CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 20797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 4 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di due rapine aggravate. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che malgrado l'imputato avesse reso confessione sin dall'udienza di convalida dell'arresto, non gli erano state concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti; la Corte di appello aveva affermato che il giudizio di equivalenza non era suscettibile di modifica in quanto l'imputato, successivamente ai fatti oggetto di gravame, aveva commesso altri reati, ma la motivazione era errata in quanto si sarebbe dovuto considerare il comportamento tenuto da Gianiina del 2007 (anno di commissione delle rapine) e non quello tenuto nei quattordici anni successivi. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che il giudice a quo solo con una motivazione apparente e tautologica non aveva accolto la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale all'udienza del 7 maggio 2021, dopo che l'istanza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato aveva ricevuto il consenso del Pubblico Ministero titolare del procedimento, ma era stata rigettata dal giudice per l'udienza preliminare all'udienza del 24 aprile 2009 e poi dal Tribunale. 2.2 Il difensore si duole anche del mancato riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, malgrado la somma offerta dall'imputato fosse stata accettata dalle persone offese. 2.3 II difensore censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto in favore dell'appellante le circostanze attenuanti generiche come equivalenti anziché come prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti: il comportamento processuale del giovanissimo [OSCURATO:PERSONA], diciannovenne all'epoca dei fatti, era stato esemplare, avendo riconosciuto gli Eiddebiti in sede di convalida del fermo, avendo inteso partecipare alla deflazione del carico processuale formulando istanza di applicazione di pena su richiesta ed avendo riconfermato il riconoscimento della sua responsabilità con le dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1 Si deve infatti ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01): nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che all'epoca dei fatti il ricorrente aveva commesso un'altra rapina, che aveva ammesso la sua responsabilità quando il quadro probatorio era già consolidato e che ha continuato a delinquere anche dopo i fatti per cui è processo; a tale proposito, è principio consolidato quello secondo il quale "il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen." (Sez.5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Ud. (dep. 19/07/2018 ) Rv. 273627 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 La Corte di appello ha condiviso il giudizio del Tribunale secondo il quale l'offerta reale formulata dall'imputato, anche se accettata dalle persone offese, non era congrua alla luce dei danni subiti dalle stesse, posto che per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen. non si deve fare riferimento al solo danno economico; poiché la richiesta di patteggiamento presupponeva la concessione della suddetta attenuante, correttamente la stessa è stata rigettata dai giudici di merito. 2.2 Quanto al tema specifico dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., è noto che il risarcimento del danno deve essere vcIontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, e la Corte di appello, con valutazione di merito non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto che la somma di euro 100,00 non potesse ritenersi adeguata alla luce delle violenze subite dalle persone offese. 2.3 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, anche in questo caso la Corte di appello ha evidenziato che la confessione è intervenuta quando il quadro probatorio era già consolidato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso in precedenza un'altra rapina, e che nei suoi confronti era contestata anche la recidiva specifica infraquinquennale, con motivazione quindi esente da censure.3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]