CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 8 novembre 2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Campobasso in data 21 luglio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 648, commma 2, e 474 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 648, commi 1 e 2, e 131 bis cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile perché sono manifestamente infondati tutti i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, l'impugnazione risulta dunque caratterizzata da un motivo non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello con argomenti logici e corretti, ha esposto come non potesse riconoscersi l'invocata causa di non punibilità sulla base della non occasionalità della condotta illecita. In particolare, la corte di appello è giunta a tale conclusione in maniera logica, e dunque non censurabile, valorizzando i diversi precedenti penali specifici di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata. Nessuna contraddizione si rinviene nella parte motiva, laddove i giudici di merito hanno, da un lato escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla scorta delle precedenti condanne, e dall'altro hanno riconosciuto l'ipotesi attenuata di ricettazione, anche considerando la vetustà dei precedenti: si tratta di considerazioni legittime attinenti a due situazioni del tutto differenti tra loro. È ben possibile, infatti, che un episodio di ricettazione sia considerato nel suo complesso particolarmente tenue, anche in ragione delle datate condanne, ed al tempo stesso, comunque, non meritevole dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15, aprii 022 Il