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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 09109/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

R [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026ROSALIA TAGLIARINI;1402- controricorrente –avverso la sentenza n. 1239/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 1585/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1402/20261.

Con ricorso depositato il 20 novembre 2020, Michele GNaumlaer oh dai r accolta generale 9109/2026convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Foggia l’AgenzDiaat a pubblicazione 10/04/2026Regionale [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (ARIF), esponendo di averlavorato alle sue dipendenze in forza di una serie ininterrotta dicontratti a termine, più volte prorogati, dal 1° luglio 2011 al 30giugno 2017, con mansioni di operaio specializzato forestale diIV livello del CCNL per gli addetti ai lavori ai lavori disistemazione idraulico forestale e di essere stato poi assunto atempo indeterminato con decorrenza dal 3 agosto 2017 einquadramento nella qualifica di III livello, pur a parità dimansioni.Su queste basi, il Gala ha chiesto il riconoscimento dellaillegittimità dei reiterati contratti a termine conclusi con l’ARIF,violativi del limite di 36 mesi stabilito dall’art. 5, comma 4-bis,del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché il superiore inquadramentoal IV livello posseduto prima della stabilizzazione, conconseguente condanna dell’ARIF alla corresponsione delledifferenze retributive e contributive, alla ricostruzione dicarriera e il riconoscimento dello svolgimento di mansionisuperiori.

In subordine, ha chiesto il risarcimento del danno daabusiva reiterazione dei contratti a termine.2.

Il Tribunale di Foggia ha respinto il ricorso, con decisioneconfermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n.1239/2023, pubblicata il 13 luglio 2023.3.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorreMichele Gala con ricorso affidato a un unico motivo.L’ARIF resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 36, comma 5N,u mdeerol r egistro generale 1496/2024Numero sezionale 1402/2026d.lgs. n. 165 del 2001 e 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, perN uamvereo rdei r accolta generale 9109/2026la Corte d’appello di Bari attribuito all’assunzione a tempDoat a pubblicazione 10/04/2026indeterminato del Gala efficacia sanante dell’abusivareiterazione dei contratti a termine da lui conclusi con l’ARIF nelperiodo 2011-2017.2.

Il motivo è fondato.La sentenza impugnata, dopo aver richiamato i principielaborati da questa Corte in materia di rapporto trastabilizzazione e danno cd. comunitario, non ne ha fatto unacorretta applicazione al caso sottoposto al suo esame.In caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine nelpubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolodel lavoratore può in astratto costituire misura sanzionatoriaidonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecitoe dunque a riparare in forma specifica il danno cd. comunitariodi cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, i cui contorni sonostati definiti a partire da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5072 del15/03/2016.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegiointende dare continuità, tale idoneità sussiste a condizione cheessa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e chesi ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, nonessendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicementeagevolata dalla successione dei contratti a termine, maoccorrendo che sia stata da essa determinata, costituendol'esito di misure specificamente volte a superare il precariato,che offrano già ex ante una ragionevole certezza distabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive(v.

Cass., Sez.

L, Sentenza n. 30779 del 23/11/2025, Sez.

L,Sentenza n. 14815 del 27/05/2021, Sez.

L, Ordinanza n. 1N5u3m5er3o r egistro generale 1496/2024Numero sezionale 1402/2026del 17/07/2020).

Numero di raccolta generale 9109/20263.

Nel caso oggi all’esame, invece, è la stessa Corte territoriaDleat a pubblicazione 10/04/2026a dare atto che l’assunzione a tempo indeterminato del Gala,come quella di molti altri lavoratori ARIF, è avvenuta in forza diuna delibera del Commissario straordinario dell’ARIF del 10luglio 2017, con cui sono stati immessi nei ruoli dell’Agenzia tuttii lavoratori che nell’anno precedente avessero svolto almeno180 giornate di lavoro effettivo presso l’ARIF, in forza dellaprevisione dell’art. 46 CCNL per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale.Come più volte affermato da questa Corte, tale misura, puravendo avuto l’effetto di immettere in ruolo un buon numero dilavoratori a termine del settore, non è stata tuttaviaspecificamente diretta a sanare l’abusiva reiterazione deicontratti a termine, come è reso chiaro dal fatto che essa è stataadottata sulla base di altri requisiti, prescindendo dalla verificadella reiterazione medesima (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 31201del 30/11/2025, Sez.

L, Ordinanza n. 26979 del 07/10/2025,Sez.

L, Ordinanza n. 26910 del 07/10/2025, Sez.

L, Ordinanzan. 10414 del 21/04/2025).Non basta infatti dire – come ha fatto la Corte territoriale a pag.11 della sentenza impugnata – che «l’espletamento di giornatelavorative in virtù di pregresso contratto a termine ha costituito... conditio sine qua non della successiva immissione in ruolo».È infatti evidente che tale immissione in ruolo, in quanto basatasu quell’unico presupposto, può aver coinvolto anche lavoratoria termine che non avevano subito alcuna abusiva reiterazionee, al contempo, può aver escluso lavoratori che, pur essendostati vittima di reiterati contratti a termine per più di trentaseimesi, non avevano svolto nell’anno precedente l’assunzioneNumero registro generale 1496/2024oltre 180 giornate lavorative.

Nessuno di coloro che hannoN umero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 9109/2026lavorato in forza di un’abusiva reiterazione di contratti a terminDeat a pubblicazione 10/04/2026nel settore agricolo-forestale verrebbe a ricevere una tutelarealmente satisfattiva: non i lavoratori che, come il Gala, sonostati immessi in ruolo in forza della delibera commissariale,poiché tale immissione verrebbe a escludere, nella prospettivafatta propria dalla sentenza impugnata, il risarcimento deldanno per equivalente; non i lavoratori che non siano statiassunti perché privi del requisito delle oltre 180 giornatelavorative, i quali riceverebbero il solo risarcimento monetario.Se una misura come quella adottata con la deliberacommissariale fosse considerata idonea a escludere ilrisarcimento del danno cd. comunitario, si avrebbe che leamministrazioni si sentirebbero autorizzate a continuarenell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile in violazione dellanormativa nazionale, sapendo di andare incontro a sanzioni diportata contenuta dal punto di vista economico.

E ciò contrastacon lo scopo di prevenzione degli abusi che caratterizza ladirettiva 1999/70 e l’accordo quadro da essa recepito.4.

La sentenza impugnata va in conclusione cassata e la causarinviata, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,la quale dovrà attenersi ai principi enunciati nei punti cheprecedono.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche al regolamento delle spesedel giudizio di cassazione.Numero registro generale 1496/2024Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzoN umero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 9109/20262026.

Data pubblicazione 10/04/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026ROSALIA TAGLIARINI;1402- controricorrente –avverso la sentenza n. 1239/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 13/07/2023 R.G.N. 1585/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1402/20261. Con ricorso depositato il 20 novembre 2020, Michele GNaumlaer oh dai r accolta generale 9109/2026convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Foggia l’AgenzDiaat a pubblicazione 10/04/2026Regionale [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (ARIF), esponendo di averlavorato alle sue dipendenze in forza di una serie ininterrotta dicontratti a termine, più volte prorogati, dal 1° luglio 2011 al 30giugno 2017, con mansioni di operaio specializzato forestale diIV livello del CCNL per gli addetti ai lavori ai lavori disistemazione idraulico forestale e di essere stato poi assunto atempo indeterminato con decorrenza dal 3 agosto 2017 einquadramento nella qualifica di III livello, pur a parità dimansioni.Su queste basi, il Gala ha chiesto il riconoscimento dellaillegittimità dei reiterati contratti a termine conclusi con l’ARIF,violativi del limite di 36 mesi stabilito dall’art. 5, comma 4-bis,del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché il superiore inquadramentoal IV livello posseduto prima della stabilizzazione, conconseguente condanna dell’ARIF alla corresponsione delledifferenze retributive e contributive, alla ricostruzione dicarriera e il riconoscimento dello svolgimento di mansionisuperiori. In subordine, ha chiesto il risarcimento del danno daabusiva reiterazione dei contratti a termine.2. Il Tribunale di Foggia ha respinto il ricorso, con decisioneconfermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n.1239/2023, pubblicata il 13 luglio 2023.3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorreMichele Gala con ricorso affidato a un unico motivo.L’ARIF resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 36, comma 5N,u mdeerol r egistro generale 1496/2024Numero sezionale 1402/2026d.lgs. n. 165 del 2001 e 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, perN uamvereo rdei r accolta generale 9109/2026la Corte d’appello di Bari attribuito all’assunzione a tempDoat a pubblicazione 10/04/2026indeterminato del Gala efficacia sanante dell’abusivareiterazione dei contratti a termine da lui conclusi con l’ARIF nelperiodo 2011-2017.2. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata, dopo aver richiamato i principielaborati da questa Corte in materia di rapporto trastabilizzazione e danno cd. comunitario, non ne ha fatto unacorretta applicazione al caso sottoposto al suo esame.In caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine nelpubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolodel lavoratore può in astratto costituire misura sanzionatoriaidonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecitoe dunque a riparare in forma specifica il danno cd. comunitariodi cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, i cui contorni sonostati definiti a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5072 del15/03/2016.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegiointende dare continuità, tale idoneità sussiste a condizione cheessa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e chesi ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, nonessendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicementeagevolata dalla successione dei contratti a termine, maoccorrendo che sia stata da essa determinata, costituendol'esito di misure specificamente volte a superare il precariato,che offrano già ex ante una ragionevole certezza distabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive(v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 30779 del 23/11/2025, Sez. L,Sentenza n. 14815 del 27/05/2021, Sez. L, Ordinanza n. 1N5u3m5er3o r egistro generale 1496/2024Numero sezionale 1402/2026del 17/07/2020). Numero di raccolta generale 9109/20263. Nel caso oggi all’esame, invece, è la stessa Corte territoriaDleat a pubblicazione 10/04/2026a dare atto che l’assunzione a tempo indeterminato del Gala,come quella di molti altri lavoratori ARIF, è avvenuta in forza diuna delibera del Commissario straordinario dell’ARIF del 10luglio 2017, con cui sono stati immessi nei ruoli dell’Agenzia tuttii lavoratori che nell’anno precedente avessero svolto almeno180 giornate di lavoro effettivo presso l’ARIF, in forza dellaprevisione dell’art. 46 CCNL per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale.Come più volte affermato da questa Corte, tale misura, puravendo avuto l’effetto di immettere in ruolo un buon numero dilavoratori a termine del settore, non è stata tuttaviaspecificamente diretta a sanare l’abusiva reiterazione deicontratti a termine, come è reso chiaro dal fatto che essa è stataadottata sulla base di altri requisiti, prescindendo dalla verificadella reiterazione medesima (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31201del 30/11/2025, Sez. L, Ordinanza n. 26979 del 07/10/2025,Sez. L, Ordinanza n. 26910 del 07/10/2025, Sez. L, Ordinanzan. 10414 del 21/04/2025).Non basta infatti dire – come ha fatto la Corte territoriale a pag.11 della sentenza impugnata – che «l’espletamento di giornatelavorative in virtù di pregresso contratto a termine ha costituito... conditio sine qua non della successiva immissione in ruolo».È infatti evidente che tale immissione in ruolo, in quanto basatasu quell’unico presupposto, può aver coinvolto anche lavoratoria termine che non avevano subito alcuna abusiva reiterazionee, al contempo, può aver escluso lavoratori che, pur essendostati vittima di reiterati contratti a termine per più di trentaseimesi, non avevano svolto nell’anno precedente l’assunzioneNumero registro generale 1496/2024oltre 180 giornate lavorative. Nessuno di coloro che hannoN umero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 9109/2026lavorato in forza di un’abusiva reiterazione di contratti a terminDeat a pubblicazione 10/04/2026nel settore agricolo-forestale verrebbe a ricevere una tutelarealmente satisfattiva: non i lavoratori che, come il Gala, sonostati immessi in ruolo in forza della delibera commissariale,poiché tale immissione verrebbe a escludere, nella prospettivafatta propria dalla sentenza impugnata, il risarcimento deldanno per equivalente; non i lavoratori che non siano statiassunti perché privi del requisito delle oltre 180 giornatelavorative, i quali riceverebbero il solo risarcimento monetario.Se una misura come quella adottata con la deliberacommissariale fosse considerata idonea a escludere ilrisarcimento del danno cd. comunitario, si avrebbe che leamministrazioni si sentirebbero autorizzate a continuarenell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile in violazione dellanormativa nazionale, sapendo di andare incontro a sanzioni diportata contenuta dal punto di vista economico. E ciò contrastacon lo scopo di prevenzione degli abusi che caratterizza ladirettiva 1999/70 e l’accordo quadro da essa recepito.4. La sentenza impugnata va in conclusione cassata e la causarinviata, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,la quale dovrà attenersi ai principi enunciati nei punti cheprecedono. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche al regolamento delle spesedel giudizio di cassazione.Numero registro generale 1496/2024Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzoN umero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 9109/20262026. Data pubblicazione 10/04/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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