CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 24538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] it 1.Con la sentenza impugnata dell'8 ottobre 2025, la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è 1stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata, oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento: all'affermazione di responsabilità; al diniego di applicazione della causa di giustificazione del diritto di critica e di satira, della provocazione e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; alla determinazione del trattamento sanzionatorio; alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria del 28 aprile 2026, il difensore dell'imputato ha trasmesso verbali di remissione di querela e di accettazione, chiedendo emettersi declaratoria di estinzione de reato. [OSCURATO:PERSONA] Il reato di cui all'art. 595 cod. pen., procedibile su istanza di punizione della persona offesa, è estinto per remissione di querela. 1. Dai verbali trasmessi dal difensore, consta che il 24 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso - con dichiarazione resa ai carabinieri della Stazione di Rovereto - la querela, formalizzata il 28 agosto 2020; atto abdicativo accettato il 27 aprile 2026 dall'imputato presso la Stazione di Trento della [OSCURATO:PERSONA]. 2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01). 23. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto per remissione di querela. 4. La parte civile ha revocato la propria costituzione; in ogni caso l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le statuizioni civili. 5. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono poste a carico dell'imputato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. annulla sen P.Q.M