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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 20314/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13536/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza A. Capponi, n.16; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 2109/19, depositat a l'11 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che, con sentenza dell'11 settembre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Togo , avverso l'ordinanza emessa il 17 gennaio 2018 dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che avverso la predetta sentenza il Moussa ha proposto ricorso per cas- sazione, per due motivi; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez.

I, 25/ 10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/ 10/2017, n. 24835); che con atto sottoscritto anche dal difensore il 18 gennaio 2022, ritual- mente notificato alla controparte il 20 gennaio 2022e depositato in Cancel- leria il 26 gennaio 2022, il ricorrente hadichiarato di rinunciare all'impugna- zione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dall'in- timato, avuto riguardo all'irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell'accettazione, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. assume rilievo esclu- sivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, in quanto l'estin- zione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez.

V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez.

I, 22/05/2020, n. 9474).

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13536/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza A. Capponi, n.16; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 2109/19, depositat a l'11 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che, con sentenza dell'11 settembre 2019, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Togo , avverso l'ordinanza emessa il 17 gennaio 2018 dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che avverso la predetta sentenza il Moussa ha proposto ricorso per cas- sazione, per due motivi; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/ 10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/ 10/2017, n. 24835); che con atto sottoscritto anche dal difensore il 18 gennaio 2022, ritual- mente notificato alla controparte il 20 gennaio 2022e depositato in Cancel- leria il 26 gennaio 2022, il ricorrente hadichiarato di rinunciare all'impugna- zione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dall'in- timato, avuto riguardo all'irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell'accettazione, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. assume rilievo esclu- sivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, in quanto l'estin- zione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474). P
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