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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 00462/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avy.ig6.5e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 3 giugno 2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 25/07/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La motivazione è stata depositata entro il termine di giorni quindici con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (trenta giorni) il giorno 18 luglio 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p., considerato che l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avy.ig6.5e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 3 giugno 2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 25/07/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine di giorni quindici con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (trenta giorni) il giorno 18 luglio 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p., considerato che l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 00462/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris