CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irizzo di posta elettronicadel proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL] che lo rappresenta e difende invirtù di procura in atti,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute,Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca tutti in persona deirispettivi Ministri pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3677/2022depositata il 01/09/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6280/2023Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 13637/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in quanto la parte intimata nonsi è tempestivamente costituita e ha depositato un atto solo ai finidell’eventuale discussione orale P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO