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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38660/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) MAGI; -1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 23 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava la domanda di reclamo avanzata nell'interesse di VESSIO Cosimo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce il 19.05.2021, con la quale veniva rigettata l'istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre 20.02.2020 - 20.08.2020.

In motivazione, il Tribunale osserva che, al di là dei gravi fatti di rilevanza penale posti in essere nel periodo immediatamente antecedente rispetto al semestre valutato, le condotte illecite sono proseguite nel corso della sottoposizione a misura alternativa.

Il principio della valutazione frazionata per semestri non impedisce che la successiva commissione di reati della stessa indole, in considerazione della loro gravità, dimostrando la totale mancanza di adesione all'opera di educazione, si rifletta negativamente anche sul semestre antecedente, oggetto del provvedimento di reclamo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - VESSIO Cosimo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 O.P. e all'art. 103 D.P.R. n. 230/2000.

Più precisamente, la difesa eccepisce che la concessione della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre oggetto di vaglio, in linea con quanto prescritto dalla disposizione dell'art. 54 O.P. e con la ratio dell'invocato beneficio penitenziario. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) MAGI; -1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava la domanda di reclamo avanzata nell'interesse di VESSIO Cosimo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce il 19.05.2021, con la quale veniva rigettata l'istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre 20.02.2020 - 20.08.2020. In motivazione, il Tribunale osserva che, al di là dei gravi fatti di rilevanza penale posti in essere nel periodo immediatamente antecedente rispetto al semestre valutato, le condotte illecite sono proseguite nel corso della sottoposizione a misura alternativa. Il principio della valutazione frazionata per semestri non impedisce che la successiva commissione di reati della stessa indole, in considerazione della loro gravità, dimostrando la totale mancanza di adesione all'opera di educazione, si rifletta negativamente anche sul semestre antecedente, oggetto del provvedimento di reclamo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - VESSIO Cosimo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 O.P. e all'art. 103 D.P.R. n. 230/2000. Più precisamente, la difesa eccepisce che la concessione della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre oggetto di vaglio, in linea con quanto prescritto dalla disposizione dell'art. 54 O.P. e con la ratio dell'invocato beneficio penitenziario. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 38660/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris