CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 30641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5380-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIOdepositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 14/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , chiedendo di esserviammessa , per la somma complessiva di €. 57.415,56, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevatoche: - l’art. 61, comma 2°, l.fall., lì dove prevede che il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito, regola l’ipotesi dei “pagamenti effettuati dal coobbligato o dal fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento”; -il coobbligato (o il fideiussore) che abbia soddisfatto, anche per l’intera parte a suo carico, il credito del creditore, non può, in forza della predetta norma, né esercitare il proprio diritto di regresso né può su rrogarsi al creditore originario ove il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti pienamente satisfattivo della pretesa del creditore; ha ritenuto, quanto al caso di specie , che: - l’Agenzia opponente ha proposto la domanda di ammissione al passivo con l’evidente intenzione di surrogarsi parzialmente, a nroma dell’art. 2, comma 4, del d.m. attività produttive del 20/6/2005,nella posizione creditoria delle banche garantite già ammesse al passivo; - il credito azionato dalla stessa, infatti, trova titolo nellagaranzia concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai finanziamenti erogati dalle banche alla società poi fallita; - il credito delle banche, tuttavia, regolarmente ammesso al passivo, è stato estinto solo in parte e successivamente alla dichiarazione di fallimento; - l ’ Agenzia opponente non può, dunque, sostituirsi al creditore originario nello stato passivo del fallimento aperto nei confronti del debitore inadempiente; - l ’ insinuazione del coobbligato, infat ti, presuppone, a norma dell’art. 61 l.fall., che il creditore riceva l’integrale soddisfazione del proprio credito, a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante pagamento da parte di eventuali altri coobbligati ovvero da parte del fallimento del debitore principale in sede di riparto. Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 1.4. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/1998, dell’art. 1203 c.c., degli art. 61 e 62 l.fall. nonché dell’art. 24, comma 33, della l. n. 449/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla stessa, avendo titolo nella garanzia concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai finanziamenti erogati dalle banche alla società poi fallita, non poteva essere ammesso al passivo della debitrice inadempiente poiché il credito delle banche garantite era stato estinto solo in parte e successivamente alla dichiarazione di fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il gestore del Fondo, a fronte della garanzia pubblica concessa alla società poi fallita a norma dell’art. 2, comma 100, lett. a) della l. n. 662/1996,acquisisce, in conseguenza dell’escussione della garanzia da parte della banca che ha erogato il finanziamento, un autonomo diritto, nei confronti della debitrice inadempiente,al r ecupero , ai sensi del comb. disp. dell’art. 1203 c.c. e della norma speciale di cui all’art. 2, comma 4, del d.m. attività produttive 20/ 6 /2005 nonché dell’art. 8-bis, comma 3, della l. n. 33/2015, d el le somme pagate a lla banca garantita ; - il gestore del Fondo, infatti, si surroga per legge alla banca finanziatrice, la quale, essendo stata integralmente soddisfatta in relazione alla garanzia ricevuta, deve, a sua volta, decurtare le somme ricevute dal credito ammesso al passivo , a nulla , per contro, Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 rilevando, a fronte del fallimento del debitore, i limiti previsti dagli artt. 61 e 62 l.fall., i quali si applicano al caso delle obbligazioni solidali, in cui i condebitori si assumono il rischio dell’insolvenza di uno dei consorti, mentre, nel caso in esame, l’obbligazione grava solo sul debitore; - il pagamento da parte del garante, del resto, è parziale non perché il Fondo abbia adempiuto solo una parte della sua obbligazione ma perché sin dall’origine la garanzia è stata prevista e rilasciata limitatamente ad una parte soltanto dell’obbligazione principale. 2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 2.3. Il decreto impugnato, infatti, si pone in evidente contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblicada parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore determina la surrogazione del predetto Fondonella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, aventenatura privilegiata, volto non già al recuper o del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024). 2.4. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: -l’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”; - l ’ art. 2 del d.m. a ttività p roduttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 prevede, a sua volta, che: a) la “garanzia diretta è concessa” alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria”; c) “nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese” (comma 2); d) “la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione” (comma 3); e) “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale”; f) “ai sensi dell’art. 1203 del c odice civile, nell ’ effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”; g)“nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (comma 4). 2.5. Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: - “ nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse …”(art. 9, comma 4); - “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall ’ articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;- “al recupero dei crediti si provvede con l ’ iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” (art. 9, comma 2.6. Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato; - in caso d ’ inadempimento dell ’ impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti; - il Fondo, a sua volta, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); - i l credito del Fondo di g aranzia presuppone soltanto l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell’impresa inadempiente. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenzache, tanto alla luce della natura “pubblicistica” del credito del Fondo garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non puòtrovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali. 2.8. [OSCURATO:PERSONA],pertanto, nel momento in cui adempie per l’intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegi ata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la “restituzione” delle somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che l a banca finanziatrice, già insinuat a si al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di talecredito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme “rimborsate” dal predetto Fondo di garanzia, si è comunque estinto ed è, in parte qua, surrogato, ai sensi dell’art.1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al Fondo stesso (cfr. Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle imprese coperti da garanzia pubblica, ha ritenuto che: - la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex legedella beneficiaria nei confronti del garante; -tale obbligazione, trovando la propria autonoma Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; -in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garanteè legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo). 2.9. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: - tale “azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del dirittoprecedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussione della garanzia, … ma trovando fondamento nell’atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della garanzia, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell’erogazione, nei rapporti con il debitorebeneficiario, e quindi l’insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo”; -“l’inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell’azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l’inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l’ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l’istituto di credito,il quale abbia a Ric. 2021n. 5380 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 sua volta ottenuto l’ammissione al passivo” (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguente estinzione in parte quadel credito ammesso. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per