CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 29226/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8045/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci della [OSCURATO:PERSONA] dei F.11i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 24/01/2006, elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio degli avv.ti Oreste e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 7470/02/14, depositata il 29 luglio 2014. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 7470/02/14 del 29/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] dei F.11i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 590/13/11, la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti nei confronti di nove avvisi di accertamento: tre per IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 notificati alla società estinta e altri sei notificati ai due soci (tre ciascuno) per IRPEF relativa ai medesimi anni d'imposta, in ragione dell'imputazione del maggior reddito accertato nei confronti della società; 2. avverso la sentenza della CTR Andrea ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; 4. con memoria del 06/05/2021, i ricorrenti chiedevano l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che i ricorrenti si sono avvalsi della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella I. 1 dicembre 2016, n. 225; 2. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. 2 Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) C