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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 18459/2024

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13847/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano , [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , giusta procura speciale allegata alricorso –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - A genzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 5149/03/ 20 22 , depositata il

20.12. 20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’intimazione di pagamento n. 06820199023960821000, dichiarando il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 06820060300301163501 e annullandola con riferimento alle restanti cartelle indicate nell’atto impugnato, per prescrizione delle preteseaventi natura tributaria; - l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello limitatamente alle cartelle n. 06820090387844133501, n. 06820100267077447501, n. 06820110032991271501 e n.06820120139413881501; - la C TR del la Lombardia , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , osservando, per quanto qui interessa,che: - l’eccezione riguardante la mancata notificazione delle cartelle di pagamento per mancanza di valida contestazione delle fotocopie depositateera infondata; - l’appello era nel merito fondato, in quanto la pretesa non era prescritta all’epoca della notificazione dell’intimazione, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale, trattandosi di imposte erariali; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la contribuente eccepisce il giudicato , ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenza n. 2824/2021, emessa dalla CTP di Milano in data 25.01.2021 e depositata in data 24.06.2021, che ha annullato l’intimazione di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA], socio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., con riferimento alle stesse cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, passata in giudicato in data 24.01.2022, per mancanza di impugnazione, e ne chiedel’estensione ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., in qualità di coobbligato solidale; -il motivo è infondato; - a prescindere dalla tempestività o meno della relativa eccezione (che poteva essere proposta anche nel giudizio di appello, posto che l’udienza di trattazione del presente giudizio si è svolta in data 12.12.2022), nella specie manca la prova che si tratti della stessa pretesa, atteso che dalla sentenza della CTP di Milano n. 2824/2021 risulta che le cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA] sono diversamente numerate rispetto a quelle notificate a [OSCURATO:PERSONA] e la contribuente non ha fornito ulteriori elementi sul punto; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la verificazione delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento contestate e l’esibizione degli originali delle stesse, sebbenela contribuente avesse disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie di detti avvisi; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità; - questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424); - la ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati; -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - come ha più volte affermato questa Corte, “ In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 26/10/2017 e Cass.

S. Un. n. 9962 del 27/04/2010); - in ordine al mancato ordine di esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, poi, va ricordato che la copia fotostatica non autenticata di un documento si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018); -sul punto è stato anche affermato che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019); - nella specie, pur ammettendo che la ricorrente abbia voluto formulare implicitamente anche il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali (condizione necessaria per richiedere l’esibizione degli originali), detto disconoscimento deve ritenersi comunque privo di efficacia, in quanto generico; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 4, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto l’eccezione di prescrizione con riferimento alla sanzione e agli interessi, in relazione ai quali la prescrizione è quinquiennale; -il motivo è fondato; -secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notificadi cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (ex plurimis, Cass.

S. Un. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. n. 7486 dell’8/03/2022 e n. 2095 del 24/01/2023), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa(Cass. n. 20600 del 7/11/2011); -anche per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie vale la prescrizione quinquiennale, essendo la stessa regolata – secondo la giurisprudenzalargamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazionerelativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (ex plurimis, Cass. n. 27055 del 14/09/2022; n. 13258 del 28/04/2022 e n. 2095 del 24/01/2023); -in conclusione va, dunque, accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza va cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13847/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano , [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , giusta procura speciale allegata alricorso –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - A genzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 5149/03/ 20 22 , depositata il 20.12. 20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’intimazione di pagamento n. 06820199023960821000, dichiarando il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 06820060300301163501 e annullandola con riferimento alle restanti cartelle indicate nell’atto impugnato, per prescrizione delle preteseaventi natura tributaria; - l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello limitatamente alle cartelle n. 06820090387844133501, n. 06820100267077447501, n. 06820110032991271501 e n.06820120139413881501; - la C TR del la Lombardia , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , osservando, per quanto qui interessa,che: - l’eccezione riguardante la mancata notificazione delle cartelle di pagamento per mancanza di valida contestazione delle fotocopie depositateera infondata; - l’appello era nel merito fondato, in quanto la pretesa non era prescritta all’epoca della notificazione dell’intimazione, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale, trattandosi di imposte erariali; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la contribuente eccepisce il giudicato , ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenza n. 2824/2021, emessa dalla CTP di Milano in data 25.01.2021 e depositata in data 24.06.2021, che ha annullato l’intimazione di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA], socio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., con riferimento alle stesse cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, passata in giudicato in data 24.01.2022, per mancanza di impugnazione, e ne chiedel’estensione ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., in qualità di coobbligato solidale; -il motivo è infondato; - a prescindere dalla tempestività o meno della relativa eccezione (che poteva essere proposta anche nel giudizio di appello, posto che l’udienza di trattazione del presente giudizio si è svolta in data 12.12.2022), nella specie manca la prova che si tratti della stessa pretesa, atteso che dalla sentenza della CTP di Milano n. 2824/2021 risulta che le cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA] sono diversamente numerate rispetto a quelle notificate a [OSCURATO:PERSONA] e la contribuente non ha fornito ulteriori elementi sul punto; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la verificazione delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento contestate e l’esibizione degli originali delle stesse, sebbenela contribuente avesse disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie di detti avvisi; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità; - questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424); - la ricorrente non ha riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati; -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - come ha più volte affermato questa Corte, “ In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 26/10/2017 e Cass. S. Un. n. 9962 del 27/04/2010); - in ordine al mancato ordine di esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, poi, va ricordato che la copia fotostatica non autenticata di un documento si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018); -sul punto è stato anche affermato che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019); - nella specie, pur ammettendo che la ricorrente abbia voluto formulare implicitamente anche il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali (condizione necessaria per richiedere l’esibizione degli originali), detto disconoscimento deve ritenersi comunque privo di efficacia, in quanto generico; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 4, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto l’eccezione di prescrizione con riferimento alla sanzione e agli interessi, in relazione ai quali la prescrizione è quinquiennale; -il motivo è fondato; -secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notificadi cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (ex plurimis, Cass. S. Un. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. n. 7486 dell’8/03/2022 e n. 2095 del 24/01/2023), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa(Cass. n. 20600 del 7/11/2011); -anche per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie vale la prescrizione quinquiennale, essendo la stessa regolata – secondo la giurisprudenzalargamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazionerelativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (ex plurimis, Cass. n. 27055 del 14/09/2022; n. 13258 del 28/04/2022 e n. 2095 del 24/01/2023); -in conclusione va, dunque, accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza va cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, an
Sentenza Cassazione n. 18459/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris