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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13029/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Proc.

Gen., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 11620/21 del 21/10/2020, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lucca a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2011, pari ad euro

530.990. La Corte di Cassazione aveva censurato la precedente pronuncia della Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell'imputata, rimarcando l'erroneità della motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di patteggiamento originariamente avanzata dall'imputata.

In proposito aveva evidenziato come il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), rappresentando, in via radicale e pregiudiziale, una causa di non punibilità dei reati ex artt. 10-bis, 10-ter e 10- quater del citato decreto legislativo, non potesse logicamente fungere da presupposto di legittimità di applicazione della pena, che fisiologicamente non può riguardare reati non punibili.

Aveva quindi annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, attesa la non corretta valutazione della causa d'inammissibilità della richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputata.

A seguito del giudizio rescissorio, la Corte di merito ha ribadito la non accoglibilità della richiesta di patteggiannento illo tempore proposta dalla imputata.

Dopo avere premesso che la imputata aveva subordinato la richiesta al beneficio della sospensione condizionale della pena e che aveva indicato nel calcolo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] annovera altro precedente penale per il reato di omicidio colposo per il quale era stato già concesso il suddetto beneficio.

Ha quindi escluso che si potesse addivenire alla riduzione della pena sulla base delle seguenti argomentazioni.

Poiché l'imputata ha già usufruito del beneficio, la sospensione condizionale della pena può essere accordata solo previa subordinazione - come previsto dall'articolo 165, comma 2, del codice penale - all'adempimento di uno degli obblighi indicati al comma 1 della medesima disposizione: l'istanza di patteggiamento non contiene l'assenso alla subordinazione del beneficio ad una delle condizioni di legge.

L'istanza di patteggiamento non è accoglibile anche in ragione del fatto che la misura della pena richiesta presuppone il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: nella richiesta si invoca il beneficio della concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di precedenti penali; la circostanza, tuttavia, non trova riscontro in atti, annoverando l'imputata un pregiudizio penale e non ricorrendo ulteriori elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue: I) Violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 444, 445, 446, 448 cod. proc. pen.; 157 e 160 cod. pen.

Nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte di appello, rappresenta la difesa, è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, maturata alla data del 14/11/2020.

I giudici hanno sostenuto che il rinvio disposto per la sola rideterminazione della pena abbia dato origine ad un giudicato sulla sussistenza della responsabilità penale.

Tale impostazione sarebbe erronea: la Corte di merito è stata chiamata a rideterminare la pena non in ragione di una valida sentenza di condanna, in ipotesi errata soltanto sotto il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio, ma per soddisfare il diritto processuale dell'imputata di accedere al patteggiamento, violato dal Tribunale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi, ivi comprese le sentenze di condanna di primo e secondo grado.

L'invalidità di dette pronunce ed il fatto che la pena debba essere rideterminata in funzione del diritto processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. impedisce che si possa ritenere che si sia formato un giudicato parziale sull'accertamento del reato e sulla responsabilità penale dell'imputata.

In base all'art. 624 cod. proc. pen. la sentenza che venga annullata dalla Cassazione ha autorità di cosa giudicata per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata: in questo caso tutte le parti della sentenza del giudice di appello oggetto di annullamento hanno una connessione essenziale con la parte annullata, poiché la pena irrogata è stata annullata in ragione del fatto che le sentenze di condanna del Tribunale e della Corte di appello sono invalide.

L'invalidità è conseguenza della violazione dell'articolo 444 cod. proc. pen., essendo stata la imputata illegittimamente privata della possibilità di accedere al rito del patteggiamento.

Pertanto, non può dirsi che si sia formato un giudicato.

La circostanza rende evidente che la prescrizione abbia continuato a decorrere con conseguente estinzione del reato.

Si osserva inoltre che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è cosa diversa dalla sentenza di condanna: non ha autorità di cosa giudicata nei giudizi civili e amministrativi e non è frutto di un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, ma solo dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 129 cod. proc. pen.

II) Violazione degli articoli 165, comma 1, cod. pen. e 444, comma 3, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in ogni caso, non fosse accoglibile per motivi diversi da quelli vagliati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, confermando il trattamento sanzionatorio adottato dal Tribunale di Lucca.

Le argomentazioni a sostegno sarebbero errate.

Premesso che non vi sono obblighi di natura restitutoria o risarcitoria connessi al capo di imputazione, posto che il debito tributario è della società che la ricorrente rappresentava, il Tribunale avrebbe potuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, ciò anche in assenza di una manifestazione di volontà di consenso dell'imputata nell'istanza di patteggiamento.

Invero l'applicazione di detta misura è possibile "se il condannato non si oppone" (art. 165, comma 1, cod. pen.).

Nel caso di specie non risulta alcuna opposizione.

La Corte di merito incorre in un errore di diritto, sostenendo, attraverso il richiamo ad una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, emessa in data 27/1/22, ricorrente "Ubaldi", di cui si conosce la sola informazione provvisoria, che sarebbe necessaria la manifestazione esplicita del consenso dell'imputato.

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità vanno ;n direzione contraria rispetto a quanto sostenuto dai giudici di merito.

Non è condivisibile l'affermazione secondo la quale il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Non è vero, infatti, che nell'istanza di patteggiamento fossero assenti indicazioni diverse da quella riguardante l'assenza di precedenti penali.

E vero il contrario: nell'istanza di patteggiannento è indicato chiaramente che l'impossibilità di pagare il debito tributario è dipeso dallo stato di insolvenza in cui l'azienda era precipitata e che era stata presentata una domanda di concordato preventivo, tra l'altro allegata all'istanza, che prevedeva il pagamento integrale del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Tali circostanze avrebbero ben potuto essere valutate ai fini della concessione delle attenuanti generiche.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi a tale conclusione in udienza, nel corso della discussione orale richiesta dalla difesa.

La difesa ha presentato memoria conclusiva in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Ha allegato alla memoria i seguenti documenti: PEC del 29/10/2020 della Corte di Cassazione, con la comunicazione del dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio e con l'indicazione della data di prescrizione del reato (14/11/2020); copia dell'istanza di patteggiamento presentata al P.M. in data 27/01/2015; copia dell'istanza di patteggiamento presentata al Tribunale di Lucca, alla prima udienza del processo; copia della sentenza del Tribunale di Lucca n.953/2017; copia del verbale d'udienza del 16/05/2016 tenutasi dinanzi al Tribunale di Lucca; prospetto dei crediti verso lo Stato di cui alla testimonianza del teste Pardini resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il primo motivo di doglianza è inammissibile.

La ricostruzione operata dalla difesa non trova riscontro nel sistema di norme che riguardano l'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione (art. 624 cod. proc. pen.) ed il giudizio di rinvio dopo la sentenza di annullamento (art. 627 cod. proc. pen.); la prospettazione difensiva si pone in contrasto con i principi stabiliti in questa sede in materia di formazione del giudicato progressivo.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza sopra richiamata, ha annullato la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 4 ottobre 2019 limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha dichiarato inammissibili nel resto i motivi di ricorso attinenti ai profili di responsabilità dell'imputata.

E' quindi pacifico che la pronuncia interessata dall'annullamento parziale sia divenuta irrevocabile nella parte riguardante l'affermazione di responsabilità dell'imputata, non più suscettibile di essere riesaminata.

Tale stato di cose si riverbera sulla prescrizione del reato, i cui termini non decorrono più dalla data della pronuncia della Corte di Cassazione, emessa il 21/10/2020 [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050: "L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Fattispecie in cui la Corte ha annullato !a sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili)"; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792: "L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parzialel.

La Corte di appello di Firenze ha correttamente disatteso la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché la decorrenza del tempo necessario a prescrivere, sulla base dei principi richiamati, si è interrotta con la sentenza rescindente di questa Corte.

2. Deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso.

In relazione all'istanza di patteggiamento la Corte di merito ha osservato che l'imputata ha, in passato, già beneficiato della sospensione condizionale della pena, condizione alla quale era subordinata l'istanza di patteggiamento alla pena finale di mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza.

Ha ritenuto che l'istanza non potesse essere accolta, poiché dal certificato penale della ricorrente si evince come l'imputata abbia riportato altra condanna, beneficiando della sospensione condizionale della pena.

Pertanto, l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento sarebbe inibito dalla previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen.

Ha poi evidenziato come la ricorrente non fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche perché già gravata da altro precedente e perché non emergono dagli atti elementi di positiva valutazione conducenti a questo fine.

Ha infine osservato come l'imputata, nella richiesta di patteggiamento, non avesse prestato consenso alla subordinazione della sospensione condizionale della pena - siccome previsto dall'art. 165, comma 2, cod. pen. - all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen.

L'ultima circostanza rappresentata dalla Corte di merito, quale ragione ostativa al mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento, è stata correttamente evocata in motivazione e riveste carattere dirimente rispetto alle ulteriori ragioni indicate.

Il rilievo difensivo secondo cui non è necessario che l'imputato manifesti un consenso espresso alla subordinazione della sospensione condizionale della pena stride con i principi recentemente affermati dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole [Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191, così massimata: «Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.([OSCURATO:PERSONA].

U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez.

U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)]. [OSCURATO:PERSONA] (che il giudice di appello cita con un riferimento inesatto al nome del ricorrente), richiamando la sentenza Zanlorenzi (Sez.

U, n. 10 del 11/05/1993, Rv. 194064), evidenziano che è fatto divieto al giudice di integrare il patto siglato tra le parti, non essendo legittimo il provvedimento giudiziale che subordini la concessione della sospensione condizionale della pena a una delle prescrizioni previste all'art. 165, comma primo, cod. pen., poiché una prescrizione siffatta lederebbe la garanzia di prevedibilità del contenuto della decisione, immanente alla scelta del rito, avente natura negoziale.

La sentenza delle Sezioni Unite Zanlorenzi si era limitata ad affermare il principio per cui il giudice, anche in via autonoma, è tenuto ad adottare con la sentenza di patteggiamento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione sia imposta dalla legge, in quanto sottratte al potere dispositivo delle parti.

Quando le statuizioni normativamente imposte incidano invece su aspetti negoziabili dalle parti, in tanto il giudice potrà adottarle, anche prescindendo dalla manifestazione di volontà delle parti e sulla base dell'implicita adesione alla successiva determinazione giudiziale, in quanto esse siano predeterminate nel contenuto dalla legge.

In tal modo, infatti, si garantisce il rispetto del principio della prevedibilità, per la parte, della decisione assunta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Alla luce di tali premesse, le Sezioni Unite Boccardo concludono nel senso che al giudice del patteggiamento non è consentito subordinare, d'iniziativa, la sospensione condizionale ad uno degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, poiché la scelta della prescrizione e la modulazione del suo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, bensì rimessi alla determinazione giudiziale: ove le parti non abbiano convenuto anche sul punto, verrebbe meno la prevedibilità della decisione in ogni sua parte.

Invero, la determinazione della prescrizione e le sue modalità esecutive non costituiscono conseguenza mera di un automatismo normativo, implicitamente accettato dalle parti al momento della conclusione dell'accordo e della subordinazione della (seconda) sospensione condizionale della pena (si veda quanto riportato al paragrafo 10.1 della motivazione: "Come detto, l'attuazione dell'obbligo di subordinare la concessione del beneficio ad una prestazione necessita, comunque, della mediazione dei poteri discrezionali del giudice, il cui concreto esercizio rimane imprevedibile per l'imputato, pur riflettendosi in misura rilevante su diritti fondamentali, nonché sulla stessa eseguibilità della pena patteggiata.

E' dunque escluso che lo stesso imputato abbia, in tal caso, la necessaria consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua richiesta nel momento in cui la presenta.

La determinazione della prestazione e delle sue modalità di esecuzione non possono, quindi, considerarsi la mera conseguenza di un automatismo normativo implicitamente accettato all'atto della subordinazione dell'accordo al riconoscimento della sospensione condizionale").

Ne discende la correttezza della motivazione adottata dai giudici di merito sul punto.

Si aggiunge, per completezza argomentativa, che è parimenti non censurabile l'argomentazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto, sulla base di una valutazione rimessa al suo potere discrezionale, sorretta da congrua motivazione, che la imputata non fosse meritevole del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non essendo incensurata e non risultando elementi di positiva valutazione idonei al riconoscimento del beneficio.

La motivazione così espressa deve reputarsi adeguata [cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)»; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 8 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»].

3. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Proc. Gen., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 11620/21 del 21/10/2020, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lucca a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 in relazione all'imposta dovuta per l'anno 2011, pari ad euro 530.990. La Corte di Cassazione aveva censurato la precedente pronuncia della Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell'imputata, rimarcando l'erroneità della motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di patteggiamento originariamente avanzata dall'imputata. In proposito aveva evidenziato come il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), rappresentando, in via radicale e pregiudiziale, una causa di non punibilità dei reati ex artt. 10-bis, 10-ter e 10- quater del citato decreto legislativo, non potesse logicamente fungere da presupposto di legittimità di applicazione della pena, che fisiologicamente non può riguardare reati non punibili. Aveva quindi annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, attesa la non corretta valutazione della causa d'inammissibilità della richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputata. A seguito del giudizio rescissorio, la Corte di merito ha ribadito la non accoglibilità della richiesta di patteggiannento illo tempore proposta dalla imputata. Dopo avere premesso che la imputata aveva subordinato la richiesta al beneficio della sospensione condizionale della pena e che aveva indicato nel calcolo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] annovera altro precedente penale per il reato di omicidio colposo per il quale era stato già concesso il suddetto beneficio. Ha quindi escluso che si potesse addivenire alla riduzione della pena sulla base delle seguenti argomentazioni. Poiché l'imputata ha già usufruito del beneficio, la sospensione condizionale della pena può essere accordata solo previa subordinazione - come previsto dall'articolo 165, comma 2, del codice penale - all'adempimento di uno degli obblighi indicati al comma 1 della medesima disposizione: l'istanza di patteggiamento non contiene l'assenso alla subordinazione del beneficio ad una delle condizioni di legge. L'istanza di patteggiamento non è accoglibile anche in ragione del fatto che la misura della pena richiesta presuppone il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: nella richiesta si invoca il beneficio della concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di precedenti penali; la circostanza, tuttavia, non trova riscontro in atti, annoverando l'imputata un pregiudizio penale e non ricorrendo ulteriori elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue: I) Violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 444, 445, 446, 448 cod. proc. pen.; 157 e 160 cod. pen. Nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte di appello, rappresenta la difesa, è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, maturata alla data del 14/11/2020. I giudici hanno sostenuto che il rinvio disposto per la sola rideterminazione della pena abbia dato origine ad un giudicato sulla sussistenza della responsabilità penale. Tale impostazione sarebbe erronea: la Corte di merito è stata chiamata a rideterminare la pena non in ragione di una valida sentenza di condanna, in ipotesi errata soltanto sotto il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio, ma per soddisfare il diritto processuale dell'imputata di accedere al patteggiamento, violato dal Tribunale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi, ivi comprese le sentenze di condanna di primo e secondo grado. L'invalidità di dette pronunce ed il fatto che la pena debba essere rideterminata in funzione del diritto processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. impedisce che si possa ritenere che si sia formato un giudicato parziale sull'accertamento del reato e sulla responsabilità penale dell'imputata. In base all'art. 624 cod. proc. pen. la sentenza che venga annullata dalla Cassazione ha autorità di cosa giudicata per le parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata: in questo caso tutte le parti della sentenza del giudice di appello oggetto di annullamento hanno una connessione essenziale con la parte annullata, poiché la pena irrogata è stata annullata in ragione del fatto che le sentenze di condanna del Tribunale e della Corte di appello sono invalide. L'invalidità è conseguenza della violazione dell'articolo 444 cod. proc. pen., essendo stata la imputata illegittimamente privata della possibilità di accedere al rito del patteggiamento. Pertanto, non può dirsi che si sia formato un giudicato. La circostanza rende evidente che la prescrizione abbia continuato a decorrere con conseguente estinzione del reato. Si osserva inoltre che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è cosa diversa dalla sentenza di condanna: non ha autorità di cosa giudicata nei giudizi civili e amministrativi e non è frutto di un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, ma solo dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 129 cod. proc. pen. II) Violazione degli articoli 165, comma 1, cod. pen. e 444, comma 3, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte d'appello ha ritenuto che l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in ogni caso, non fosse accoglibile per motivi diversi da quelli vagliati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, confermando il trattamento sanzionatorio adottato dal Tribunale di Lucca. Le argomentazioni a sostegno sarebbero errate. Premesso che non vi sono obblighi di natura restitutoria o risarcitoria connessi al capo di imputazione, posto che il debito tributario è della società che la ricorrente rappresentava, il Tribunale avrebbe potuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, ciò anche in assenza di una manifestazione di volontà di consenso dell'imputata nell'istanza di patteggiamento. Invero l'applicazione di detta misura è possibile "se il condannato non si oppone" (art. 165, comma 1, cod. pen.). Nel caso di specie non risulta alcuna opposizione. La Corte di merito incorre in un errore di diritto, sostenendo, attraverso il richiamo ad una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, emessa in data 27/1/22, ricorrente "Ubaldi", di cui si conosce la sola informazione provvisoria, che sarebbe necessaria la manifestazione esplicita del consenso dell'imputato. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità vanno ;n direzione contraria rispetto a quanto sostenuto dai giudici di merito. Non è condivisibile l'affermazione secondo la quale il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Non è vero, infatti, che nell'istanza di patteggiamento fossero assenti indicazioni diverse da quella riguardante l'assenza di precedenti penali. E vero il contrario: nell'istanza di patteggiannento è indicato chiaramente che l'impossibilità di pagare il debito tributario è dipeso dallo stato di insolvenza in cui l'azienda era precipitata e che era stata presentata una domanda di concordato preventivo, tra l'altro allegata all'istanza, che prevedeva il pagamento integrale del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Tali circostanze avrebbero ben potuto essere valutate ai fini della concessione delle attenuanti generiche.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi a tale conclusione in udienza, nel corso della discussione orale richiesta dalla difesa. La difesa ha presentato memoria conclusiva in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Ha allegato alla memoria i seguenti documenti: PEC del 29/10/2020 della Corte di Cassazione, con la comunicazione del dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio e con l'indicazione della data di prescrizione del reato (14/11/2020); copia dell'istanza di patteggiamento presentata al P.M. in data 27/01/2015; copia dell'istanza di patteggiamento presentata al Tribunale di Lucca, alla prima udienza del processo; copia della sentenza del Tribunale di Lucca n.953/2017; copia del verbale d'udienza del 16/05/2016 tenutasi dinanzi al Tribunale di Lucca; prospetto dei crediti verso lo Stato di cui alla testimonianza del teste Pardini resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Il primo motivo di doglianza è inammissibile. La ricostruzione operata dalla difesa non trova riscontro nel sistema di norme che riguardano l'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione (art. 624 cod. proc. pen.) ed il giudizio di rinvio dopo la sentenza di annullamento (art. 627 cod. proc. pen.); la prospettazione difensiva si pone in contrasto con i principi stabiliti in questa sede in materia di formazione del giudicato progressivo. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza sopra richiamata, ha annullato la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 4 ottobre 2019 limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha dichiarato inammissibili nel resto i motivi di ricorso attinenti ai profili di responsabilità dell'imputata. E' quindi pacifico che la pronuncia interessata dall'annullamento parziale sia divenuta irrevocabile nella parte riguardante l'affermazione di responsabilità dell'imputata, non più suscettibile di essere riesaminata. Tale stato di cose si riverbera sulla prescrizione del reato, i cui termini non decorrono più dalla data della pronuncia della Corte di Cassazione, emessa il 21/10/2020 [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050: "L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Fattispecie in cui la Corte ha annullato !a sentenza della Corte di appello per non avere valutato, in un processo per il delitto di lesioni personali, i motivi di appello concernenti la configurabilità della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili)"; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792: "L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parzialel. La Corte di appello di Firenze ha correttamente disatteso la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché la decorrenza del tempo necessario a prescrivere, sulla base dei principi richiamati, si è interrotta con la sentenza rescindente di questa Corte. 2. Deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso. In relazione all'istanza di patteggiamento la Corte di merito ha osservato che l'imputata ha, in passato, già beneficiato della sospensione condizionale della pena, condizione alla quale era subordinata l'istanza di patteggiamento alla pena finale di mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza. Ha ritenuto che l'istanza non potesse essere accolta, poiché dal certificato penale della ricorrente si evince come l'imputata abbia riportato altra condanna, beneficiando della sospensione condizionale della pena. Pertanto, l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento sarebbe inibito dalla previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. Ha poi evidenziato come la ricorrente non fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche perché già gravata da altro precedente e perché non emergono dagli atti elementi di positiva valutazione conducenti a questo fine. Ha infine osservato come l'imputata, nella richiesta di patteggiamento, non avesse prestato consenso alla subordinazione della sospensione condizionale della pena - siccome previsto dall'art. 165, comma 2, cod. pen. - all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. L'ultima circostanza rappresentata dalla Corte di merito, quale ragione ostativa al mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento, è stata correttamente evocata in motivazione e riveste carattere dirimente rispetto alle ulteriori ragioni indicate. Il rilievo difensivo secondo cui non è necessario che l'imputato manifesti un consenso espresso alla subordinazione della sospensione condizionale della pena stride con i principi recentemente affermati dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole [Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191, così massimata: «Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)]. [OSCURATO:PERSONA] (che il giudice di appello cita con un riferimento inesatto al nome del ricorrente), richiamando la sentenza Zanlorenzi (Sez. U, n. 10 del 11/05/1993, Rv. 194064), evidenziano che è fatto divieto al giudice di integrare il patto siglato tra le parti, non essendo legittimo il provvedimento giudiziale che subordini la concessione della sospensione condizionale della pena a una delle prescrizioni previste all'art. 165, comma primo, cod. pen., poiché una prescrizione siffatta lederebbe la garanzia di prevedibilità del contenuto della decisione, immanente alla scelta del rito, avente natura negoziale. La sentenza delle Sezioni Unite Zanlorenzi si era limitata ad affermare il principio per cui il giudice, anche in via autonoma, è tenuto ad adottare con la sentenza di patteggiamento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione sia imposta dalla legge, in quanto sottratte al potere dispositivo delle parti. Quando le statuizioni normativamente imposte incidano invece su aspetti negoziabili dalle parti, in tanto il giudice potrà adottarle, anche prescindendo dalla manifestazione di volontà delle parti e sulla base dell'implicita adesione alla successiva determinazione giudiziale, in quanto esse siano predeterminate nel contenuto dalla legge. In tal modo, infatti, si garantisce il rispetto del principio della prevedibilità, per la parte, della decisione assunta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Alla luce di tali premesse, le Sezioni Unite Boccardo concludono nel senso che al giudice del patteggiamento non è consentito subordinare, d'iniziativa, la sospensione condizionale ad uno degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, poiché la scelta della prescrizione e la modulazione del suo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, bensì rimessi alla determinazione giudiziale: ove le parti non abbiano convenuto anche sul punto, verrebbe meno la prevedibilità della decisione in ogni sua parte. Invero, la determinazione della prescrizione e le sue modalità esecutive non costituiscono conseguenza mera di un automatismo normativo, implicitamente accettato dalle parti al momento della conclusione dell'accordo e della subordinazione della (seconda) sospensione condizionale della pena (si veda quanto riportato al paragrafo 10.1 della motivazione: "Come detto, l'attuazione dell'obbligo di subordinare la concessione del beneficio ad una prestazione necessita, comunque, della mediazione dei poteri discrezionali del giudice, il cui concreto esercizio rimane imprevedibile per l'imputato, pur riflettendosi in misura rilevante su diritti fondamentali, nonché sulla stessa eseguibilità della pena patteggiata. E' dunque escluso che lo stesso imputato abbia, in tal caso, la necessaria consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua richiesta nel momento in cui la presenta. La determinazione della prestazione e delle sue modalità di esecuzione non possono, quindi, considerarsi la mera conseguenza di un automatismo normativo implicitamente accettato all'atto della subordinazione dell'accordo al riconoscimento della sospensione condizionale"). Ne discende la correttezza della motivazione adottata dai giudici di merito sul punto. Si aggiunge, per completezza argomentativa, che è parimenti non censurabile l'argomentazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto, sulla base di una valutazione rimessa al suo potere discrezionale, sorretta da congrua motivazione, che la imputata non fosse meritevole del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non essendo incensurata e non risultando elementi di positiva valutazione idonei al riconoscimento del beneficio. La motivazione così espressa deve reputarsi adeguata [cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)»; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 8 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»]. 3. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato c
Sentenza Cassazione n. 13029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris