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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17711/2026

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ato a CATANZARO il 05/10/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33923/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché; a) il primo motivo, con cui si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) il secondo motivo, con cui si contesta l'aumento per la continuazione interna, è manifestamente infondato (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CATANZARO il 05/10/1982 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33923/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché; a) il primo motivo, con cui si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) il secondo motivo, con cui si contesta l'aumento per la continuazione interna, è manifestamente infondato (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris