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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 31509/2026

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tto, senza lapartecipazione delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale aisensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte depositate in data 08/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anzalone, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoriadi inammissibilità o di rigetto del ricorso, con rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente grado da liquidarsi secondo iparametri vigenti;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata indata 11/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 25/10/2021 il Tribunale di Salerno assolvevaAchille Provenza dai reati di cui agli artt. 633 e 646 cod. pen. per insussistenza deifatti, dal reato di cui all’art. 635 cod. pen. con riferimento all’avere divelto unarecinzione con l’uso di un trattore perché il fatto non è più previsto dalla leggecome reato e per i delitti di cui agli artt. 610 e 635, comma secondo n. 1, cod.pen. (quest’ultimo illecito contestato per avere abbattuto picchetti di delimitazionedi confini con minaccia alle persone) perché estinti per intervenuta prescrizione.2.

A seguito di gravame interposto dalle costituite parti civili Maria GiovannaBarra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al giudizio assolutorio inrelazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen., la Corte di appello di Salerno consentenza emessa in data 02/12/2025, in parziale riforma della pronuncia di cuisopra, dichiarava, ai soli fini civili, l’imputato responsabile del delitto de quo concondanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, daliquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalleparti civili per entrambi i gradi di giudizio.3.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando quattro motivi che si illustrano nei limitistrettamente necessari per la decisione.3.1.

Con il primo ed il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606,comma 1 lett. d), cod. proc. pen per mancata assunzione di prove decisive.Sotto un primo profilo, la difesa ricorrente assume che l’esito del giudizio diappello sarebbe stato diverso ove la Corte territoriale avesse valutato la sentenzan. 4155/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Agraria (con la quale si è accertato chel’imputato aveva detenuto e coltivato il fondo Belvedere di proprietà [OSCURATO:PERSONA],conducendolo quale affittuario ininterrottamente dal 2009 al luglio 2014), l’interadeposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] raccolta nel giudizio penale di primo grado ele testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corso del giudizio civile agrario e trascritte nella sentenza di cui sopra (costoroavevano riferito di un contratto di affitto del fondo Belvedere concluso oralmentecon il proprietario [OSCURATO:PERSONA]).

Da tali elementi risulta una situazione di fatto cheesclude la sussistenza del reato di invasione e che attesta come l’imputato abbiasvolto attività di “legittima autotutela” rispetto a coloro che ad un certo punto, deltutto arbitrariamente, intendevano impedirgli l’accesso al terreno con iniziative dispoliazione violenta della disponibilità dello stesso.Sotto altro profilo, si assume che la Corte di appello non si è pronunciata sullarichiesta difensiva di sospensione del giudizio di appello in attesa della pronunciadi secondo grado della Sezione agraria, chiamata ad accertare l’esistenza delcontratto di affitto del fondo Belvedere stipulato tra l’imputato ed il proprietarioBarra.3.2.

Con il terzo ed il quarto motivo si deduce la violazione degli art. 633 cod.pen., 1168, 1590 e 1591 cod. civ. e la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione con riferimento all’affermato giudizio di responsabilità,ai fini civili.Si assume, quanto alla denunciata violazione di legge, che l’imputato, dopo lascadenza della scrittura privata di concessione in suo favore e a titolo gratuito delfondo Belvedere, aveva comunque diritto di far valere la legittima detenzione delfondo mediante azione possessoria e al locatore non era consentito agiredirettamente per estrometterlo con violenza dalla disponibilità dell’immobile,sicchè non può dirsi integrata la condotta di invasione.Quanto al vizio di motivazione, si ribadisce che la Corte di appello avrebbecompletamente trascurato la sentenza civile emessa dalla Sezione Agraria, l’attodi appello proposto avverso tale pronuncia e la testimonianza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Generici e comunque non consentiti sono il primo ed il collegato secondomotivo di ricorso con i quali si deduce la mancata assunzione di prove decisive.Per costante e condiviso indirizzo, deve intendersi decisiva - secondo laprevisione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - la prova che,confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale dadimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato unadiversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenzaintaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259323-01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670-01; Sez. 2, n. 21884del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817-01).In primo luogo, al ricorso non sono allegate la sentenza emessa dalla sezioneagraria del Tribunale civile di Salerno (che, si badi, risulta essere stata depositataall’udienza di celebrazione del giudizio di appello ed acquisita, come indicato a pag.3 della pronuncia qui impugnata), la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro giàassunta nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e della quale èriportato soltanto un breve stralcio alle pagg. 12 e 13 dell’atto di impugnazione) eneppure le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e SabatoNoschese (a dire della difesa, si tratterebbe di prove assunte nel parallelo giudiziocivile agrario e, quindi, in un diverso procedimento e delle quali non risulta esserestata richiesta l’assunzione a discarico in sede penale nel corso dei due giudizi dimerito).La doglianza è pertanto aspecifica per violazione del principio diautosufficienza del ricorso che pretende di affidare a questa Corte un giudizio didecisività (ai fini della tesi difensiva della detenzione qualificata del fondo da partedell’imputato) ad atti istruttori (alcuni dei quali addirittura assunti in un diversogiudizio) non messi a disposizione attraverso l’allegazione in copia integrale o latrascrizione per intero nel corpo del ricorso.In secondo luogo, la deduzione è ulteriormente generica poiché si limita amenzionare elementi probatori asseritamente decisivi, senza tuttavia indicare, inrelazione a ciascuno di essi, l’effettiva portata scardinante del tessutomotivazionale della sentenza impugnata.Vero è, piuttosto, che la formale deduzione di mancata assunzione di provedecisive, per come formulata, si risolve, di fatto, da un lato, in una lamentataerronea valutazione delle prove orali e documentali già acquisite agli atti,sollecitandone un diverso giudizio di merito che è precluso in sede di legittimità e,dall’altro, nella pretesa di vedere valutate prove dichiarative assunte inprocedimento diverso e mai introdotte nel giudizio penale dal ricorrente a propriodiscarico.Impropria è la censura con la quale si deduce l’omessa pronuncia della Cortedi appello sulla richiesta difensiva di sospensione del giudizio della pronuncia disecondo grado della Sezione agraria.Premesso che, nella sentenza impugnata, non vi è traccia di tale richiesta cheil ricorrente non ha in alcun modo adeguatamente documentato, va comunqueosservato che non si configura alcuna pregiudizialità tra i due giudizi e nessunvincolo vi era da parte del giudice penale di merito rispetto al decisum civile.3.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.3.1.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione perché il fattonon sussiste, il giudice che, a fronte dell'irrevocabilità della decisione agli effettipenali conseguente alla mancata impugnazione o alla rinuncia ad essa da parte delpubblico ministero e dell'imputato, sia chiamato a decidere sulla solaresponsabilità civile in conseguenza dell'impugnazione della parte civile ai sensidell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronunciaassolutoria che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sulriconoscimento del fatto come illecito civile e, quindi, sulla sola esistenza econcreta entità di un pregiudizio risarcibile (poiché oggetto dell’indagine cessa diessere il reato), con conseguente applicazione dello standard probatorio della“probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, anziché quello dell'“al di làdi ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., Rv. 290121-01; Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino, Rv. 289331-01; Sez. 5, n. 31281 del15/07/2025, P., Rv. 288601-01; si veda anche l’intervento chiarificatore operatocon la pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 2026).Secondo tale criterio, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare,dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare lerimanenti più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto,secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma daglielementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste diprobabilità prevalente (in tal senso Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini,in motiv.).3.2.

Tanto premesso, la Corte di appello ha svolto un accertamento fattuale,ricostruendo la vicenda nei suoi connotati concreti e dando ragione delle prove asostegno delle proprie conclusioni, così adempiendo allo specifico oneremotivazionale richiesto, in presenza di una decisione assolutoria penale, per laverifica della sussistenza di un fatto storico idoneo a cagionare un danno ingiustocivilmente risarcibile, la cui quantificazione è stata rimessa al giudice civile.3.2.1.

Valutando sinergicamente gli elementi dichiarativi e documentali agliall’imputato ad occupare il fondo Belvedere e, sul punto, ha puntualmente espostole ragioni di tale assunto evidenziando che nel luglio 2009 il proprietario gli avevaconcesso la possibilità di effettuare una semina sul terreno, con impegno, tuttavia,a lasciarlo libero entro il 31/01/2010 e che la successiva causa civile di reintegranel possesso aveva sortito esito negativo, escludendo le pretese vantate daProvenza.3.2.2.

In secondo luogo, ha sottolineato che, nonostante ciò, l’imputato nonsolo aveva effettuato sull’area vari ingressi abusivi ma aveva anche compiutoazioni violente volte a mantenerne la disponibilità (divelto la recinzione appostadal proprietario ed abbattuto ed abbattuto i picchetti di confine) e realizzatocomportamenti di disturbo a fronte delle quali un potenziale acquirente del terrenoaveva revocato la proposta di acquisto.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, la condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto del contributo utile fornito con la memoriascritta depositata, possono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Se è pur vero che [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto appello avverso lasentenza assolutoria del giudice di primo grado, va ricordato che la mancatapartecipazione al giudizio di appello non costituisce revoca implicita o tacita dellasua costituzione in veste di parte civile attesa la portata dell’art. 82, comma 2,cod. proc. pen che, la giurisprudenza di legittimità, limita - quanto agli effetti - alsolo primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv240616-01; Sez. 6 n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032-01).Pertanto, la parte civile, anche se assente in secondo grado, mantiene leconclusioni assunte avanti il giudice di primo grado in virtù del principio diimmanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018,Capasso, Rv. 273338-01) anche dopo la pronuncia di appello (Sez.

U, n. 930 del13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430-01), sicchè non si vede quale motivodi carattere logico-sistematico osti alla partecipazione della parte civile alsuccessivo giudizio di legittimità e alla liquidazione delle spese del relativo gradoove, come nel caso di specie, abbia depositato, attesa la trattazione cartolare delprocedimento, conclusioni scritte contenenti prospettazione di concreti argomentidiretti alla tutela dei propri interessi.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BisacciaMichele che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il giorno 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto, senza lapartecipazione delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale aisensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte depositate in data 08/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anzalone, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoriadi inammissibilità o di rigetto del ricorso, con rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente grado da liquidarsi secondo iparametri vigenti;letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata indata 11/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 25/10/2021 il Tribunale di Salerno assolvevaAchille Provenza dai reati di cui agli artt. 633 e 646 cod. pen. per insussistenza deifatti, dal reato di cui all’art. 635 cod. pen. con riferimento all’avere divelto unarecinzione con l’uso di un trattore perché il fatto non è più previsto dalla leggecome reato e per i delitti di cui agli artt. 610 e 635, comma secondo n. 1, cod.pen. (quest’ultimo illecito contestato per avere abbattuto picchetti di delimitazionedi confini con minaccia alle persone) perché estinti per intervenuta prescrizione.2. A seguito di gravame interposto dalle costituite parti civili Maria GiovannaBarra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al giudizio assolutorio inrelazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen., la Corte di appello di Salerno consentenza emessa in data 02/12/2025, in parziale riforma della pronuncia di cuisopra, dichiarava, ai soli fini civili, l’imputato responsabile del delitto de quo concondanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, daliquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalleparti civili per entrambi i gradi di giudizio.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando quattro motivi che si illustrano nei limitistrettamente necessari per la decisione.3.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606,comma 1 lett. d), cod. proc. pen per mancata assunzione di prove decisive.Sotto un primo profilo, la difesa ricorrente assume che l’esito del giudizio diappello sarebbe stato diverso ove la Corte territoriale avesse valutato la sentenzan. 4155/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Agraria (con la quale si è accertato chel’imputato aveva detenuto e coltivato il fondo Belvedere di proprietà [OSCURATO:PERSONA],conducendolo quale affittuario ininterrottamente dal 2009 al luglio 2014), l’interadeposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] raccolta nel giudizio penale di primo grado ele testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corso del giudizio civile agrario e trascritte nella sentenza di cui sopra (costoroavevano riferito di un contratto di affitto del fondo Belvedere concluso oralmentecon il proprietario [OSCURATO:PERSONA]). Da tali elementi risulta una situazione di fatto cheesclude la sussistenza del reato di invasione e che attesta come l’imputato abbiasvolto attività di “legittima autotutela” rispetto a coloro che ad un certo punto, deltutto arbitrariamente, intendevano impedirgli l’accesso al terreno con iniziative dispoliazione violenta della disponibilità dello stesso.Sotto altro profilo, si assume che la Corte di appello non si è pronunciata sullarichiesta difensiva di sospensione del giudizio di appello in attesa della pronunciadi secondo grado della Sezione agraria, chiamata ad accertare l’esistenza delcontratto di affitto del fondo Belvedere stipulato tra l’imputato ed il proprietarioBarra.3.2. Con il terzo ed il quarto motivo si deduce la violazione degli art. 633 cod.pen., 1168, 1590 e 1591 cod. civ. e la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione con riferimento all’affermato giudizio di responsabilità,ai fini civili.Si assume, quanto alla denunciata violazione di legge, che l’imputato, dopo lascadenza della scrittura privata di concessione in suo favore e a titolo gratuito delfondo Belvedere, aveva comunque diritto di far valere la legittima detenzione delfondo mediante azione possessoria e al locatore non era consentito agiredirettamente per estrometterlo con violenza dalla disponibilità dell’immobile,sicchè non può dirsi integrata la condotta di invasione.Quanto al vizio di motivazione, si ribadisce che la Corte di appello avrebbecompletamente trascurato la sentenza civile emessa dalla Sezione Agraria, l’attodi appello proposto avverso tale pronuncia e la testimonianza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Generici e comunque non consentiti sono il primo ed il collegato secondomotivo di ricorso con i quali si deduce la mancata assunzione di prove decisive.Per costante e condiviso indirizzo, deve intendersi decisiva - secondo laprevisione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - la prova che,confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale dadimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato unadiversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenzaintaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259323-01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670-01; Sez. 2, n. 21884del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817-01).In primo luogo, al ricorso non sono allegate la sentenza emessa dalla sezioneagraria del Tribunale civile di Salerno (che, si badi, risulta essere stata depositataall’udienza di celebrazione del giudizio di appello ed acquisita, come indicato a pag.3 della pronuncia qui impugnata), la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro giàassunta nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e della quale èriportato soltanto un breve stralcio alle pagg. 12 e 13 dell’atto di impugnazione) eneppure le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e SabatoNoschese (a dire della difesa, si tratterebbe di prove assunte nel parallelo giudiziocivile agrario e, quindi, in un diverso procedimento e delle quali non risulta esserestata richiesta l’assunzione a discarico in sede penale nel corso dei due giudizi dimerito).La doglianza è pertanto aspecifica per violazione del principio diautosufficienza del ricorso che pretende di affidare a questa Corte un giudizio didecisività (ai fini della tesi difensiva della detenzione qualificata del fondo da partedell’imputato) ad atti istruttori (alcuni dei quali addirittura assunti in un diversogiudizio) non messi a disposizione attraverso l’allegazione in copia integrale o latrascrizione per intero nel corpo del ricorso.In secondo luogo, la deduzione è ulteriormente generica poiché si limita amenzionare elementi probatori asseritamente decisivi, senza tuttavia indicare, inrelazione a ciascuno di essi, l’effettiva portata scardinante del tessutomotivazionale della sentenza impugnata.Vero è, piuttosto, che la formale deduzione di mancata assunzione di provedecisive, per come formulata, si risolve, di fatto, da un lato, in una lamentataerronea valutazione delle prove orali e documentali già acquisite agli atti,sollecitandone un diverso giudizio di merito che è precluso in sede di legittimità e,dall’altro, nella pretesa di vedere valutate prove dichiarative assunte inprocedimento diverso e mai introdotte nel giudizio penale dal ricorrente a propriodiscarico.Impropria è la censura con la quale si deduce l’omessa pronuncia della Cortedi appello sulla richiesta difensiva di sospensione del giudizio della pronuncia disecondo grado della Sezione agraria.Premesso che, nella sentenza impugnata, non vi è traccia di tale richiesta cheil ricorrente non ha in alcun modo adeguatamente documentato, va comunqueosservato che non si configura alcuna pregiudizialità tra i due giudizi e nessunvincolo vi era da parte del giudice penale di merito rispetto al decisum civile.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.3.1. Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione perché il fattonon sussiste, il giudice che, a fronte dell'irrevocabilità della decisione agli effettipenali conseguente alla mancata impugnazione o alla rinuncia ad essa da parte delpubblico ministero e dell'imputato, sia chiamato a decidere sulla solaresponsabilità civile in conseguenza dell'impugnazione della parte civile ai sensidell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronunciaassolutoria che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sulriconoscimento del fatto come illecito civile e, quindi, sulla sola esistenza econcreta entità di un pregiudizio risarcibile (poiché oggetto dell’indagine cessa diessere il reato), con conseguente applicazione dello standard probatorio della“probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, anziché quello dell'“al di làdi ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., Rv. 290121-01; Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino, Rv. 289331-01; Sez. 5, n. 31281 del15/07/2025, P., Rv. 288601-01; si veda anche l’intervento chiarificatore operatocon la pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 2026).Secondo tale criterio, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare,dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare lerimanenti più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto,secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma daglielementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste diprobabilità prevalente (in tal senso Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini,in motiv.).3.2. Tanto premesso, la Corte di appello ha svolto un accertamento fattuale,ricostruendo la vicenda nei suoi connotati concreti e dando ragione delle prove asostegno delle proprie conclusioni, così adempiendo allo specifico oneremotivazionale richiesto, in presenza di una decisione assolutoria penale, per laverifica della sussistenza di un fatto storico idoneo a cagionare un danno ingiustocivilmente risarcibile, la cui quantificazione è stata rimessa al giudice civile.3.2.1. Valutando sinergicamente gli elementi dichiarativi e documentali agliall’imputato ad occupare il fondo Belvedere e, sul punto, ha puntualmente espostole ragioni di tale assunto evidenziando che nel luglio 2009 il proprietario gli avevaconcesso la possibilità di effettuare una semina sul terreno, con impegno, tuttavia,a lasciarlo libero entro il 31/01/2010 e che la successiva causa civile di reintegranel possesso aveva sortito esito negativo, escludendo le pretese vantate daProvenza.3.2.2. In secondo luogo, ha sottolineato che, nonostante ciò, l’imputato nonsolo aveva effettuato sull’area vari ingressi abusivi ma aveva anche compiutoazioni violente volte a mantenerne la disponibilità (divelto la recinzione appostadal proprietario ed abbattuto ed abbattuto i picchetti di confine) e realizzatocomportamenti di disturbo a fronte delle quali un potenziale acquirente del terrenoaveva revocato la proposta di acquisto.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, la condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto del contributo utile fornito con la memoriascritta depositata, possono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Se è pur vero che [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto appello avverso lasentenza assolutoria del giudice di primo grado, va ricordato che la mancatapartecipazione al giudizio di appello non costituisce revoca implicita o tacita dellasua costituzione in veste di parte civile attesa la portata dell’art. 82, comma 2,cod. proc. pen che, la giurisprudenza di legittimità, limita - quanto agli effetti - alsolo primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv240616-01; Sez. 6 n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032-01).Pertanto, la parte civile, anche se assente in secondo grado, mantiene leconclusioni assunte avanti il giudice di primo grado in virtù del principio diimmanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018,Capasso, Rv. 273338-01) anche dopo la pronuncia di appello (Sez. U, n. 930 del13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430-01), sicchè non si vede quale motivodi carattere logico-sistematico osti alla partecipazione della parte civile alsuccessivo giudizio di legittimità e alla liquidazione delle spese del relativo gradoove, come nel caso di specie, abbia depositato, attesa la trattazione cartolare delprocedimento, conclusioni scritte contenenti prospettazione di concreti argomentidiretti alla tutela dei propri interessi. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BisacciaMichele che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il giorno 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris