CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 18559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 111) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza della Corte di appello di Bologna del 10.1.2023, che ha dichiarato l'appello inammissibile, deduce violazione di legge, per avere i giudici erroneamente affermato la mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto di appello depositato dal difensore via PEC. La doglianza è fondata, poiché dagli atti si evince che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'atto di impugnazione era stato ritualmente depositato e sottoscritto dal difensore con firma digitale in formato CAdES (file con estensione ".p7m"), come da ricevuta di deposito allegata al ricorso. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti. Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]