CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 agosto 1978
Cassazione n. 21969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato nella RPC (Cina) il 6/8/1978, avverso la ordinanza emessa in data 30 luglio 2021 dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le comunicazioni di cancelleria; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 30 luglio 2021, depositata il 6 settembre successivo e notificata al difensore a mezzo p.e.c. in pari data, il tribunale di Monza, adito -ex art. 324 cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore dell'indagato ed ha per l'effetto confermato il decreto di sequestro (conseguente a perquisizione) emesso dal p.m. procedente in data 19 luglio 2021 ed eseguito il successivo 14 luglio. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, soggetto cui le cose sono state sequestrate, deducendo la violazione della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 24 dl. 137/2020 e 324 comma 6 cod. proc. pen.) essendo la procedura camerale di riesame viziata da difetto del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché intempestivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 325 e 127 cod. proc. pen. (il comma 1 dell'art. 311 che prevede il più breve termine di 10 giorni non è invero richiamato nel testo dell'art. 325 del codice di rito, che indica solo i commi 3, 4 e 5 dell'art. 311) del codice di rito è di quindici giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio ed altri, rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in motivazione). 1.3. Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge che: 1.3.1. l'ordinanza impugnata risulta depositata in data 6 settembre 2021 e notificata al difensore in pari data (ne dà atto lo stesso ricorrente in premessa a fol. 1 del ricorso, secondo paragrafo sub 2.); 1.3.2. il ricorso risulta depositato a mezzo p.e.c. in data 28 settembre 2021 presso la cancelleria del tribunale di Monza (cfr. annotazione sulla prima facciata del ricorso).2. In assenza di qualsivoglia richiamo nel corpo dell'art. 325 cod. proc. pen. al comma 1 dell'art. 311 del codice di rito, si osservano le regole generali previste per le procedure camerali dall'art. 127 cod. proc. pen., l'impugnazione va pertanto proposta nei quindici giorni dalla notifica (Sez. 2, n. 3261 del 30/11.2018, dep. 2019, ric. Bossi). 2.1. Il ricorso in trattazione risulta pertanto tardivo, essendo pervenuto alla cancelleria del tribunale di Monza solo il 28 settembre 2021, oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito (6 settembre 2021) del provvedimento stesso, che scadeva il 21 settembre 2021. 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]