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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 36534/2022

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1516/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; 2_ - controricorrente - avverso la ORDINANZA n. 2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Frosinone, con ordinanza resa in composizione collegiale, ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha, quindi, condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'istante la somma di C. 2.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato la sua competenza a decidere in composizione collegiale trattandosi del compenso di avvocato, ha ritenuto che: - "la fonte del credito vantato dal ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta documentalmente dagli atti del fascicolo, contenente tutta l'attività difensiva svolta nell'interesse di parte resistente, in qualità di domiciliatario dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di due giudizi di natura civile, promossi innanzi al Tribunale di Frosinone e riguardanti il dott. [OSCURATO:PERSONA]", entrambi definiti con sentenze del 2016, dai cui atti risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di domiciliatario, "presenziava a tutte le udienze, eseguendo le incombenze necessarie innanzi alla Cancelleria"; - "il compenso richiesto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pari ad C 2.000,00, appare conforme certamente alle tabelle ministeriali di riferimento, addirittura in evidente riduzione rispetto all'oggettiva pretesa, trattandosi di ben due giudizi civili",

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato lunedì 3/1/2022, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell'ordinanza, dichiarata mente non notificata.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando, rispettivamente, la violazione dell'art. 132, comma 2°, c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere il tribunale motivato e pronunciato in ordine alle eccezioni di incompetenza sollevate dai resistenti.

Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022

2.2. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 e del successivo d.m. n. 37/2018, hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto esclusivamente il proprio compito di domiciliatario e che, anche in presenza dello scaglione di "valore indeterminato", lo stesso avrebbe avuto diritto, ove fosse stata dimostrata tale attività per l'intero processo, ad un compenso pari ad €. 600,00.

2.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e il travisamento della prova, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare l'intero materiale probatorio e le ammissioni delle parti in causa.

3.1. Il ricorso, intanto, è senz'altro ammissibile e tempestivo.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare, da un lato, che l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati incide con carattere di definitività sui diritti soggettivi, tanto più alla luce delle modifiche previste dal d.lgs. n. 150/2011, che ha reso applicabile il rito speciale anche in caso di contestazioni sull'an debeatur, sicché, non essendo appellabile, è certamente suscettibile di essere impugnata con il ricorso per cassazione, e, dall'altro lato, che il ricorso per la cassazione di tale ordinanza dev'essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione della stessa (e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria) ovvero, in mancanza (come nel caso in esame) di notificazione, nel termine lungo (di sei mesi, oltre alla sospensione dei termini tra 11 agosto e il 31 Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 agosto) previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18004 del 2021).

3.2. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

L'omessa pronuncia su una questione processuale, come la competenza, non può essere denunciata in cassazione per vizio di motivazione ovvero (specie a fronte della sua implicita affermazione) per violazione dell'art. 112 c.p.c..

3.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate.

Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura massima, che la determinazione degli onorari spettanti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato.

3.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, la valutazione delle prove raccolte la quale, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 controversia (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

I ricorrenti, però, pur avendone l'onere a norma degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., non hanno chiarito, illustrandone in ricorso l'emergenza dal testo della pronuncia impugnata ovvero dagli atti processuali, quali fatti storici, pur se decisivi, il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare.

3.5. D'altra parte, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere" (alla luce dell'accertamento in fatto che, nel caso in esame, il tribunale ha evidentemente operato) "colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale".

In questo caso, "è possibile che la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale dell'altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria: sicché il mandato di patrocinio in favore di quest'ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista, che ha individuato e contattato il legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l'obbligo di corrispondere il relativo" (Cass. n. 25816 del 2011, in motiv.).

Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022

4. Il ricorso, quindi, per l'inammissibilità dei relativi motivi, è, a sua volta, inammissibile.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1516/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; 2_ - controricorrente - avverso la ORDINANZA n. 2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Frosinone, con ordinanza resa in composizione collegiale, ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha, quindi, condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'istante la somma di C. 2.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato la sua competenza a decidere in composizione collegiale trattandosi del compenso di avvocato, ha ritenuto che: - "la fonte del credito vantato dal ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta documentalmente dagli atti del fascicolo, contenente tutta l'attività difensiva svolta nell'interesse di parte resistente, in qualità di domiciliatario dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di due giudizi di natura civile, promossi innanzi al Tribunale di Frosinone e riguardanti il dott. [OSCURATO:PERSONA]", entrambi definiti con sentenze del 2016, dai cui atti risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di domiciliatario, "presenziava a tutte le udienze, eseguendo le incombenze necessarie innanzi alla Cancelleria"; - "il compenso richiesto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pari ad C 2.000,00, appare conforme certamente alle tabelle ministeriali di riferimento, addirittura in evidente riduzione rispetto all'oggettiva pretesa, trattandosi di ben due giudizi civili", 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato lunedì 3/1/2022, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell'ordinanza, dichiarata mente non notificata. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando, rispettivamente, la violazione dell'art. 132, comma 2°, c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata per non avere il tribunale motivato e pronunciato in ordine alle eccezioni di incompetenza sollevate dai resistenti. Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 2.2. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 e del successivo d.m. n. 37/2018, hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto esclusivamente il proprio compito di domiciliatario e che, anche in presenza dello scaglione di "valore indeterminato", lo stesso avrebbe avuto diritto, ove fosse stata dimostrata tale attività per l'intero processo, ad un compenso pari ad €. 600,00. 2.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e il travisamento della prova, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare l'intero materiale probatorio e le ammissioni delle parti in causa. 3.1. Il ricorso, intanto, è senz'altro ammissibile e tempestivo. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare, da un lato, che l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati incide con carattere di definitività sui diritti soggettivi, tanto più alla luce delle modifiche previste dal d.lgs. n. 150/2011, che ha reso applicabile il rito speciale anche in caso di contestazioni sull'an debeatur, sicché, non essendo appellabile, è certamente suscettibile di essere impugnata con il ricorso per cassazione, e, dall'altro lato, che il ricorso per la cassazione di tale ordinanza dev'essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione della stessa (e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria) ovvero, in mancanza (come nel caso in esame) di notificazione, nel termine lungo (di sei mesi, oltre alla sospensione dei termini tra 11 agosto e il 31 Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 agosto) previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18004 del 2021). 3.2. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. L'omessa pronuncia su una questione processuale, come la competenza, non può essere denunciata in cassazione per vizio di motivazione ovvero (specie a fronte della sua implicita affermazione) per violazione dell'art. 112 c.p.c.. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate. Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura massima, che la determinazione degli onorari spettanti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato. 3.4. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, la valutazione delle prove raccolte la quale, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). I ricorrenti, però, pur avendone l'onere a norma degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., non hanno chiarito, illustrandone in ricorso l'emergenza dal testo della pronuncia impugnata ovvero dagli atti processuali, quali fatti storici, pur se decisivi, il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare. 3.5. D'altra parte, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere" (alla luce dell'accertamento in fatto che, nel caso in esame, il tribunale ha evidentemente operato) "colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale". In questo caso, "è possibile che la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale dell'altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria: sicché il mandato di patrocinio in favore di quest'ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista, che ha individuato e contattato il legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l'obbligo di corrispondere il relativo" (Cass. n. 25816 del 2011, in motiv.). Ric. 2022 n. 1516 Sez. 6-2, CC dell'il novembre 2022 4. Il ricorso, quindi, per l'inammissibilità dei relativi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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