Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 25652/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24252-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] VORRARO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2 733 /20 2 3 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 24/10/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data21/05/2024 dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI .

Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Regolamento di competenza - Opposizione a sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada - Competenza del giudice di pace R.G.N.24252/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/05/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza –sulla base di un unico motivo – contro la sentenza n. 2733/23, del 24 ottobre 2023, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha declinato la competenza, in favore del Giudice di pace della stessa città, in relazione all’opposizione dallo stesso proposta avverso cartella di pagamento relativa ad infrazione al codice della strada, condannando l’allora opponente al pagamento delle spese di lite,per complessivi € 1.500,00. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto alla suddetta cartella di pagamento, deducendo la nullità e/o inesistenza del titolo iscritto nel ruolo esattoriale, perché il verbale di contestazione dell’infrazione stradale, fondante la pretesa impositiva, era stato annullato , in seguito a ricorso al Prefetto, proposto ai sensi dell’art. 203 cod. strada.

Con la medesima opposizione il Catapano eccepiva pure l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale, la nullità della cartella di pagamento per vizi formali e l’illegittimità delle somme pretese.

Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (d’ora in poi, “ADER”), qualificata dal Tribunale l’iniziativa giudiziale suddetta come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo stata dedotta l’inesistenza del credito sotteso all’atto esattoriale, per intervenuto annullamento del suindicato verbale di accertamento dell’infrazione stradale, l’adito giudicante si dichiarava incompetente per materia, ai sensi dell’art. 22-bisdella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Difatti, a suo dire, “la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace”, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dalla norma suddetta, “senza che possa rilevare il fatto che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace”. 3.Avverso la sentenza del Tribunale oplontino ha proposto regolamento di competenza il Catapano sulla base – come già detto –di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 203, comma 3, cod. strada.

Si assume che il Tribunale abbia “erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento impugnata avesse intimato il pagamento di due sanzioni amministrative, entrambe di valore inferior e al limite di € 15.493,00 e precisamente, una per un importo di € 15.000,00 ed un’altra per un importo di € 12.000,00”.

Al contrario, “i due importi richiesti si riferiscono alla medesima sanzione amministrativa”, e ciò in quanto il secondo rappresenta soltanto la maggiorazione prevista dal suddetto art. 203, comma 3, cod. strada.

Peraltro, “nel dettaglio degli addebiti della cartella di pagamento opposta tale circostanza si evince chiaramente, essendo indicato per entrambi gli importi richiesti, lo stesso numero di verbale, la stessa data di notifica e lo stesso ente impositore”.

Pertanto, “trattandosi di unico verbale per un importo complessivo di € 27.000,00, la competenza è del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito”.4.

Sono rimasti solo intimati l’ADER e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7.[OSCURATO:PERSONA], riconvocatosi in data odiernasul canale Teams , rileva che dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte del ricorrente, in quanto è risultato che egli, in data 10 maggio 2024 aveva depositato telematicamente rinuncia al ricorso, senza però che il Sistema telematico ne facesse accettazione ed essa fosse ostensibile al Collegio nell’adunanza del 21 maggio 2024, essendo avvenuta l’accettazione solo in data 17 giugno 2024; considerato che deve darsi rilievo alla data del deposito, la rinuncia delle considerarsi tempestiva ed essendo essa rituale, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di regolamento; in ragione dell’estinzione deve darsi atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della in sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24252-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] VORRARO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2 733 /20 2 3 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 24/10/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data21/05/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Regolamento di competenza - Opposizione a sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada - Competenza del giudice di pace R.G.N.24252/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza –sulla base di un unico motivo – contro la sentenza n. 2733/23, del 24 ottobre 2023, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha declinato la competenza, in favore del Giudice di pace della stessa città, in relazione all’opposizione dallo stesso proposta avverso cartella di pagamento relativa ad infrazione al codice della strada, condannando l’allora opponente al pagamento delle spese di lite,per complessivi € 1.500,00. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto alla suddetta cartella di pagamento, deducendo la nullità e/o inesistenza del titolo iscritto nel ruolo esattoriale, perché il verbale di contestazione dell’infrazione stradale, fondante la pretesa impositiva, era stato annullato , in seguito a ricorso al Prefetto, proposto ai sensi dell’art. 203 cod. strada. Con la medesima opposizione il Catapano eccepiva pure l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale, la nullità della cartella di pagamento per vizi formali e l’illegittimità delle somme pretese. Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (d’ora in poi, “ADER”), qualificata dal Tribunale l’iniziativa giudiziale suddetta come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo stata dedotta l’inesistenza del credito sotteso all’atto esattoriale, per intervenuto annullamento del suindicato verbale di accertamento dell’infrazione stradale, l’adito giudicante si dichiarava incompetente per materia, ai sensi dell’art. 22-bisdella legge 24 novembre 1981, n. 689. Difatti, a suo dire, “la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace”, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dalla norma suddetta, “senza che possa rilevare il fatto che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace”. 3.Avverso la sentenza del Tribunale oplontino ha proposto regolamento di competenza il Catapano sulla base – come già detto –di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 203, comma 3, cod. strada. Si assume che il Tribunale abbia “erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento impugnata avesse intimato il pagamento di due sanzioni amministrative, entrambe di valore inferior e al limite di € 15.493,00 e precisamente, una per un importo di € 15.000,00 ed un’altra per un importo di € 12.000,00”. Al contrario, “i due importi richiesti si riferiscono alla medesima sanzione amministrativa”, e ciò in quanto il secondo rappresenta soltanto la maggiorazione prevista dal suddetto art. 203, comma 3, cod. strada. Peraltro, “nel dettaglio degli addebiti della cartella di pagamento opposta tale circostanza si evince chiaramente, essendo indicato per entrambi gli importi richiesti, lo stesso numero di verbale, la stessa data di notifica e lo stesso ente impositore”. Pertanto, “trattandosi di unico verbale per un importo complessivo di € 27.000,00, la competenza è del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito”.4. Sono rimasti solo intimati l’ADER e l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7.[OSCURATO:PERSONA], riconvocatosi in data odiernasul canale Teams , rileva che dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte del ricorrente, in quanto è risultato che egli, in data 10 maggio 2024 aveva depositato telematicamente rinuncia al ricorso, senza però che il Sistema telematico ne facesse accettazione ed essa fosse ostensibile al Collegio nell’adunanza del 21 maggio 2024, essendo avvenuta l’accettazione solo in data 17 giugno 2024; considerato che deve darsi rilievo alla data del deposito, la rinuncia delle considerarsi tempestiva ed essendo essa rituale, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di regolamento; in ragione dell’estinzione deve darsi atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della in sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di
Sentenza Cassazione n. 25652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris