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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 04556/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10263/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresenta to e dife so dall’avvocatoCINGOLANI CRISTINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 154/2022 depositata in data 8/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 8/02/2022 (n. 154/2022), la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede –dopo aver accertato che il contratto di locazione di un arenile intercorso tra la medesima Lucignano (in qualità di conduttrice) e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore) ebbe ripetutamente a rinnovarsi, di sei anni in sei anni, a partire dalla prima scadenza contrattuale pattuita (del 2004) – ha qualificato la comunicazione inviata dal Comune alla controparte in data 25 maggio 2015 alla stregua di una valida disdetta contrattuale, conseguentemente attestando la cessazione del rapporto alla data del 27 maggio 2022; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente rilevato la nullità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la cessazione del rapporto alla prima scadenza senza la previsione di alcun rinnovo automatico in assenza di disdetta (in violazione dell’art. 28 della legge n. 392 del 1978), ha evidenziato come la rinnovazione automatica del contratto fosse stata comunque erroneamente esclusa dal giudice di primo grado (muovendo dalla qualità di parte pubblica dell’ente locatore), essendosi lo stesso riferito ai contenuti di una giurisprudenza di legittimità superata da orientamenti successivi; ciò posto, riconosciuta l’intervenuta successiva rinnovazione del rapporto de quo di sei anni in sei anni, la corte d’appello ha infine rinvenuto, nella citata comunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2015, una disdetta idonea a definire la cessazione del rapporto alla successiva scadenza, nella specie determinata alla ridetta data del 27 maggio 2022; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa personale [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10263/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresenta to e dife so dall’avvocatoCINGOLANI CRISTINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 154/2022 depositata in data 8/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 8/02/2022 (n. 154/2022), la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede –dopo aver accertato che il contratto di locazione di un arenile intercorso tra la medesima Lucignano (in qualità di conduttrice) e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore) ebbe ripetutamente a rinnovarsi, di sei anni in sei anni, a partire dalla prima scadenza contrattuale pattuita (del 2004) – ha qualificato la comunicazione inviata dal Comune alla controparte in data 25 maggio 2015 alla stregua di una valida disdetta contrattuale, conseguentemente attestando la cessazione del rapporto alla data del 27 maggio 2022; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente rilevato la nullità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la cessazione del rapporto alla prima scadenza senza la previsione di alcun rinnovo automatico in assenza di disdetta (in violazione dell’art. 28 della legge n. 392 del 1978), ha evidenziato come la rinnovazione automatica del contratto fosse stata comunque erroneamente esclusa dal giudice di primo grado (muovendo dalla qualità di parte pubblica dell’ente locatore), essendosi lo stesso riferito ai contenuti di una giurisprudenza di legittimità superata da orientamenti successivi; ciò posto, riconosciuta l’intervenuta successiva rinnovazione del rapporto de quo di sei anni in sei anni, la corte d’appello ha infine rinvenuto, nella citata comunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2015, una disdetta idonea a definire la cessazione del rapporto alla successiva scadenza, nella specie determinata alla ridetta data del 27 maggio 2022; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa personale [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera
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