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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02755/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis ord. pen. - avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva respinto il reclamo del detenuto avente ad oggetto la possibilità, negata dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila, di accesso alla visione del canale televisivo TV8; rilevato che il ricorso denuncia la violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, risultando la decisione assunta senza aver verificato che i canali televisivi accessibili dal detenuto consentissero la partecipazione agli eventi sportivi diffusi dal canale TV8; ritenuto che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato, atteso che: - il reclamo giurisdizionale di cui agli artt, 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905); - con riguardo all'accesso dei detenuti ai programmi televisivi è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all'informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456); - dunque, il denunciato diniego della direzione dell'istituto incide unicamente sulla modalità di esercizio del diritto del detenuto, e quindi non è tutelabile in sede giurisdizionale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis ord. pen. - avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva respinto il reclamo del detenuto avente ad oggetto la possibilità, negata dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila, di accesso alla visione del canale televisivo TV8; rilevato che il ricorso denuncia la violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, risultando la decisione assunta senza aver verificato che i canali televisivi accessibili dal detenuto consentissero la partecipazione agli eventi sportivi diffusi dal canale TV8; ritenuto che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato, atteso che: - il reclamo giurisdizionale di cui agli artt, 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905); - con riguardo all'accesso dei detenuti ai programmi televisivi è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all'informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456); - dunque, il denunciato diniego della direzione dell'istituto incide unicamente sulla modalità di esercizio del diritto del detenuto, e quindi non è tutelabile in sede giurisdizionale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24
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