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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13211/2026

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ra speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Defilippi, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persone del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.Numero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, n. 4513/2022, depositata indata 18/11/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “il contribuente”) presentò indata 30/7/2019 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in poi,“agente della riscossione”) dichiarazione di adesione alla definizioneper estinzione dei debiti di cui al PROT. n. 2019-ADERIS-6563613.In seguito alla dichiarazione presentata, l’agente della riscossionecomunicò al contribuente le somme dovute nella misura di euro1.819,53, con pagamento della prima rata per un importo di euro 545.Il contribuente propose ricorso avverso la comunicazione delle sommedovute per l’estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184 e 185, legge n.145 del 2018, cd.

“saldo e stralcio”.Deduceva violazione della capacità contributiva, nullità per difetto dimotivazione e mancata notificazione degli atti presupposti conconseguente maturazione di decadenza e prescrizione.Sia la CGT-1 di Milano che la CGT-2 della Lombardia, nel contraddittoriocon l’agente della riscossione, rigettarono le pretese del contribuente,volte all’annullamento della impugnata comunicazione.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’agente della riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente con unamemoria difensiva ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie ex art. 380 bis. c.p.c.r.g. n. 10648/2023 a.c. 6/3/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla violazione degliartt. 112 c.p.c. e 25 Cost. con riferimento all’art. 1, commi 184 e 185,della legge n. 145 del 2018.

Nullità per omessa motivazione.

Omessoesame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazioneapparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della capacitàcontributiva”, il contribuente ripropone la questione di legittimitàcostituzionale delle norme sulla base delle quali gli era statacomunicata la somma da versare per la definizione delle sue pendenze.Adduce che la somma pretesa dall’agente della riscossione e le singolerate erano fuori della sua capacità contributiva.1.1.

Il motivo è inammissibile.Esso si limita a riproporre la questione, già posta nei gradi di merito,della legittimità costituzionale della normativa di cui alla legge n. 145del 2018 relativa al cd.

“saldo e stralcio”, in maniera generica.Peraltro, il principio costituzionale della capacità contributiva deveriguardare l’imposizione fiscale “primaria”, cioè il peso fiscale posto acarico di ciascuno, in base alla propria fascia di reddito, per consentirglidi concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacitàcontributiva; non riguarda, invece, i provvedimenti normativi diagevolazione fiscale, volti a consentire ai contribuenti inadempienti ladefinizione delle proprie pendenze fiscali con versamenti ridotti edilazionati.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.1 commi 184 ss. della legge n. 185 del 2018.

Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazioner.g. n. 10648/2023 a.c. 6/3/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026apparente, perplessa e incomprensibile sul punto”, il contribuente siduole che la comunicazione delle somme dovute a “saldo e stralcio”fosse carente di motivazione e che essa fosse illegittima in quantol’amministrazione non aveva dato la prova della notificazione degli attia monte, dai quali risultavano i debiti tributari oggetto della richiestadi definizione a “saldo e stralcio”.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, in vero, appare pretestuoso: la comunicazione delle sommedovute a “saldo e stralcio” presuppone una istanza del contribuente,nella consapevolezza di avere carichi fiscali pendenti, con laconseguenza che egli non può, dopo aver presentato l’istanza edottenuto la comunicazione delle somme dovute, e dunque dopo averimplicitamente riconosciuto di essere debitore dell’erario, lamentarsidel fatto che l’amministrazione non abbia provato di avercorrettamente notificato gli atti dai quali derivano i carichi fiscalioggetto dell’istanza di definizione a “saldo e stralcio”.L’ultimo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, infatti, nelconsentire, nell’ultimo periodo, l’impugnazione dell’atto a valle facendovalere la mancata notificazione degli atti presupposti si riferisce aglidi liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora, oggi sostituitodall’avviso di intimazione, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobiliregistrati), non agli atti, quale la comunicazione delle somme dovute asaldo e stralcio, emessi su istanza del contribuente: in questo ultimocaso, è suo onere dedurre e provare l’illegittimità della comunicazionericevuta, sia per vizi propri, sia per l’inesistenza, originaria osopravvenuta, dei debiti oggetto dell’istanza di definizione agevolata.3.Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 10648/2023 a.c. 6/3/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il contribuente è condannato a pagare, in favore dell’agente dellariscossione, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che siliquidano in euro milleduecento a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari adeuro seicento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 10648/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Defilippi, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persone del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.Numero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, n. 4513/2022, depositata indata 18/11/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “il contribuente”) presentò indata 30/7/2019 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in poi,“agente della riscossione”) dichiarazione di adesione alla definizioneper estinzione dei debiti di cui al PROT. n. 2019-ADERIS-6563613.In seguito alla dichiarazione presentata, l’agente della riscossionecomunicò al contribuente le somme dovute nella misura di euro1.819,53, con pagamento della prima rata per un importo di euro 545.Il contribuente propose ricorso avverso la comunicazione delle sommedovute per l’estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184 e 185, legge n.145 del 2018, cd. “saldo e stralcio”.Deduceva violazione della capacità contributiva, nullità per difetto dimotivazione e mancata notificazione degli atti presupposti conconseguente maturazione di decadenza e prescrizione.Sia la CGT-1 di Milano che la CGT-2 della Lombardia, nel contraddittoriocon l’agente della riscossione, rigettarono le pretese del contribuente,volte all’annullamento della impugnata comunicazione.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’agente della riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente con unamemoria difensiva ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie ex art. 380 bis. c.p.c.r.g. n. 10648/2023 a.c. 6/3/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla violazione degliartt. 112 c.p.c. e 25 Cost. con riferimento all’art. 1, commi 184 e 185,della legge n. 145 del 2018. Nullità per omessa motivazione. Omessoesame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazioneapparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della capacitàcontributiva”, il contribuente ripropone la questione di legittimitàcostituzionale delle norme sulla base delle quali gli era statacomunicata la somma da versare per la definizione delle sue pendenze.Adduce che la somma pretesa dall’agente della riscossione e le singolerate erano fuori della sua capacità contributiva.1.1. Il motivo è inammissibile.Esso si limita a riproporre la questione, già posta nei gradi di merito,della legittimità costituzionale della normativa di cui alla legge n. 145del 2018 relativa al cd. “saldo e stralcio”, in maniera generica.Peraltro, il principio costituzionale della capacità contributiva deveriguardare l’imposizione fiscale “primaria”, cioè il peso fiscale posto acarico di ciascuno, in base alla propria fascia di reddito, per consentirglidi concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacitàcontributiva; non riguarda, invece, i provvedimenti normativi diagevolazione fiscale, volti a consentire ai contribuenti inadempienti ladefinizione delle proprie pendenze fiscali con versamenti ridotti edilazionati.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.1 commi 184 ss. della legge n. 185 del 2018. Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazioner.g. n. 10648/2023 a.c. 6/3/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026apparente, perplessa e incomprensibile sul punto”, il contribuente siduole che la comunicazione delle somme dovute a “saldo e stralcio”fosse carente di motivazione e che essa fosse illegittima in quantol’amministrazione non aveva dato la prova della notificazione degli attia monte, dai quali risultavano i debiti tributari oggetto della richiestadi definizione a “saldo e stralcio”.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso, in vero, appare pretestuoso: la comunicazione delle sommedovute a “saldo e stralcio” presuppone una istanza del contribuente,nella consapevolezza di avere carichi fiscali pendenti, con laconseguenza che egli non può, dopo aver presentato l’istanza edottenuto la comunicazione delle somme dovute, e dunque dopo averimplicitamente riconosciuto di essere debitore dell’erario, lamentarsidel fatto che l’amministrazione non abbia provato di avercorrettamente notificato gli atti dai quali derivano i carichi fiscalioggetto dell’istanza di definizione a “saldo e stralcio”.L’ultimo comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, infatti, nelconsentire, nell’ultimo periodo, l’impugnazione dell’atto a valle facendovalere la mancata notificazione degli atti presupposti si riferisce aglidi liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora, oggi sostituitodall’avviso di intimazione, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobiliregistrati), non agli atti, quale la comunicazione delle somme dovute asaldo e stralcio, emessi su istanza del contribuente: in questo ultimocaso, è suo onere dedurre e provare l’illegittimità della comunicazionericevuta, sia per vizi propri, sia per l’inesistenza, originaria osopravvenuta, dei debiti oggetto dell’istanza di definizione agevolata.3.Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 10648/2023 a.c. 6/3/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10648/2023Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 13211/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il contribuente è condannato a pagare, in favore dell’agente dellariscossione, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che siliquidano in euro milleduecento a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari adeuro seicento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 10648/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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