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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20597/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38075/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliatoper legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1588 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 22 maggio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Giudice di Pace di Firenze emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 3.372,08 (oltre accessori), quale residuo prezzo non versato difornitura di merci (capi d’abbigliamento).

2. Il provvedimento monitorio venne revocato dalla medesima A.G. in accoglimento dell’opposizione spiegata dall’ingiunto.

3. A seguito di appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione in epigrafe indicata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di legge – art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.», il ricorrente eccepisce l’omessa «declaratoria circa l’eccezione spiegata da parte appellata di inammissibilità» del secondo motivo di appello con cui «per la prima volta l’opposta aveva dedotto l’implicito riconoscimento delle fatture richiamate nelle note di credito di cui all’estratto conto analitico», deduzione integrante un’eccezione nuova, come tale inibita in grado di appello dall’art. 345 del codice di rito.

1.1. La doglianza è infondata, per una duplice, concorrente ragione.

In primo luogo, perché il Tribunale di Firenze sulla questione di novità del motivo di appello si è pronunciato, implicitamente ma inequivocabilmente disattendendo la contestazione dell’appellato, qui ricorrente: e tanto è ben evidente a quest’ultimo, il quale riconosce, nel libello introduttivo di questo grado, che «il giudice di appello ha sostanzialmente rigettato l’eccezione di inammissibilità». r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo luogo, perché la allegazione, ad opera dell’appellante, dell’implicito riconoscimento delle fatture non integrava, in punto di diritto, un’eccezione in senso proprio intesa (quindi assoggettata alla previsione limitativa dell’art. 345 cod. proc. civ. ) , in quanto non importava l’introduzione nel thema decidendum della lite di un (precedentemente non dedotto) fatto storico.

Essa, invece, concretava una mera argomentazione difensiva, volta a prospettare un criterio di valutazione di un fatto processuale (cioè a dire l’atteggiamento della parte opponente in ordine a determinati documenti prodotti in lite), ad evidenziare un’inferenza di tale fatto rilevante a fini della dimostrazione dell’esistenza del credito oggetto di controversia: attività, dunque, non sottoposta ai termini preclusivi indicati dal ricorrente.

2. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si sostiene che la gravata decisione siafondata su una « indebita inversione dell’onere probatorio relativo alla fornitura delle merci», abbia trascurato « le contestazioni stragiudiziali e quelle svolte in atti»,ritenuto « fonte del riconoscimento dell’asserito diritto la mancata specifica contestazione» da parte opponente, pur a fronte di una «non specifica né puntuale allegazione dei fatti su cui si basa la domanda» ad operadella [OSCURATO:SOCIETA]..

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale basatoil proprio convincimento presuntivo su elementi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

In specie, si rileva che dall’esistenza del rapporto commerciale e dalla corretta esecuzione di esso «per la gran parte[…] passando per l’indizio né grave né preciso del mancato riconoscimento delle fatture r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e degli importi ivi indicati» il giudice di prossimità sia giunto alla conclusione della consegna delle merci menzionate nelle fatture allegate a suffragiodel decreto ingiuntivo.

4. I motivi –da scrutinare in maniera congiunta, siccome avvinti da stretta connessione –sono infondati.

Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l’opposizione a decreto ingiuntivodà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421).

La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015,n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.11/03/2011, n. 5915 ; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compre sa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell’opponente (convenuto sostanziale ) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.

É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario,a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell’opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass.05/03/2009, n. 5356).

4.1. Degli enunciati principi di diritto ha fatto buon governo la sentenza impugnata.

A suffragio dell’esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, il giudice di prossimità ha posto la mancata contestazione, ad opera di parte opponente, in ordine alla consegna delle merci di cui alle fatture commerciali (tutte concernenti l’anno 2007) poste a base dell’istanza monitoria.

Così, con chiarezza ed univocità, si esprime la gravata pronuncia: «quella che sembra emergere è dunque una contestazione relativa soltanto al periodo dal gennaio al giugno 2006, il che esclude dunque qualsivoglia contestazione in merito all’avvenuta consegna delle merci di cui alle successive fatture azionate in monitorio».

Équesto, in sintesi, il fulcro dell’argomentazione che sorregge il dictum reso, corredata da ulteriori considerazioni (invero superflue e, come tali, ininfluenti sulla correttezza logico-giuridica della decisione) afferenti la genericità e la inverosimiglianza delle rimostranze mosse in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto commerciale nel primo semestre 2006 (estraneo all’oggetto del contendere).

Una decisione, dunque, giustificata su un’ineccepibile valenza assegnata alla non contestazione (sicché non si ravvisa inosservanza delle regole che presidiano il riparto dell’onus probandi) ed alla quale r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resta estranea ogni inferenza presuntiva (sicché inconferente risulta la doglianza illustrata nel terzo motivo).

5. Il quarto motivo lamenta l’insufficiente ed illogica motivazione della sentenza, priva, a dire del ricorrente, dell’indicazionedelle ragioni della scelta del ragionamento presuntivononché degli indizi adoperati per pervenire alla decisione.

La censura è inammissibile, siccome diretta avverso una sentenza pronunciata nel maggio2015, e quindi dopo la riforma dell’art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. (operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) che ha espunto dal novero delle ragioni di ricorso per cassazione la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», sostituita dalla possibilità di dedurre l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Siffatto vizio motivazionale, nella trascritta nuova formulazione, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez.

U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez.U, 07/04/2014, n. 8053).

Alterazioni motivazionali nemmeno adombrate dal ricorrente.

6. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese del grado segue il principio di soccombenza. r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38075/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliatoper legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1588 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 22 maggio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., il Giudice di Pace di Firenze emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 3.372,08 (oltre accessori), quale residuo prezzo non versato difornitura di merci (capi d’abbigliamento). 2. Il provvedimento monitorio venne revocato dalla medesima A.G. in accoglimento dell’opposizione spiegata dall’ingiunto. 3. A seguito di appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione in epigrafe indicata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di legge – art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.», il ricorrente eccepisce l’omessa «declaratoria circa l’eccezione spiegata da parte appellata di inammissibilità» del secondo motivo di appello con cui «per la prima volta l’opposta aveva dedotto l’implicito riconoscimento delle fatture richiamate nelle note di credito di cui all’estratto conto analitico», deduzione integrante un’eccezione nuova, come tale inibita in grado di appello dall’art. 345 del codice di rito. 1.1. La doglianza è infondata, per una duplice, concorrente ragione. In primo luogo, perché il Tribunale di Firenze sulla questione di novità del motivo di appello si è pronunciato, implicitamente ma inequivocabilmente disattendendo la contestazione dell’appellato, qui ricorrente: e tanto è ben evidente a quest’ultimo, il quale riconosce, nel libello introduttivo di questo grado, che «il giudice di appello ha sostanzialmente rigettato l’eccezione di inammissibilità». r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo luogo, perché la allegazione, ad opera dell’appellante, dell’implicito riconoscimento delle fatture non integrava, in punto di diritto, un’eccezione in senso proprio intesa (quindi assoggettata alla previsione limitativa dell’art. 345 cod. proc. civ. ) , in quanto non importava l’introduzione nel thema decidendum della lite di un (precedentemente non dedotto) fatto storico. Essa, invece, concretava una mera argomentazione difensiva, volta a prospettare un criterio di valutazione di un fatto processuale (cioè a dire l’atteggiamento della parte opponente in ordine a determinati documenti prodotti in lite), ad evidenziare un’inferenza di tale fatto rilevante a fini della dimostrazione dell’esistenza del credito oggetto di controversia: attività, dunque, non sottoposta ai termini preclusivi indicati dal ricorrente. 2. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si sostiene che la gravata decisione siafondata su una « indebita inversione dell’onere probatorio relativo alla fornitura delle merci», abbia trascurato « le contestazioni stragiudiziali e quelle svolte in atti»,ritenuto « fonte del riconoscimento dell’asserito diritto la mancata specifica contestazione» da parte opponente, pur a fronte di una «non specifica né puntuale allegazione dei fatti su cui si basa la domanda» ad operadella [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale basatoil proprio convincimento presuntivo su elementi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. In specie, si rileva che dall’esistenza del rapporto commerciale e dalla corretta esecuzione di esso «per la gran parte[…] passando per l’indizio né grave né preciso del mancato riconoscimento delle fatture r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e degli importi ivi indicati» il giudice di prossimità sia giunto alla conclusione della consegna delle merci menzionate nelle fatture allegate a suffragiodel decreto ingiuntivo. 4. I motivi –da scrutinare in maniera congiunta, siccome avvinti da stretta connessione –sono infondati. Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l’opposizione a decreto ingiuntivodà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015,n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.11/03/2011, n. 5915 ; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compre sa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell’opponente (convenuto sostanziale ) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario,a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell’opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass.05/03/2009, n. 5356). 4.1. Degli enunciati principi di diritto ha fatto buon governo la sentenza impugnata. A suffragio dell’esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, il giudice di prossimità ha posto la mancata contestazione, ad opera di parte opponente, in ordine alla consegna delle merci di cui alle fatture commerciali (tutte concernenti l’anno 2007) poste a base dell’istanza monitoria. Così, con chiarezza ed univocità, si esprime la gravata pronuncia: «quella che sembra emergere è dunque una contestazione relativa soltanto al periodo dal gennaio al giugno 2006, il che esclude dunque qualsivoglia contestazione in merito all’avvenuta consegna delle merci di cui alle successive fatture azionate in monitorio». Équesto, in sintesi, il fulcro dell’argomentazione che sorregge il dictum reso, corredata da ulteriori considerazioni (invero superflue e, come tali, ininfluenti sulla correttezza logico-giuridica della decisione) afferenti la genericità e la inverosimiglianza delle rimostranze mosse in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto commerciale nel primo semestre 2006 (estraneo all’oggetto del contendere). Una decisione, dunque, giustificata su un’ineccepibile valenza assegnata alla non contestazione (sicché non si ravvisa inosservanza delle regole che presidiano il riparto dell’onus probandi) ed alla quale r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resta estranea ogni inferenza presuntiva (sicché inconferente risulta la doglianza illustrata nel terzo motivo). 5. Il quarto motivo lamenta l’insufficiente ed illogica motivazione della sentenza, priva, a dire del ricorrente, dell’indicazionedelle ragioni della scelta del ragionamento presuntivononché degli indizi adoperati per pervenire alla decisione. La censura è inammissibile, siccome diretta avverso una sentenza pronunciata nel maggio2015, e quindi dopo la riforma dell’art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. (operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) che ha espunto dal novero delle ragioni di ricorso per cassazione la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», sostituita dalla possibilità di dedurre l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Siffatto vizio motivazionale, nella trascritta nuova formulazione, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez.U, 07/04/2014, n. 8053). Alterazioni motivazionali nemmeno adombrate dal ricorrente. 6. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese del grado segue il principio di soccombenza. r.g. n. 38075/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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