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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23187/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mokhtar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Mantova di condanna del predetto alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 100 di cocaina), è stata revocata la disposta misura di sicurezza, con conferma nel resto (in Virgilio, il 14/12/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto una questione (mancata motivazione in ordine alla dosimetria della pena) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01). ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ide te [OSCURATO:PERSONA] ranti D E [OSCURATO:PERSONA]( 1 1,1 _,.F\ A 1 O GIU 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mokhtar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Mantova di condanna del predetto alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 100 di cocaina), è stata revocata la disposta misura di sicurezza, con conferma nel resto (in Virgilio, il 14/12/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto una questione (mancata motivazione in ordine alla dosimetria della pena) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01). ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ide te [OSCURATO:PERSONA] ranti D E [OSCURATO:PERSONA]( 1 1,1 _,.F\ A 1 O GIU 20
Sentenza Cassazione n. 23187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris