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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1961

ECLI:EU:C:1961:7
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61960C0005 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

20 aprile 1961 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Ciascuna delle tre società ricorrenti, Meroni, F.E.R.A.M. e S.I.M.E.T., ha impugnato, con un distinto ricorso, delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 28 ottobre 1959, adottate a norma dell'art. 92 del Trattato, con le quali si ingiungeva loro di pagare i contributi di perequazione per il rottame importate da esse dovuti e non ancora versati, più gli interessi di mora.

La Corte ha disposto la riunione delle cause con ordinanza 18 maggio 1960.

La fase scritta si è svolta normalmente fino alla controreplica.

In questa, senza entrare ulteriormente nel merito, l'[OSCURATO:PERSONA] comunicava alla Corte di aver notificato alle ricorrenti delle decisioni con le quali aveva revocato i provvedimenti impugnati.

Nella motivazione di dette decisioni, di cui una copia era allegata alla controreplica, l'[OSCURATO:PERSONA] dichiarava di ritenere opportuno ricapitolare i contributi dovuti (del resto sempre provvisori) tenendo conto delle nuove aliquote e di nuovi elementi più precisi.

Le nuove decisioni potranno naturalmente essere a loro volta impugnate.

Di conseguenza, i ricorsi divenivano evidentemente privi di oggetto.

Le ricorrenti avrebbero potuto rinunziare agli atti ed in tal caso le spese sarebbero naturalmente state poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza che avrebbe dato atto della rinunzia (si sarebbe applicato l'art. 69, § 4).

A questo proposito osservo che, contrariamente a quanto le ricorrenti hanno sostenuto nelle loro ultime difese scritte, si tratta nella specie di un ricorso di legittimità presentato a norma dell'art. 33, non già di un ricorso di merito.

La situazione è la stessa delle prime due cause Meroni, 9 e 10-56, decise il 13 giugno 1958, cioè si tratta di un ricorso contro una decisione adottata a norma dell'art. 92, non già contro una decisione con la quale sia stata irrogata un'ammenda od una pena pecuniaria a norma dell'art. 36.

Del resto, le conclusioni dei ricorsi sono senza dubbio dirette all'annullamento.

La rinunzia agli atti non avrebbe perciò dovuto costituire oggetto di un accordo fra le parti in conformità all'art. 77, 1 o comma, del Regolamento; il caso sarebbe stato regolato dall'art. 77, 2 o comma, e dall'art. 78 dello stesso Regolamento, i quali non richiedono detto accordo.

Le ricorrenti non erano tuttavia obbligate a rinunziare agli atti: in tal caso, però, non si poteva fare a meno di passare alla fase orale, dato che è molto dubbio che un non luogo a provvedere, il quale costituisce un provvedimento nel merito, possa essere emanato in una forma diversa dalla sentenza e senza la rituale fase orale.

È ciò che avviene oggi.

Nel merito, è evidente che i ricorsi sono divenuti privi di oggetto, dato che le decisioni impugnate sono state revocate.

Va perciò pronunziata una sentenza di non luogo a provvedere.

La questione delle spese è più complessa.

L'art. 69, § 5, del Regolamento di procedura dispone : «In caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.» È certo che, dato come stanno le cose, le spese devono essere in linea di principio poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ma dev'esser così per tutte le spese, comprese quelle sorte nella fase orale? Si sarebbe quasi tentati di applicare una disposizione del Regolamento, l'art. 69, § 3, 2 o comma, in base alla quale «La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.» Questa disposizione ha però scarso rilievo nella specie, dato che le spese esposte dall'[OSCURATO:PERSONA] per la fase orale sono senza dubbio esigue o inesistenti.

La questione sorge relativamente alle spese esposte dalle ricorrenti per la fase orale: devono queste essere poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]? Come abbiamo visto, la Corte è perfettamente libera di decidere su questo punto a norma del § 5 dell'art. 69.

Ritengo, Signori, che sarebbe ingiusto porre queste spese a carico della convenuta, dato che potevano e dovevano essere evitate.

A tal fine erano aperte due vie: o le ricorrenti rinunziavano agli atti, il che avrebbe evitato la fase orale, oppure rinunziavano ad esporre delle spese per la fase orale, posto che tali spese, in considerazione della natura della causa, apparivano fin dall'inizio palesemente inutili.

Concludo chiedendovi — di pronunziare un non luogo a provvedere — e di porre le spese a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quelle relative alla fase orale le quali dovranno essere sopportate dalle ricorrenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61960C0005 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1961 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Ciascuna delle tre società ricorrenti, Meroni, F.E.R.A.M. e S.I.M.E.T., ha impugnato, con un distinto ricorso, delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 28 ottobre 1959, adottate a norma dell'art. 92 del Trattato, con le quali si ingiungeva loro di pagare i contributi di perequazione per il rottame importate da esse dovuti e non ancora versati, più gli interessi di mora. La Corte ha disposto la riunione delle cause con ordinanza 18 maggio 1960. La fase scritta si è svolta normalmente fino alla controreplica. In questa, senza entrare ulteriormente nel merito, l'[OSCURATO:PERSONA] comunicava alla Corte di aver notificato alle ricorrenti delle decisioni con le quali aveva revocato i provvedimenti impugnati. Nella motivazione di dette decisioni, di cui una copia era allegata alla controreplica, l'[OSCURATO:PERSONA] dichiarava di ritenere opportuno ricapitolare i contributi dovuti (del resto sempre provvisori) tenendo conto delle nuove aliquote e di nuovi elementi più precisi. Le nuove decisioni potranno naturalmente essere a loro volta impugnate. Di conseguenza, i ricorsi divenivano evidentemente privi di oggetto. Le ricorrenti avrebbero potuto rinunziare agli atti ed in tal caso le spese sarebbero naturalmente state poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza che avrebbe dato atto della rinunzia (si sarebbe applicato l'art. 69, § 4). A questo proposito osservo che, contrariamente a quanto le ricorrenti hanno sostenuto nelle loro ultime difese scritte, si tratta nella specie di un ricorso di legittimità presentato a norma dell'art. 33, non già di un ricorso di merito. La situazione è la stessa delle prime due cause Meroni, 9 e 10-56, decise il 13 giugno 1958, cioè si tratta di un ricorso contro una decisione adottata a norma dell'art. 92, non già contro una decisione con la quale sia stata irrogata un'ammenda od una pena pecuniaria a norma dell'art. 36. Del resto, le conclusioni dei ricorsi sono senza dubbio dirette all'annullamento. La rinunzia agli atti non avrebbe perciò dovuto costituire oggetto di un accordo fra le parti in conformità all'art. 77, 1 o comma, del Regolamento; il caso sarebbe stato regolato dall'art. 77, 2 o comma, e dall'art. 78 dello stesso Regolamento, i quali non richiedono detto accordo. Le ricorrenti non erano tuttavia obbligate a rinunziare agli atti: in tal caso, però, non si poteva fare a meno di passare alla fase orale, dato che è molto dubbio che un non luogo a provvedere, il quale costituisce un provvedimento nel merito, possa essere emanato in una forma diversa dalla sentenza e senza la rituale fase orale. È ciò che avviene oggi. Nel merito, è evidente che i ricorsi sono divenuti privi di oggetto, dato che le decisioni impugnate sono state revocate. Va perciò pronunziata una sentenza di non luogo a provvedere. La questione delle spese è più complessa. L'art. 69, § 5, del Regolamento di procedura dispone : «In caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.» È certo che, dato come stanno le cose, le spese devono essere in linea di principio poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ma dev'esser così per tutte le spese, comprese quelle sorte nella fase orale? Si sarebbe quasi tentati di applicare una disposizione del Regolamento, l'art. 69, § 3, 2 o comma, in base alla quale «La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.» Questa disposizione ha però scarso rilievo nella specie, dato che le spese esposte dall'[OSCURATO:PERSONA] per la fase orale sono senza dubbio esigue o inesistenti. La questione sorge relativamente alle spese esposte dalle ricorrenti per la fase orale: devono queste essere poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]? Come abbiamo visto, la Corte è perfettamente libera di decidere su questo punto a norma del § 5 dell'art. 69. Ritengo, Signori, che sarebbe ingiusto porre queste spese a carico della convenuta, dato che potevano e dovevano essere evitate. A tal fine erano aperte due vie: o le ricorrenti rinunziavano agli atti, il che avrebbe evitato la fase orale, oppure rinunziavano ad esporre delle spese per la fase orale, posto che tali spese, in considerazione della natura della causa, apparivano fin dall'inizio palesemente inutili. Concludo chiedendovi — di pronunziare un non luogo a provvedere — e di porre le spese a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quelle relative alla fase orale le quali dovranno essere sopportate dalle ricorrenti.
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