CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 34258/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3617/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 811 del 3/7/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del la ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (assicuratrice del veicolo) innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni arrecati al suo immobile da un incendio sviluppatosi a causa di una manovra effettuata da [OSCURATO:PERSONA] con il suo trattore; −[OSCURATO:PERSONA] eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attrice; −c on la sentenza n. 259 del 26 marzo 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al pagamento delle spese di lite; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; −l a Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 811 del 3 luglio 2024, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado; −p er quanto qui ancora rileva, il giudice di secondo grado così motivava la sua decisione: «Né, può essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti, in ragione di un possesso qualificato - per come richiesto dall’appellante - in quanto ciò ch e rileva, nella fattispecie, è la mancata prova di aver provveduto alla riparazione dell’immobile danneggiato, e quindi di avere titolo al rimborso. La documentazione prodotta, costituita da una perizia di stima dei danni e da un preventivo, rilasciato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], non è idonea a provare gli eventuali esborsi. Se, infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere (ex multis, Cass. 3082/15; n. 15458/11; n. 4003/2006); tuttavia, è necessario che il soggetto non proprietario, che si trova nel possesso o nella detenzione del bene danneggiato, fornisca anche la dimostrazione del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del bene, ovvero la prova che in base a quel titolo l’obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere di essere ancora risarcito dal terzo danneggiante (Cass. 1469/17). Pertanto, correttamente il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della Silipo»; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; −r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; −non svolgeva difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; −la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 30 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −con l’unico motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art.1140 c.c. e 75 c.p.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’Appello erroneamente escluso la legittimazione attiva della ricor- rente, ritenendo insufficiente la scrittura privata di donazione non registrata e le bollette ENEL intestate a suo nome per dimostrare la proprietà o il possesso qualificato dell’immobile danneggiato; ad avviso della Silipo, in- vece, anche chi esercita un potere materiale sul bene (e non solo il proprie- tario formale) ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni, come ricono- sciuto dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre, la prova del possesso sa- rebbe potuta emergere dall’ammissione della prova testimoniale, non am- messo nei gradi di merito; −i l motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata; −c ome risulta dalla motivazione (sopra riportata), la Corte d’appello non ha affatto negato il diritto del possessore a pretendere il risarcimento dei danni arrecati all’immobile posseduto (e, cioè, la questione sollevata dal ricorso); −i nfatti, il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione, innanzitutto, sulla «mancata prova di aver provveduto alla riparazione dell’immobile danneggiato» e ha corroborato tale affermazione con l’analisi della documentazione prodotta, reputata inidonea a dimostrare l’esborso da parte della Silipo; −i noltre, la Corte d’appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente abbia omesso di provare, in qualità di possessore, il proprio obbligo di tenere in- denne il proprietario dai danni arrecati al fabbricato; −nessuna delle due argomentazioni che sorreggono la decisione è stata oggetto di impugnazione e, anzi, la censura si dirige sulla qualità di posses- sore della Silipo e sulla sua legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni arrecati alla res; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna dellaricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giu- dizio di legittimità, liquidate– secondo i parametri normativi – nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ri- corsi, se dovuto, a norma del com