CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 05851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13458/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Tivoli, via S. Bernardino da Siena n. 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; Azione revocatoria –Atto di vendita immobiliare – Tardività appello R.G.N. 13458/22 C.C.11/01/2023 -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2041/2022, pubblicata il 25 marzo 2022, notificata il 2 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., chiedendo che, ai sensi dell’art. 2901 c.c., fosse dichiarata l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto di compravendita per atto pubblico del 3 agosto 2016, con il quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ceduto in piena proprietà, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., tre appartamenti e tre locali magazzino, siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale resisteva alla domanda avversaria, contestandone ogni deduzione. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., la quale contestava anch’essa la domanda attrice. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 17106/2020, depositata il 1° dicembre 2020, notificata a mezzo PEC il 3 dicembre 2020, in accoglimento della domanda revocatoria proposta, dichiaraval’inefficacia, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’atto pubblico di compravendita del 3 agosto 2016, rep. n. 56.301, racc. n. 34.902, con cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. la proprietà di sei unità immobiliari (tre appartamenti e tre locali magazzino), site in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 2.–Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 6 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello avverso la predetta sentenza di primo grado, chiedendone l’integrale riforma e la declaratoria di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed, in ogni caso, il rigetto, per infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si costituiva nel giudizio di appello la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello, perché proposto tardivamente, oltre il termine perentorio breve di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado ai procuratori delle parti convenute, come costituiti in tale grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. rimaneva contumace nel giudizio di impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 281- sexies c.p.c., dichiarava l’inammissibilità dell’appello perché tardivo. Osservava, in proposito, che la sentenza gravata era stata notificata via PEC dall’appellata costituita al difensore della controparte il 3 dicembre 2020 e che l’appello era stato notificato il 6 gennaio 2021, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art.325 c.p.c. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. 4.–La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e ss. c.p.c., degli artt. 350 e 352 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 281-sexiesc.p.c., dell’art.325 c.p.c., degli artt. 35 e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost., per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e nullità della sentenza. Segnatamente, l’istante imputa alla Corte territoriale, per un verso, la totale assenza dell’esposizione, sia pure in maniera concisa, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, avendo la pronuncia esclusivamente rilevato una assunta tardività dell’appello proposto, senza consentire alla parte di percepire il percorso attraverso cui è pervenuta alla conclusione dell’inammissibilità per tardività del gravame; e, per altro verso, l’emissione della sentenza, non già nel corpo del verbale di udienza del 25 marzo 2022, ma in un atto separato, tant’è che in quella sede la Corte distrettuale, all’esito del ritiro in camera di consiglio, dava atto della lettura integrale della sentenza ex art. 281-sexiesc.p.c., inviata telematicamente. 1.1.–Il motivo è infondato. Infatti, la sentenza emessa in sede di gravame ha dato sufficiente spiegazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità per tardività, anche ai fini della contestazione in sede impugnatoria. Sul punto, la Corte di merito ha osservato che la sentenza di primo grado è stata notificata via PEC dall’appellata costituita al difensore domiciliatario della controparte il 3 dicembre 2020 mentre l’appello è stato notificato il 6 gennaio 2021, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art.325 c.p.c. 1.2.–Ora, in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 12203 del 12/06/2015; Sez. 6-5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015). Nella fattispecie, le ragioni esposte costituiscono argomentazioni sufficienti ad avere contezza dell’esito decisorio ed a consentirne la contestazione, essendo stati debitamente indicati i punti essenziali che hanno condotto alla pronuncia di inammissibilità per tardività dell’appello. A tal fine la descrizione della vicenda sostanziale da cui traeva origine la controversia (conclusasi, in primo grado, con la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) non era funzionale all’esigenza di acquisire cognizione dell’esito decisorio in sede di gravame, esito di natura meramente processuale. 1.3.– Né, a fronte della carenza di qualsiasi specifica contestazione sul decorso dei termini utili alla proposizione del gravame, è dato ravvisare alcun interesse che potrebbe conseguire all’ipotetica revisione della pronuncia, con l’esposizione delle ragioni in fatto; anzi paradossalmente da tale ipotetica evenienza scaturirebbero ulteriori condanne alla refusione delle spese processuali per la ricorrente, non essendo gli aspetti indicati in grado di condizionare l’esito decisoriofinale (ossia di scalfire la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività). 1.4.– Peraltro, l’art. 281 - sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e lo svolgimento del processo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020; Sez. 1, Sentenza n. 10453 del 14/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 22409 del 19/10/2006). 1.5.–Quanto al secondo aspetto censurato, alla stesura della sentenza nel corpo del verbale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. deve essere equiparata la sua allegazione a verbale con atto separato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 18743 del 06/09/2007), nel caso di specie con successivodeposito telematico. 2.–Per l’effetto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a