CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di annullare la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio in punto di pene sostitutive, nonché di annullare senza rinvio la medesima sentenza con riferimento alla confisca illegittimamente disposta a suo carico e di dichiarare il ricorso inammissibile nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2025 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa 1'11 gennaio 2024 dal Tribunale della stessa città, previa derubricazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di ricettazione, ha rideterminato la pena a quest'ultimo inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata e, quindi, anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato. 2. Secondo quanto accertato nelle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice pro tempore e unica addetta degli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo per ragioni di ufficio la disponibilità del denaro custodito nelle relative casse, si era appropriata della somma complessiva di euro 11.910,76 mediante l'incasso di due buoni fruttiferi postali intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella medesima qualità, aveva inoltre falsificato tali buoni utilizzando moduli non più in assegnazione agli uffici postali e apponendo la firma apocrifa di [OSCURATO:PERSONA]. Uno dei titoli era stato integralmente riscosso in contanti dall'imputata per euro 5.000,00. Quanto all'altro, euro 300,00 erano stati incassati, sempre in contanti, dalla stessa imputata, mentre il residuo importo di euro 4.700,00 era stato corrisposto mediante emissione di un assegno circolare postale, successivamente versato sul conto corrente postale n. 58734989, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso l'anzidetta sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, assumendo che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato i fatti come peculato, sebbene l'imputata, direttrice dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], non esercitasse funzioni pubbliche, in quanto la giurisprudenza di legittimità esclude che l'attività di gestione del risparmio e dei prodotti finanziari integri pubblico servizio ai fini della configurabilità del reato. 4.2. Con il secondo motivo ha censurato la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, rilevando che la sentenza non chiarisce né come le somme siano entrate nella disponibilità della ricorrente, né quale sia stato il concreto meccanismo dell'appropriazione. fif 24.3. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento della prova e motivazione apparente, assumendo che la sentenza impugnata abbia attribuito alla ricorrente la responsabilità dell'incasso fraudolento dei buoni fruttiferi senza indicare specifici elementi probatori idonei a dimostrare che le somme siano effettivamente confluite nella sua disponibilità. 4.4. Con il quarto motivo ha denunciato vizi di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non abbia giustificato né il quantum dell'aumento per la continuazione né le ragioni per cui i fatti oggetto di questo procedimento siano stati ritenuti più gravi di quelli giudicati con la sentenza n. 526/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto i seguenti motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe considerato come la versione dell'imputato — secondo cui egli non conosceva né la direttrice dell'ufficio postale né i titolari dei buoni postali clonati — fosse stata confermata dal teste Ferrigno. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza, adottata senza contraddittorio e in malam partem, con cui si è ritenuto che nel dispositivo della sentenza fosse stata omessa, per mero errore materiale, la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. della somma di euro 4.700, versata sul conto corrente intestato al ricorrente. Ha evidenziato, in particolare, che nel dispositivo originario non era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., mentre era stata revocata quella applicata ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. 5.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 34036 del 29 maggio 2025 (Prete, Rv. 288731 - 03), in continuità con un orientamento già consolidato (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, Carloni, Rv. 272079 - 01; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 - 01), hanno ribadito che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] 3Italiane s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che il pubblico servizio può essere svolto anche mediante contratti di diritto privato, quando questi si inseriscano in un assetto organizzativo preordinato all'erogazione di prestazioni di interesse pubblico, sostenuto da risorse pubbliche, privo di corrispettivo a carico degli utenti e connotato da parità di trattamento, continuità, obbligatorietà del servizio e recessività dello scopo di lucro rispetto alla funzione erogativa. Su tali basi, hanno ricondotto espressamente a tale ambito anche l'attività di raccolta del risparmio postale svolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha poi richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.l. n. 269 del 2003, dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e dell'art. 1, comma 1, d.m. 6 ottobre 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per risparmio postale deve intendersi «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della Cassa depositi e prestiti». Ne consegue che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituisce elemento distintivo e tipizzante di tale attività: nel modello legale, infatti, la raccolta del risparmio postale sussiste solo quando i fondi siano raccolti presso i risparmiatori specificamente ed esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante la distribuzione di libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. Se, dunque, la raccolta del risparmio postale integra una prestazione di pubblico servizio, nella medesima nozione rientra necessariamente anche l'attività concretamente svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ne costituisce segmento essenziale. Né rileva, in senso contrario, che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] si esplichi mediante la stipulazione e la gestione di contratti di diritto privato. Anche tali atti, secondo le Sezioni Unite, costituiscono espressione di pubblico servizio, poiché, in forza della disciplina che li governa, operano come strumenti di un assetto organizzativo finalizzato a garantire prestazioni di interesse pubblico in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità, con contenuti conformati da fonti normative e con recessività dello scopo di lucro rispetto alla funzione del servizio. In linea con tale ricostruzione si pone anche il regime di rennunerazione dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: il compenso grava esclusivamente sul soggetto emittente e non sui risparmiatori, ossia su coloro che fruiscono del servizio. Tale remunerazione è stata inoltre considerata dalla Commissione europea come strumento volto a compensare i costi derivanti dagli obblighi diservizio pubblico, tenuto conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Deve pertanto concludersi che anche l'attività dell'operatore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti del risparmio postale integra una prestazione di pubblico servizio. Ne consegue la correttezza della qualificazione dei fatti come peculato operata dalla Corte di appello. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti. Dalle conformi sentenze di merito risulta pacificamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha falsificato i buoni fruttiferi di due persone offese presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]. A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti valorizzando due dati convergenti: da un lato, l'imputata era sola in servizio nel giorno dei prelievi; dall'altro, le operazioni risultavano registrate su documentazione contabile riconducibile al suo identificativo informatico (cfr. pp. 4-6 della sentenza di primo grado). Dall'istruzione dibattimentale è inoltre emerso che uno dei buoni fu integralmente incassato dall'imputata in contanti, per euro 5.000,00. Quanto all'altro, euro 300,00 furono riscossi, sempre in contanti, dalla medesima imputata, mentre il residuo importo di euro 4.700,00 fu corrisposto mediante emissione di un assegno circolare postale. Tale assegno venne poi versato sul conto corrente postale n. 58734989, intestato a [OSCURATO:PERSONA], e riscosso nella stessa giornata dal predetto: euro 1.700,00 in contanti, mentre euro 3.000,00 rimasero depositati sul conto. Ne consegue che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso la veridicità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] — e, per riflesso, di quelle del teste a discarico — circa la provenienza dell'assegno circolare da persona non identificata, poiché smentite dall'accertata riscossione dei titoli falsificati da parte dell'imputata. Alla luce di quanto precede, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata si fonda su un quadro probatorio completo, univoco e logicamente coerente, come tale non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della congruità motivazionale. A fronte di una ricostruzione del fatto corretta ed esaustiva, non è infatti consentito sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali, spettando alla Corte di cassazione il solo controllo sulla completezza dell'iter argomentativo e sull'assenza di vizi logici immediatamente percepibili. 54. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel determinare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e analitica quando gli incrementi siano di modesta entità, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). È quanto si è verificato nel caso in esame, nel quale l'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. corrisponde a un dodicesimo del minimo edittale. La ricorrente, inoltre, non ha illustrato le ragioni della censura relativa alla ritenuta maggiore gravità del reato oggetto del presente procedimento. 5. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile e a ciò consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che il primo motivo non è consentito, perché è volta.a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). La Corte di appello ha accertato che le somme, ricavate dall'incasso dei buoni postali falsificati, erano state introitate da [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto inverosimile la versione giustificativa resa dall'imputato, ancorché confermata dal teste a discarico. Ha inoltre osservato che non può ritenersi che l'imputato ignorasse l'origine illecita delle somme versate sul suo conto e da lui in parte riscosse, poiché la versione offerta era rimasta priva di riscontri. Va al riguardo ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto. Tale condotta, infatti, costituisce indice della consapevolezza dell'illecita provenienza della res, in quanto rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente compatibile con un acquisto in mala fede (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01, in materia di provento di furto, ma espressiva di un principio più generale). 67. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, adottata il 9 dicembre 2025 senza contraddittorio e in malam partem. La censura si fonda sul contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata: nel dispositivo era stata revocata la confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., senza alcun riferimento a quella prevista dall'art. 240 cod. pen.; tale riferimento compare invece nella motivazione depositata successivamente ed è stato poi inserito nel dispositivo mediante la menzionata ordinanza di correzione. Il motivo è fondato. Nel caso di specie, la . correzione del ritenuto errore materiale è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., poiché è stata disposta de plano, senza fissazione della camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e senza previo avviso alle parti, con conseguente lesione del contraddittorio (cfr. Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, D'Angelo, Rv. 287510 - 01; Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008, dep. 2009, Sanna, Rv. 242270 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230 - 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638 - 01; Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01). Va inoltre rilevato che le eventuali divergenze tra dispositivo e motivazione possono essere corrette solo quando riguardino errori od omissioni che non incidano in modo essenziale sul contenuto del dispositivo. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che, in tema di correzione degli errori materiali, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando l'intervento correttivo si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. Se l'errore ha inciso sul processo formativo della volontà del giudice, esso si riflette sulla decisione, che, nella sua organica unità e nelle sue componenti essenziali, non può essere oggetto di correzione. Restano invece ammissibili solo gli interventi diretti ad armonizzare la formulazione esteriore della decisione con il suo contenuto effettivo e immutato, purché non incidano sul decisum già adottato (sent. n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 - 01). Tale condizione non ricorre nel caso in esame, poiché l'omissione contenuta nel dispositivo attiene alla mancata applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e comporta, dunque, una modifica sostanziale della decisione, tanto più che la confisca del profitto non avrebbe potuto qualificarsi come obbligatoria. 8. Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, è fondato. 7In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di applicarle nei casi in cui sia stata altresì disposta la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende — come nel caso di specie — ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione. Trova infatti applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, l'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in materia di successione di leggi penali nel tempo, impone l'applicazione della disciplina più favorevole all'imputato (Sez. 6, n. 40268 del 06/11/2025, n. m.; Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01; Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 - 01). Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nel ritenere che la concessione della sospensione condizionale della pena precludesse l'esame della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, compatibile con quanto previsto dal regime previgente. 9. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla confisca del profitto disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che va eliminata. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione sulla pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nel resto. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA].ssa