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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 9/1976

ECLI:IT:COST:1976:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile, promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e diretto ad ottenere la reintegrazione nel rapporto di lavoro di collaboratrice domestica, interrotto per licenziamento in seguito a stato di gravidanza, il pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 15 novembre 1973, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per avere escluso dal divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino le lavoratrici domestiche e familiari, in riferimento agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo l'esclusione delle collaboratrici familiari dalla disciplina prevista per le altre lavoratrici madri sarebbe ingiusta e irragionevole e contrasterebbe tanto con il principio di eguaglianza, quanto con il diritto al lavoro e alla sua difesa.

In modo particolare sarebbero violate le norme costituzionali predisposte a tutela della madre nell'adempimento delle essenziali funzioni familiari e a protezione del bambino.

Osserva, inoltre, il proponente che la estensione alle collaboratrici domestiche del trattamento riservato alle altre lavoratrici non comporterebbe nessun onere per il datore di lavoro per quanto attiene alla assistenza e alla indennità di maternità, poiché tali previdenze sarebbero a completo carico dell'INAM.

Il datore di lavoro, d'altra parte, ben potrebbe assumere personale sostitutivo con contratto a termine, così come sarebbe previsto per le segretarie, le impiegate e le operaie.

Tutto ciò si inquadrerebbe nel principio orientativo desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1972, per il quale dovrebbe sussistere parità di diritti tra lavoratrici in genere e lavoratrici domestiche.

Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - L'ordinanza in epigrafe ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di età del bambino le collaboratrici domestiche; divieto, invece, previsto, per le altre lavoratrici.

2. - Questa Corte ha già, con sentenza n. 27 del 1974, dichiarato non fondata la stessa questione, proposta nei medesimi termini, ma solo in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

In ordine, pertanto, a tale aspetto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

3. - Non fondata è l'altra parte della questione che si riferisce agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione.

Con la ricordata sentenza n. 27 del 1974 la Corte ha posto in evidenza, in linea generale, quali particolari aspetti concorrono a differenziare, nella sostanza, il rapporto di lavoro domestico da ogni altro tipo di lavoro dipendente, ritenendo, di conseguenza, legittima la diversa disciplina prevista dal legislatore in tema di rescissione del contratto a seguito di intervenuta gravidanza.

È senz'altro da rilevare che le argomentazioni poste da questa Corte a sostegno della sentenza valgono ad escludere la violazione da parte della norma impugnata, come genericamente si assume nell'ordinanza, dei diritti che la Costituzione riconosce al cittadino a conseguire una occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4) e dell'obbligo imposto alla Repubblica di tutelare e proteggere la maternità e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35).

Invero, se i richiamati articoli della Costituzione fanno divieto al legislatore di imporre limiti discriminatori alla libertà di conseguire e scegliere un posto di lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva attività assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternità e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli impediscono, in senso assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratore, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti vengono ad assumere di fronte ad altri, e prevedendo di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare e armonizzare tra loro interessi contrastanti.

Non v'è dubbio che una disciplina uniforme che non si preoccupasse di ciò si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e irrazionale danno per una delle parti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo, sollevata, con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile, promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e diretto ad ottenere la reintegrazione nel rapporto di lavoro di collaboratrice domestica, interrotto per licenziamento in seguito a stato di gravidanza, il pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 15 novembre 1973, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per avere escluso dal divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino le lavoratrici domestiche e familiari, in riferimento agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo l'esclusione delle collaboratrici familiari dalla disciplina prevista per le altre lavoratrici madri sarebbe ingiusta e irragionevole e contrasterebbe tanto con il principio di eguaglianza, quanto con il diritto al lavoro e alla sua difesa. In modo particolare sarebbero violate le norme costituzionali predisposte a tutela della madre nell'adempimento delle essenziali funzioni familiari e a protezione del bambino. Osserva, inoltre, il proponente che la estensione alle collaboratrici domestiche del trattamento riservato alle altre lavoratrici non comporterebbe nessun onere per il datore di lavoro per quanto attiene alla assistenza e alla indennità di maternità, poiché tali previdenze sarebbero a completo carico dell'INAM. Il datore di lavoro, d'altra parte, ben potrebbe assumere personale sostitutivo con contratto a termine, così come sarebbe previsto per le segretarie, le impiegate e le operaie. Tutto ciò si inquadrerebbe nel principio orientativo desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1972, per il quale dovrebbe sussistere parità di diritti tra lavoratrici in genere e lavoratrici domestiche. Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - L'ordinanza in epigrafe ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di età del bambino le collaboratrici domestiche; divieto, invece, previsto, per le altre lavoratrici. 2. - Questa Corte ha già, con sentenza n. 27 del 1974, dichiarato non fondata la stessa questione, proposta nei medesimi termini, ma solo in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione. In ordine, pertanto, a tale aspetto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione. 3. - Non fondata è l'altra parte della questione che si riferisce agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione. Con la ricordata sentenza n. 27 del 1974 la Corte ha posto in evidenza, in linea generale, quali particolari aspetti concorrono a differenziare, nella sostanza, il rapporto di lavoro domestico da ogni altro tipo di lavoro dipendente, ritenendo, di conseguenza, legittima la diversa disciplina prevista dal legislatore in tema di rescissione del contratto a seguito di intervenuta gravidanza. È senz'altro da rilevare che le argomentazioni poste da questa Corte a sostegno della sentenza valgono ad escludere la violazione da parte della norma impugnata, come genericamente si assume nell'ordinanza, dei diritti che la Costituzione riconosce al cittadino a conseguire una occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4) e dell'obbligo imposto alla Repubblica di tutelare e proteggere la maternità e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35). Invero, se i richiamati articoli della Costituzione fanno divieto al legislatore di imporre limiti discriminatori alla libertà di conseguire e scegliere un posto di lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva attività assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternità e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli impediscono, in senso assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratore, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti vengono ad assumere di fronte ad altri, e prevedendo di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare e armonizzare tra loro interessi contrastanti. Non v'è dubbio che una disciplina uniforme che non si preoccupasse di ciò si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e irrazionale danno per una delle parti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo, sollevata, con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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