CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Trieste che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un incidente stradale e lo aveva condannato alla pena di un anno mesi quat- tro di arresto ed euro 6.000 di ammenda. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di omesso rin- novo dell'istruttoria dibattimentale volta a confortare la prospettazione difensiva secondo la quale il LONGO non era alla guida del motoveicolo e difetto di motivazione in ordine agli argomenti logici indicati dal giudice distrettuale a sostegno della inferenza. Con una ulteriore articolazione lamenta vizio motivazionale in rela- zione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. I giudici di merito hanno adeguatamente escluso la tesi difensiva con argomenti logici plurimi, nonché sull'apporto delle dichiarazioni testimo- niali che hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte nel sinistro, eccetto il ricorrente. Hanno altresì evidenziato la illogicità del comporta- mento dell'asserito conducente il quale, pure in grado di condurre il mo- toveicolo sarebbe immediatamente fuggito a seguito dell'incidente e l'il- logicità della condotta del ricorrente che nulla aveva riferito ai verbaliz- zanti nella immediatezza sulla presenza di un'altra persona in qualità di conducente, ma al contrario aveva cercato di dissuadere i soccorritori intenti a chiamare le forze dell'ordine. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati pro- batori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze pro- batorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie e a fronte di argomenti utilizzati per confermare la decisione impugnata ed escludere la assoluta necessità di procedere alla integra- zione istruttoria i quali si sottraggono al sindacato di legittimità. 3.1 La pena poi risulta modulata sulla base di criteri medio minimi edittali, tenuto conto del raddoppio previsto per la ipotesi aggravata e l'onere motivazionale risulta coerente con quello richiesto dalla giurispru- denza di legittimità per pene comprese nel suddetto range edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento con- segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il con