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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07079/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente «[OSCURATO:PERSONA]» dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22878 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22878del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S13 B927T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: non indicato) LUCCA Ada (C.F.: non indicato) -intimati- in relazione al procedimento iscritto al n. 2802/2021 R.G. del Tribunale di Genova; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. Il C entro giuridico dell’accademia internazionale di ricerca per la difesa dei diritti umani (che si qualifica come “ente di volontariato per la cooperazione internazionale ai sensi della legge n. 49/1987”)propone un ricorso, intitolato come «richie- sta di spostamento di competenza ex art. 360 nr 1 e 2 cpc art.

Ric. n. 22878/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 30 bis cpc art. 11 cpp nel procedimento RG 2802/2021 Tribu- nale di Genova», affermando di proporre tale ricorso nei con- fronti del magistrato dott. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso si conclude con la seguente richiesta alla Corte di Cas- sazione: «voglia emettere apposita ordinanza in camera di con- siglio e voglia fissare l’estinzione del procedimento RG 2802/2021 Tribunale di Genova la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 14 settembre 2021.

Voglia la Suprema Corte designare il giudicelegittimato alla controversia e dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere ilprocedimento con con- servazione degli effetti processuali precedentemente prodotti». 2.Dal testo del ricorso non è possibile evincere con certezza se l’ente ricorrente abbia inteso proporre una istanza di regola- mento di competenza (o addirittura di giurisdizione), una istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, ov- vero abbia inteso avanzareuna richiesta di estinzione in rela- zione a tali giudizi, di cui in verità non è neanche chiarito ade- guatamente l’esatto oggetto e le parti.

Anche al di là delle difficoltà di comprensione del suo senso ef- fettivo (che di per sé impedirebbero un esame nel merito delle domande rivolte alla Corte), in ogni caso si tratta, senza dubbio alcuno, di un ricorso radicalmente e manifestamente inammis- sibile, in qualunque modo lo si possa e voglia qualificare (come del resto già statuito in precedenti occasioni da questa stessa Corte, con riguardo a ricorsi analoghi proposti dalla medesima parte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2213 del 25/01/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8687 del 17/03/2022) .

In primo luogo, risulta evidente il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c.: manca infatti una adeguata e comprensibile indicazione delle parti del giudizio di merito sottostante, della decisione impugnata, dei fatti di causa, dei motivi alla base del ricorso e degli atti e documenti su cui lo stesso ricorso si fonda.

Ric. n. 22878/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 L’esposizione si articola in un riferimento (oggettivamente con- fuso) ad alcuni giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, in particolare ad un giudizio per querela di falso in relazione al quale si indica il giudice [OSCURATO:PERSONA] come parte convenuta e che sarebbe stato assegnato per la trattazione al giudice [OSCURATO:PERSONA], nonché nel richiamo ad una ricusazione del primo.

In ogni caso, è sufficiente osservare che: - quale istanza di regolamento di competenza, l’inammis- sibilità del ricorso deriverebbe dalla mancata indicazione del provvedimento sulla competenza che si intenderebbe impugnare; - quale istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più procediment i contenzios i pen- dentidavanti al tribunale, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l’istanza di ricusazione di uno dei componenti del tribunale o della corte di appello non può essere pro- posta con ricorso alla Corte di Cassazione (dovendo pro- porsial collegio dello stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 53 c.p.c.); - altrettanto è a dirsi in relazione ad una eventuale ecce- zione o richiesta di estinzione del giudizio di merito (della quale peraltro non sono in alcun modo indicate le even- tuali ragioni), che evidentemente non può proporsi diret- tamente con ricorso per cassazione, in mancanza di una pronuncia del giudice di merito sull’estinzione stessa (che nella specie neanche si allega essere intervenuta); - n on sussistono, infine, gli elementi minimi che potrebbero giustificare una qualificazione del ricorso in termini di re- golamento di giurisdizione, non essendo indicata una eventuale autorità giudiziaria diversa dal giudice ordina- rio, cui spetterebbe di decidere la controversia.

Ric. n. 22878/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 3.Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile, senza che sia necessario provvedere con riguardo alle relative spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente «[OSCURATO:PERSONA]» dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22878 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22878del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S13 B927T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: non indicato) LUCCA Ada (C.F.: non indicato) -intimati- in relazione al procedimento iscritto al n. 2802/2021 R.G. del Tribunale di Genova; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Il C entro giuridico dell’accademia internazionale di ricerca per la difesa dei diritti umani (che si qualifica come “ente di volontariato per la cooperazione internazionale ai sensi della legge n. 49/1987”)propone un ricorso, intitolato come «richie- sta di spostamento di competenza ex art. 360 nr 1 e 2 cpc art. Ric. n. 22878/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 30 bis cpc art. 11 cpp nel procedimento RG 2802/2021 Tribu- nale di Genova», affermando di proporre tale ricorso nei con- fronti del magistrato dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si conclude con la seguente richiesta alla Corte di Cas- sazione: «voglia emettere apposita ordinanza in camera di con- siglio e voglia fissare l’estinzione del procedimento RG 2802/2021 Tribunale di Genova la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 14 settembre 2021. Voglia la Suprema Corte designare il giudicelegittimato alla controversia e dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere ilprocedimento con con- servazione degli effetti processuali precedentemente prodotti». 2.Dal testo del ricorso non è possibile evincere con certezza se l’ente ricorrente abbia inteso proporre una istanza di regola- mento di competenza (o addirittura di giurisdizione), una istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, ov- vero abbia inteso avanzareuna richiesta di estinzione in rela- zione a tali giudizi, di cui in verità non è neanche chiarito ade- guatamente l’esatto oggetto e le parti. Anche al di là delle difficoltà di comprensione del suo senso ef- fettivo (che di per sé impedirebbero un esame nel merito delle domande rivolte alla Corte), in ogni caso si tratta, senza dubbio alcuno, di un ricorso radicalmente e manifestamente inammis- sibile, in qualunque modo lo si possa e voglia qualificare (come del resto già statuito in precedenti occasioni da questa stessa Corte, con riguardo a ricorsi analoghi proposti dalla medesima parte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2213 del 25/01/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8687 del 17/03/2022) . In primo luogo, risulta evidente il difetto dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c.: manca infatti una adeguata e comprensibile indicazione delle parti del giudizio di merito sottostante, della decisione impugnata, dei fatti di causa, dei motivi alla base del ricorso e degli atti e documenti su cui lo stesso ricorso si fonda. Ric. n. 22878/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 L’esposizione si articola in un riferimento (oggettivamente con- fuso) ad alcuni giudizi pendenti davanti al Tribunale di Genova, in particolare ad un giudizio per querela di falso in relazione al quale si indica il giudice [OSCURATO:PERSONA] come parte convenuta e che sarebbe stato assegnato per la trattazione al giudice [OSCURATO:PERSONA], nonché nel richiamo ad una ricusazione del primo. In ogni caso, è sufficiente osservare che: - quale istanza di regolamento di competenza, l’inammis- sibilità del ricorso deriverebbe dalla mancata indicazione del provvedimento sulla competenza che si intenderebbe impugnare; - quale istanza di ricusazione del giudice designato alla trattazione di uno o più procediment i contenzios i pen- dentidavanti al tribunale, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l’istanza di ricusazione di uno dei componenti del tribunale o della corte di appello non può essere pro- posta con ricorso alla Corte di Cassazione (dovendo pro- porsial collegio dello stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 53 c.p.c.); - altrettanto è a dirsi in relazione ad una eventuale ecce- zione o richiesta di estinzione del giudizio di merito (della quale peraltro non sono in alcun modo indicate le even- tuali ragioni), che evidentemente non può proporsi diret- tamente con ricorso per cassazione, in mancanza di una pronuncia del giudice di merito sull’estinzione stessa (che nella specie neanche si allega essere intervenuta); - n on sussistono, infine, gli elementi minimi che potrebbero giustificare una qualificazione del ricorso in termini di re- golamento di giurisdizione, non essendo indicata una eventuale autorità giudiziaria diversa dal giudice ordina- rio, cui spetterebbe di decidere la controversia. Ric. n. 22878/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 3.Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile, senza che sia necessario provvedere con riguardo alle relative spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis
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