CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e assistito nella presente fase di giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale nominato dal difensore fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di rapina aggravata, sequestro di persona, utilizzo abusivo di carte di pagamento elettroniche, introduzione abusiva in sistema informatico e minaccia aggravata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo e cioè deducendo la violazione dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen. avendo il giudice omesso di motivare la propria decisione e cioè essendosi limitato ad affermare con mera clausola di stile la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità della pena, così come proposti dalle parti. 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende C