CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. COLANGELO Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di L'Aquila, riconosceva all'imputata la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. ritenuta equivalente, in unione alle già concesse circostanze attenuanti generiche, alla recidiva e all'aggravante contestata, confermando il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice. 2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza della circostanza aggravante del bene esposto alla pubblica fede in ragione di un sistema di video sorveglianza e del fatto di essere stata sorpresa da persona addetta al controllo. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla ricorrente si pongono in contra- sto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la pre- senza di telecamere all'interno dei locali destinati alla vendita self service non valgono ad escludere che la merce sia esposta a pubblica fede, in ragione del carattere discontinuo della sorveglianza e del fatto che lo strumento non esclude la consumazione del reato ma semmai può agevolare l'identifica- zione del reo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle