CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente all'omessa motivazione in relazione al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità alla luce della genericità della doglianza e tenuto conto che nell'atto di appello non risulta una specifica censura relativa al suddetto art. 131 bis c.p. sicché il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato perché privo del necessario presupposto in fatto ai fini della denuncia del vizio di violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]