CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è aspecifico, posto che, a fronte della generica doglianza in ordine all'omessa valutazione di una deposizione testimoniale e di parte della documentazione, non si indica se e come tali vizi possano aver inciso sul complessivo assetto motivazionale; rilevato che il secondo motivo, concernente l'omesso riconoscimento della particolare tenuità, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede - dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della non occasionalità della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este •re La Presidente