CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIfda-t.e-avviso-a-ffe-wart i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13346/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difenso- re, con due separati atti dal contenuto identico, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata loro la pena concordata ai sensi degli artt. 599b1s e 605 cod. proc. pen. lamentando che la sentenza impugnata man- cherebbe di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e perché non esaustiva di tutte le argomentazioni che possono sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può dichiarar- si senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della par- te di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sul- la richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, an- che rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'ac- cordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimi- tà, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa N. 13346/2022 R.G. dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria del- la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della ma- nifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rap- porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la pre- scrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 13346/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del- le ammende. Co