CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA visl.a la richiesta di rirnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA]01.0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di TERNI con ordinanza del 03/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 26147/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avanza richiesta di rimessione del processo n. 714/2019 RGNR Mod. 21 bis pendente dinanzi al Tribunale di Terni; Rilevato che l'istanza è marcatamente generic:a, facendo solo un vago riferimento a denunzie sporte contro [OSCURATO:PERSONA] e Giudici del Tribunale di Temi, senza che la parte chiarisca come questo determini la «grave situazione locale» che legittima la richiesta, né tale deficit può essere colmato dalle allegazioni, che avrebbero reso necessaria una specifica illustrazione delle ragioni del turbamento alla funzione giudiziaria che sole potrebbero giustificare la deviazione dal principio costituzionale del Giudice naturale predeterminato per legge. Considerato che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Cori:e secondo cui i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2(119, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275366; Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv. 264269); Considerato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 Cc. (dep. 18/04/2023 ) Rv. 284451 - 01). Considerato che, comunque, alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna l'istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novemb