CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37364/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07. 3.La società Lazio resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato. L'art. 6 del d.lgs.507/1993 stabilisce che "l. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità". Riguardo alla individuazione del soggetto passivo dell'imposta ai sensi del primo comma della norma (e ferma restando la responsabilità solidale prevista dal secondo comma) questa Suprema Corte ha evidenziato che la disponibilità può essere ricondotta sia ad un diritto reale (di proprietà o altro) sia ad un diritto personale di godimento (in questo senso, Cass. 18 novembre 2009, n. 24307; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23007; Cass., 30 gennaio 2007, n. 1916 e Cass., sez. trib., 10 aprile 2004, n. 6446). La norma non fa differenze in ordine al titolo, di natura reale o di natura obbligatoria, da cui dipende tale disponibilità. La Corte, con sentenza 13 marzo 2015, n. 5039, richiamando le precedenti n.24307 e n.23007 del 2009, in una vicenda, per quanto rileva, identica a quella che occupa (l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla quale il Comune di Roma aveva contestato l'omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell'imposta con riguardo alle esposizioni pubblicitarie effettuate nello [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle partite degli anni 2004 e 2005, aveva impugnato l'avviso di accertamento negando la propria soggettività passiva per avere affidato ad una società terza la gestione dell'attività pubblicitaria nello stadio), ha affermato che la soggettività passiva di una società sportiva per la pubblicità effettuata nello stadio sussiste anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'attività pubblicitaria nel corso degli eventi sportivi sia stata affidata ad una società terza per effetto di un contratto. La Corte ha precisato essere, le due società, responsabili in via solidale. [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'ampio termine "dispone", usato nel primo comma dell'art.6, si presta a riconnprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell'ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario Nella sentenza impugnata, la CTR del Lazio ha deciso in senso difforme rispetto a questo principio. Ha applicato la norma in modo non corretto. 6. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata. 7. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito: il ricorso originario va respinto. 8. Le spese seguono del merito sono compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5000,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre C200,00 per esborsi. Così deciso in Rom nella came