CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 luglio 2019
Cassazione n. 09666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7470/2020 R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1198/2019 depositata il 18/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. [OSCURATO:PERSONA] della Batteria di Dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito la Casa, debitore ceduto): a) in data 20 marzo 2012 riceveva raccomandata con avviso di ricevimento con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona s.p.a. (di seguito la Banca, creditore cessionario) le comunicava l’avvenuta cessione a proprio favore del credito (di cui alla fattura n. 1210000819 del 9 marzo 2012 per l’importo complessivo di euro 384.961,12 iva compresa) vantato dalla Faam s.p.a. (creditore cedente); b) in data 30 luglio 2012 inviava alla Faam email con allegata una richiesta di dilazione con espresso riferimento alla fattura di cui sopra. 2. Il Tribunale di Fermo: dapprima, su ricorso della Banca (cessionaria), emanava decreto con il quale ingiungeva alla Casa (debitrice ceduta) il pagamento della suddetta somma; poi, con sentenza n. 1/2015, in accoglimento dell’opposizione di quest’ultima, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite. In sintesi, il giudice di primo grado, pur riconoscendo natura ricognitiva ex art. 1988 c.c. alla richiesta di dilazione di pagamento, contenuta nel messaggio di posta elettronica 30 luglio 2012 della Casa, non concedeva alla Banca il beneficio dell’inversione dell’onere della prova. 3. A seguito di impugnazione della Banca e nella resistenza della Casa, che proponeva anche appello incidentale, la Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 1204/2019, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, riteneva che la ricognizione di debito, contenuta nella proposta di dilazione, era titolata, in quanto conteneva la indicazione della causa debendi(vendita dei beni indicati in fattura per l’importo indicato), ma che la Casa della Batteria non aveva superato la presunzione di cui all’art. 1988 c.c. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Casa della Batteria. La banca intimata non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Batteria articola in ricorso due motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt.1988,2697,2721, 2729, 1262 e 1476 del codice civile in relazione all’art. 360, c.p.c. sub 3) e 5) nella parte in cuila corte territoriale: -ha attribuito natura di riconoscimento del debito alla richiesta di dilazione 30-07-2012, in atti, essendo invece la stessa una semplice richiesta di diversa modalità di corresponsione delle anticipazioni, legate a forniture a farsi nel tempo ; -ha ritenuto: a) che si era perfezionato il contratto di vendita a base della fattura (azionata con il decreto ingiuntivo) con la consegna della merce; b) che l ’ onere della prova della inesistenza del credito fosse in capo alla debitrice, e quindi non provata l ’ inesistenza del rapporto fondamentale dal quale traeva origine il presunto credito (ovvero lamancata consegna della merce); - ha omesso di valutare gli elementi istruttori costituiti dalle prove testimoniali raccolte, oltre che dai documenti in atti, con conseguente distorsione nella applicazione delle norme di diritto richiamate. In sintesi, secondo la ricorrente, le testimonianze esposte, l’inesistenza di documenti di trasporto delle merci che comprova la mancata esecuzione della fattura/contratto, ilsaldo della stessa con le modalità indicate, la emissione delle note di credito da parte della Faam, la specifica indicazione nella fattura cedute di "fattura/contratto"; il riferimento nella comunicazione 30-7-2012 alla fattura indicata come "impegnativa": sono, questi, tutti elementi decisivi per affermare che il rapporto fondamentale non è mai sorto e quindi il carattere puramente ricognitivo, ma non ammissivo, della comunicazione 30-07-2012 con la conseguenza che: da un lato, era la Banca a dover provare la sussistenza del credito sotto ilprofilo della consegna della merce venduta alla Casa della Batteria da parte della Faam e, dall’altro, la Casa della Batteria aveva fornito elementi di prova adeguati a superare la presunzione di cui all’art. 1988 c.c. (la prova contraria) a differenza di quanto rilevato dallaCorte d’appello. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1988 c.c. (ricognizione debito), 2697 c.c. (onere della prova), 2721 c.c. (prova contratti), 2729 c.c. (utilizzabilità delle presunzioni da parte del giudice), art. 1262 c.c. (documenti probatori del credito in caso di cessione), art. 1476 c.c. (obbligo del venditore alla consegna delle cose vendute) in relazione all’art. 360 c.p.c. sub 3) - per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - e 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Evidenzia i seguenti elementi: a) il documento fiscale è chiamato "fatturalcontratto"; b) la comunicazione 30 - 7 - 2012 della C asa della Batteria era rivolta alla Faam e non già alla Banca; c) la stessa faceva sì riferimento alla fattura, ma la stessa era chiamata "fattura/impegnativa" e, in quanto tale, era diretta non al riconoscimento di un debito, ma alla richiesta di dilazione del prezzo; d) l’emissione delle note di credito da parte della Faam; e) la inesistenza di documenti di trasporto relativi alla detta fornitura; f) le testimonianze rese da dirigenti della Faam sulla natura dei contratti (analoghi a quello della Casa della Batteria e di cui alla fattura azionata) posti in essere dalla Faam S.p.A. e collegati ad una particolare scontistica a favore dei clienti a fronte dell’obbligo da parte degli stessi a riceversi nel tempo una certa quantità della merce. In sintesi, secondo la ricorrente, la corte territoriale ha errato nel non ritenere assolto da parte del debitore ceduto l’onere di provare l’inesistenza del debito per effetto della mancata consegna della merce ovvero ha errato nel non tenere in alcun conto la esistenza di prove incontestate della inesistenza del credito sia degli altri elementi, univoci e gravi, concorrenti e come emersi in processo, così incorrendo nel vizio denunciato. 2. I motivi – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente –sono inammissibili sotto un triplice profilo. 2.1. La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha attribuito alla richiesta di dilazione della debitrice ceduta natura ricognitiva, ma, contrariamente al giudice di primo grado, ha concesso alla Banca il beneficio dell’inversione dell’onere della prova, sul presupposto che la ricognizione di debito contenuta nella proposta di dilazione era titolata (cioè conteneva l’indicazione della causa debendi) ed ha ritenuto che la Casa non era riuscita a superare la conseguente presunzione (sia pure attribuendo preminente valore sul punto alla non raggiunta prova della mancata consegna del materiale di cui alla fattura). A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito di una valutazione complessiva della documentazione prodotta , che, a suo giudizio, qui insindacabile in quanto scevro da evidenti logici e giuridici, depone inequivocabilmente per la consegna del materiale di cui alla fattura in questione, tanto da superare gli altri elementi probatori contrari proprio in considerazione della provenienza della ricognizione di debito e del suo riferimento alla fattura (e, dunque, alle modalità di pagamento in essa indicate) nonché degli altri elementi di corredo sopra indicati . Orbene - ove non voglia rilevarsi già soltanto in tesi che la consegna della merce non perfeziona il contratto di vendita della merce in applicazione del principio consensualistico, sicché quella non integra in alcun modo il fatto costitutivo della controprestazione consistente nel corrispettivo -deve comunque premettersi la piena plausibilità, con conseguente incensurabilità in questa sede, dell’interpretazione data dalla corte alla richiesta di dilazione 30 luglio 2012 come riconoscimento di debito; pertanto, la società ricorrente, attraverso le censure critiche articolate con i motivi in esame, sostanzialmente prospetta la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, ai vizi di cui all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5, le censure sollevate in ricorso sono entrambe dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo della comunicazione 30 luglio 2012. In definitiva, deve qui ribadirsi il principio di diritto (già affermato ad es. da Cass. n. 20422/2019) per cui è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art 1988 c.c. 2.2. Inoltre, entrambi i motivi si presentano non autosufficienti: in particolare, la Casa ricorrente non precisa adeguatamente, come pure avrebbe dovuto, né se il bonifico del 20 agosto 2012 dell’importo di euro 15 mila e le successive note di credito del 12 novembre e del 10 dicembre 2012 si riferissero al credito portato dalla fattura per cui è ricorso; né quale fosse il contenuto delle 4 fatture emesse dalla Casa nei confronti della Faam e a quest’ultima asseritamente opposte in compensazione rispetto al credito ceduto; né che il suddetto credito costituisse anche oggetto della successiva cessione intervenuta tra la Faam e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a.; né quali fossero gli elementi istruttori il cui esame sarebbe stato omesso e che, se esaminati, sarebbero stati decisivi nell’escludere la natura ricognitiva della dichiarazione.2.3. Infine, occorre osservare che la corte di merito, nell’escludere la riferibilità di tutte le fatture prodotte dalla Casa al credito ceduto, ha argomentato sia sul fatto che la fattura, in quanto documento proveniente dalla parte che lo ha redatto non svolge funzione probatoria; sia sul fatto che, essendo tutte successive alla comunicazione, non erano comunque opponibili alla banca cessionaria. Orbene, il ricorrente in nessuno dei due motivi censura idoneamente la suddetta ratio decidendi . In tal modo entrambe le censure si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 25843/2018). 3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore