erroneamente interpretati; illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e congrue (p. 4). Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato (pp. 4 e 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ....b a....., ...t 42.- t Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]