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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 1952

Cassazione n. 24054/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1952, avverso l'ordinanza in data 13/07/2023 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 13 luglio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello e ha fissato con separato decreto l'udienza per la decisione sulla richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive.

2. La ricorrente articola una sola censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento esclusivo alla statuizione d'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello che aveva confermato la sentenza pretorile che aveva impartito l'ordine di demolizione delle opere abusive. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di una censura processuale già rigettata con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale.

La ricorrente ha infatti lamentato che il titolo esecutivo non era valido per l'irrituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani della figlia che, all'epoca, non era né residente né convivente con lei e ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare.

Con decisione immune da vizi la Corte di appello ha invece ritenuto corretta la notifica dell'estratto contumaciale da parte dell'ufficiale giudiziario a mani della figlia qualificatasi convivente.

Infatti, l'attestazione contenuta nella relata della ricezione della dichiarazione del rapporto di convivenza non è superabile con le certificazioni attestanti altra residenza del dichiarante.

In termini, la sentenza citata dalla Corte territoriale della Sezione 4, n. 30863 del 09/05/2006, Iovene, Rv. 235236 - 01, secondo cui in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a familiare - definito nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario "capace e convivente, tale qualificatosi" - non è inficiata nel suo valore di "presunzione di conoscenza" dalla certificazione anagrafica attestante la residenza all'estero dell'imputato, in assenza di comprovate ragioni (ad esempio difficoltà dei rapporti con il familiare o di telecomunicazioni, ecc.) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", avrebbero potuto indurre a ritenere plausibile la non conoscenza.

Tale principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 - 01, pure citata nell'ordinanza impugnata, secondo cui in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto.

Analogamente, nella giurisprudenza civile, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato la notifica al familiare che si trovi all'indirizzo del destinatario e si qualifichi secondo il rapporto di parentela e di convivenza fa fede fino a querela di falso (Cass. civ., n. 9658 del 2000) e non può essere scardinata dalle certificazioni anagrafiche che non valgono a coprire anche il rapporto di fatto, e comunque resta a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria (Cass. civ. n. 11228 del 2021 che pure esclude rilevanza alle certificazioni anagrafiche del familiare medesimo).

A differenza di quanto argomentato dall'imputata, quando la notifica è effettuata dall'ufficiale giudiziario, non è previsto l'ulteriore avviso mediante l'invio della lettera raccomandata come disposto dalla legge n. 890 del 1982 con riguardo alle notifiche effettuate a mezzo dell'agente postale (Sez. 5, n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Bresciani, Rv. 272276 - 01).

Pertanto, la notifica dell'estratto contumaciale è stata ritualmente effettuata alla ricorrente che non ha provato la mancata conoscenza effettiva dell'atto giudiziario.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1952, avverso l'ordinanza in data 13/07/2023 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 13 luglio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello e ha fissato con separato decreto l'udienza per la decisione sulla richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive. 2. La ricorrente articola una sola censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento esclusivo alla statuizione d'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello che aveva confermato la sentenza pretorile che aveva impartito l'ordine di demolizione delle opere abusive. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di una censura processuale già rigettata con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. La ricorrente ha infatti lamentato che il titolo esecutivo non era valido per l'irrituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani della figlia che, all'epoca, non era né residente né convivente con lei e ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare. Con decisione immune da vizi la Corte di appello ha invece ritenuto corretta la notifica dell'estratto contumaciale da parte dell'ufficiale giudiziario a mani della figlia qualificatasi convivente. Infatti, l'attestazione contenuta nella relata della ricezione della dichiarazione del rapporto di convivenza non è superabile con le certificazioni attestanti altra residenza del dichiarante. In termini, la sentenza citata dalla Corte territoriale della Sezione 4, n. 30863 del 09/05/2006, Iovene, Rv. 235236 - 01, secondo cui in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a familiare - definito nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario "capace e convivente, tale qualificatosi" - non è inficiata nel suo valore di "presunzione di conoscenza" dalla certificazione anagrafica attestante la residenza all'estero dell'imputato, in assenza di comprovate ragioni (ad esempio difficoltà dei rapporti con il familiare o di telecomunicazioni, ecc.) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", avrebbero potuto indurre a ritenere plausibile la non conoscenza. Tale principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 - 01, pure citata nell'ordinanza impugnata, secondo cui in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto. Analogamente, nella giurisprudenza civile, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato la notifica al familiare che si trovi all'indirizzo del destinatario e si qualifichi secondo il rapporto di parentela e di convivenza fa fede fino a querela di falso (Cass. civ., n. 9658 del 2000) e non può essere scardinata dalle certificazioni anagrafiche che non valgono a coprire anche il rapporto di fatto, e comunque resta a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria (Cass. civ. n. 11228 del 2021 che pure esclude rilevanza alle certificazioni anagrafiche del familiare medesimo). A differenza di quanto argomentato dall'imputata, quando la notifica è effettuata dall'ufficiale giudiziario, non è previsto l'ulteriore avviso mediante l'invio della lettera raccomandata come disposto dalla legge n. 890 del 1982 con riguardo alle notifiche effettuate a mezzo dell'agente postale (Sez. 5, n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Bresciani, Rv. 272276 - 01). Pertanto, la notifica dell'estratto contumaciale è stata ritualmente effettuata alla ricorrente che non ha provato la mancata conoscenza effettiva dell'atto giudiziario. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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