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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 06879/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorsi riuniti 8594-2022 e 8767/2022 proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliate; - ricorrente nel procedimento nrg 8594/2022- - intimato nel procedimento nrg8767/2022 e da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLA D'_ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto; - ricorrente nel procedimento nrg 8767/2022- - resistente con mandato nel procedimento nrg 8594/2022 contro '3ALMITESTA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ,DANCALLO e domiciliato ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso .a Cancelleria della Corte di Cassazione controricorrente e ricorrente incidentale Ltect, avverso la sentenza n. 421/2021 della Corte d'Appello di Naise4i, depositata il 28.9.2021, NRG 222/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] i. oggetto del contendere è l'opposizione a due avvisi di intimazione, notificati da [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate Rlscossione,. [OSCURATO:PERSONA]) e conseguiti a due cartelle esattoriali precedentemente notificate a [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di contribuzione previdenziale di pertinenza dell'[OSCURATO:PERSONA]; 2, l'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;

3. la Corte d'Appello riteneva che correttamente il Tribunale avesse affermato applicarsi al caso la prescrizione quinquennale che, alla data del 17.7.2012, rispetto alle notifiche delle cartelle avvenute il 4,3.2009 ed il 13.12.2008, era maturata, né risultavano altri atti i nterruttivi ; A [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la predetta sentenza;

5. l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato nel giudizio di legittimità introdotto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata nel giudizio di legittimità :ntrodotto dall'[OSCURATO:PERSONA];6. il Palmisano ha notificato ad [OSCURATO:PERSONA] controricorso e ad [OSCURATO:PERSONA] controricorso con ricorso incidentale; quest'ultimo, sebbene finalizzato a dispiegare difese con riferimento al ricorso principale deWINPS, è stato depositato nel fascicolo telematico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti;

8. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto riguardanti la medesima sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] denuncia, richiamando l'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame ed assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di statuire sul motivo di gravame con cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che ;Ira le notifiche delle cartelle e quelle degli atti di intimazione non fosse decorso il termine quinquennale;

2. il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell'art. 3 L. 335/1995 per avere la Corte territoriale indicato un'informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, dai quali risulta che invece il termine di prescrizione non era decorso;

3. l'unico motivo di ricorso per cassazione proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] denuncia invece, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/195 e degli artt.2935 e 2953 c.c. ed esso si fonda sul rilievo per cui tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione sarebbero decorsi meno dei cinque anni di prescrizione;

4. i motivi, da analizzare congiuntamente, vanno disattesi; 5 la sentenza di appello non contiene alcun errore di diritto nell'individuazione del termine prescrizionale, che essa ha ritenuto essere quello quinquennale, sicché il motivo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] è mal posto;

6. è poi vero che, con l'atto di appello, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato la questione sul calcolo del termine quinquennale, ma la Corte territoriale afferma esplicitamente che quel termine sarebbe ntercorso e dunque non si vede su quale base possa sostenersi che su punto non vi sia stata pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.112 c.p.c.;

7. semmai, la Corte territoriale avrebbe reiterato l'errore già commesso in primo grado sul dato, in sé incontroverso, di notifica delle cartelle e delle intimazioni;

3. ma tale errore, proprio per il trattarsi di dato incontroverso e - dato il derivare di esso dal mero raffronto tra datazioni - :ncontrovertibile, era ab origine da denunciare semmai con la ,evocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) e non con il ricorso in appello o poi con il ricorso per cassazione;

9. è :nfatti evidente che l'errore non consiste qui nell'attribuzione ad un qualche elemento istruttorio di un significato diverso da quello suo proprio, sicché non si pone neppure il dibattuto tema del travisamento del fatto e l'errore ha portata esclusivamente revocatoria, non potendo pertanto essere adotto con il ricorso per cassazione (C. 20113/2020; C. 24528/2019; C. 15228/2015);

10. i ricorsi vanno dunque rigettati;

11. nello storico di lite si è evidenziato che il Palmitesta ha depositato il controricorso nei riguardi dell'[OSCURATO:PERSONA], contenente anche -icorso incidentale, nel fascicolo telematico riguardante il ricorso [OSCURATO:PERSONA];12. tale controricorso, sebbene notificato anche all'[OSCURATO:PERSONA] presso chi difendeva tale ente nel corrispondente ricorso per cassazione, non può dirsi ritualmente proposto, in quanto, nel fascicolo riguardante H ricorso [OSCURATO:PERSONA] esso non poteva essere ammesso nei riguardi dell'[OSCURATO:PERSONA] perché ivi ancora intimato e risulta inserito per evidente errore materiale, mentre nel fascicolo riguardante il ricorso [OSCURATO:PERSONA] cu quel controricorso ed il relativo ricorso incidentale sono chiaramente ed esclusivamente pertinenti - l'acquisizione dell'atto si è avuta solo per effetto della riunione disposta il 15.11.2022 e dunque oltre il termine di cui al combinato disposto dell'art. 370, cc. 3, c.p.c., il che comporta comunque il radicarsi di un'improcedibilità (C. 2005/18091; C. 2000/2805) non sanata dal raggiungimento tempestivo dello scopo;

13. da quanto sopra deriva che la condanna alle spese, in ragione dena soccombenza, può essere pronunciata soltanto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], poiché nel procedimento n. 8767/2022 non risulta validamente svolta dal Palmitesta attività difensiva;

14. in via conclusiva i ricorsi principali devono essere rigettati ment-e quello incidentale va dichiarato improcedibile;

15. sussistono, pertanto, le condizioni processuali richieste, ai fini de raddoppio del contributo unificato, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che riserva il medesimo trattamento sanzionatorio alle impugnazioni infondate, :nammissibili o improcedibili.

P.Q.M.

Corte rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e dichiara improcedibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed eurc 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °AD ed accessori di legge.

A; sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deil'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per i rispettivi ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorsi riuniti 8594-2022 e 8767/2022 proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliate; - ricorrente nel procedimento nrg 8594/2022- - intimato nel procedimento nrg8767/2022 e da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLA D'_ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto; - ricorrente nel procedimento nrg 8767/2022- - resistente con mandato nel procedimento nrg 8594/2022 contro '3ALMITESTA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ,DANCALLO e domiciliato ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso .a Cancelleria della Corte di Cassazione controricorrente e ricorrente incidentale Ltect, avverso la sentenza n. 421/2021 della Corte d'Appello di Naise4i, depositata il 28.9.2021, NRG 222/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] i. oggetto del contendere è l'opposizione a due avvisi di intimazione, notificati da [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate Rlscossione,. [OSCURATO:PERSONA]) e conseguiti a due cartelle esattoriali precedentemente notificate a [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di contribuzione previdenziale di pertinenza dell'[OSCURATO:PERSONA]; 2, l'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; 3. la Corte d'Appello riteneva che correttamente il Tribunale avesse affermato applicarsi al caso la prescrizione quinquennale che, alla data del 17.7.2012, rispetto alle notifiche delle cartelle avvenute il 4,3.2009 ed il 13.12.2008, era maturata, né risultavano altri atti i nterruttivi ; A [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la predetta sentenza; 5. l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato nel giudizio di legittimità introdotto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata nel giudizio di legittimità :ntrodotto dall'[OSCURATO:PERSONA];6. il Palmisano ha notificato ad [OSCURATO:PERSONA] controricorso e ad [OSCURATO:PERSONA] controricorso con ricorso incidentale; quest'ultimo, sebbene finalizzato a dispiegare difese con riferimento al ricorso principale deWINPS, è stato depositato nel fascicolo telematico del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti; 8. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto riguardanti la medesima sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] denuncia, richiamando l'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame ed assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di statuire sul motivo di gravame con cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che ;Ira le notifiche delle cartelle e quelle degli atti di intimazione non fosse decorso il termine quinquennale; 2. il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell'art. 3 L. 335/1995 per avere la Corte territoriale indicato un'informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, dai quali risulta che invece il termine di prescrizione non era decorso; 3. l'unico motivo di ricorso per cassazione proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] denuncia invece, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/195 e degli artt.2935 e 2953 c.c. ed esso si fonda sul rilievo per cui tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione sarebbero decorsi meno dei cinque anni di prescrizione; 4. i motivi, da analizzare congiuntamente, vanno disattesi; 5 la sentenza di appello non contiene alcun errore di diritto nell'individuazione del termine prescrizionale, che essa ha ritenuto essere quello quinquennale, sicché il motivo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] è mal posto; 6. è poi vero che, con l'atto di appello, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato la questione sul calcolo del termine quinquennale, ma la Corte territoriale afferma esplicitamente che quel termine sarebbe ntercorso e dunque non si vede su quale base possa sostenersi che su punto non vi sia stata pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.112 c.p.c.; 7. semmai, la Corte territoriale avrebbe reiterato l'errore già commesso in primo grado sul dato, in sé incontroverso, di notifica delle cartelle e delle intimazioni; 3. ma tale errore, proprio per il trattarsi di dato incontroverso e - dato il derivare di esso dal mero raffronto tra datazioni - :ncontrovertibile, era ab origine da denunciare semmai con la ,evocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) e non con il ricorso in appello o poi con il ricorso per cassazione; 9. è :nfatti evidente che l'errore non consiste qui nell'attribuzione ad un qualche elemento istruttorio di un significato diverso da quello suo proprio, sicché non si pone neppure il dibattuto tema del travisamento del fatto e l'errore ha portata esclusivamente revocatoria, non potendo pertanto essere adotto con il ricorso per cassazione (C. 20113/2020; C. 24528/2019; C. 15228/2015); 10. i ricorsi vanno dunque rigettati; 11. nello storico di lite si è evidenziato che il Palmitesta ha depositato il controricorso nei riguardi dell'[OSCURATO:PERSONA], contenente anche -icorso incidentale, nel fascicolo telematico riguardante il ricorso [OSCURATO:PERSONA];12. tale controricorso, sebbene notificato anche all'[OSCURATO:PERSONA] presso chi difendeva tale ente nel corrispondente ricorso per cassazione, non può dirsi ritualmente proposto, in quanto, nel fascicolo riguardante H ricorso [OSCURATO:PERSONA] esso non poteva essere ammesso nei riguardi dell'[OSCURATO:PERSONA] perché ivi ancora intimato e risulta inserito per evidente errore materiale, mentre nel fascicolo riguardante il ricorso [OSCURATO:PERSONA] cu quel controricorso ed il relativo ricorso incidentale sono chiaramente ed esclusivamente pertinenti - l'acquisizione dell'atto si è avuta solo per effetto della riunione disposta il 15.11.2022 e dunque oltre il termine di cui al combinato disposto dell'art. 370, cc. 3, c.p.c., il che comporta comunque il radicarsi di un'improcedibilità (C. 2005/18091; C. 2000/2805) non sanata dal raggiungimento tempestivo dello scopo; 13. da quanto sopra deriva che la condanna alle spese, in ragione dena soccombenza, può essere pronunciata soltanto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], poiché nel procedimento n. 8767/2022 non risulta validamente svolta dal Palmitesta attività difensiva; 14. in via conclusiva i ricorsi principali devono essere rigettati ment-e quello incidentale va dichiarato improcedibile; 15. sussistono, pertanto, le condizioni processuali richieste, ai fini de raddoppio del contributo unificato, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che riserva il medesimo trattamento sanzionatorio alle impugnazioni infondate, :nammissibili o improcedibili. P.Q.M. Corte rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e dichiara improcedibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed eurc 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °AD ed accessori di legge. A; sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deil'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per i rispettivi ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovu