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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 24427/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8527/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio PERCOPO, Vincenzo PIZZUTO ed Elisabetta URRIANI, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.26, presso lo studio dell’ avv .

G ianfranco Passalacqua, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorr ent i - avverso la s entenza n. 3283 /20 18 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 2.10.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali controricorrenti– dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoliche furono temporaneamente distaccati presso il SECIT del Ministero dell’Economia e delle Finanze – si rivolsero al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del loro diritto a continuare a percepire lac.d.

« indennità SECIT» , di cui agli artt. 9 e 12 della legge n. 146 del 1980, anche dopo la soppressione di quella struttura e il loro rientro in servizio presso l’Agenzia datrice di lavoro.

Instauratosi il contraddittorioanche nei confronti del MEF, il Tribunale respinse le domand e , ma poi la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame dei lavoratori, condannò l’ADMa corrispondere le differenze retributive dovute per effetto del riconoscimento del permanente diritto al pagamento dell’indennità, «nella misura goduta alla data del 25.6.2008, dal 16.2.2010 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro» (testo del dispositivo così risultante in esito alla correzione di errore materiale disposta con ordinanza del 3.6.2019).

Contro la sentenza della Corte d’Appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.

I lavoratori si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motiv o di ricorso si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 2, lett. a, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e della legge n. 537 del 24.12.1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrenterileva che l ’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, con cui venne soppresso il SECIT (Servizio consultivo ed ispettivo tributario), decretò l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con tale soppressione, indicando esplicitamente, tra queste, anche l’art. 12 della legge n. 146 del 1980, con cui venne istituita l a « speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita» (c.d.

«indennità SECIT»).

Contesta, pertanto, la motivazione della Corte d’Appello laddove ha ritenuto che il citato art. 45 non fosse di ostacolo al (parziale) accoglimento delle domande dei lavoratori.

2. Il secondo motivo censura,«violazione dell’art. 12 della legge n. 133 del 2008, dell’art. 11, comma 2, della legge n. 358 del 1991 e del [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], autorizzato con d.P.C.M. 3.3.1995, n. 63, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 , c . p.c.».

L’ADM contesta la ricostruzione del quadro normativo descrittanella sentenza d’appello e, in particolare, la statuizi one secondo cui l’art. 11, comma 2, della legge n. 358 del 1991, estendendo la speciale indennità a tutto il personale SECIT , a prescindere dalle mansioni svolte e dai risultati conseguiti, la fece diventareuna voce retributiva corrisposta in modo fisso e continuativo, come tale insuscettibile di reformatio in peius.3.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione logica e giuridica, sono infondati.

L a decisione impugnata è infatti conforme alprincipio di diritto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare rigettando un ricorso di contenuto sovrapponibile al presente.

3.1. La sentenza n. 21475/2019, alla cui più ampia motivazione si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dopo una compiuta descrizione dello sviluppo cronologico del quadro normativo, ha statuito, in modo condivisibile, che «all’indennità in esame deve essere riconosciuta la natura retributiva ma anche e soprattutto il carattere di voce retributiva stabile e continuativa del trattamento economico attribuito al personale appartenente alle “qualifiche funzionali dalla I alla V” assegnato al servizioSECIT …, e ciò indipendentemente dalla circostanza che in origine ne sia stata affermata la non pensionabilità. … Essa, infatti, come emerge dall’ inequivoco tenore letterale del citato c. 4 dell’art. 11 della L. n. 1991 n. 358, fu attribuita, con carattere di generalità, per il solo fatto della assegnazione al SECIT, senza alcuna correlazione alla specificità dellemansioni in concreto svolte e/o ai risultati ottenuti.

Tant'è che l’importo era stato predeterminato, in virtù del rinvio espresso all’art. 12 c. 4 della legge n. 146 del1980, in misura pari al “cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell’assegno temporaneo di cui allalegge 19 luglio 1977 c. 412”».

Si è inoltre argomentato che «L’indennità in esame non è venuta meno, néha mutato i caratteri sopra indicati a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico e dell’intervento della contrattazione collettiva»; per giungere quindi alla conclusione che « Il principio generale della irriducibilità della retribuzione, che vieta anche nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico privatizzato, il peggioramento ingiustificato del trattamento economico maturato, non risulta nella fattispecie derogato dalle disposizioni contenute nell’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008».Infatti, « La abrogazione espressa (c. 2 dell'art. 45) di tutte le “le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1” e, in particolare degli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni (lett. a) e dell’articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 26 marzo 2001, n. 107 (lett. b), non può essere richiamata utilmente», perché «l’indennità era stata attribuita agli odierni ricorrenti dall’art. 11della L. n 358 del 1991, che non è stata oggetto di intervento abrogativo; essa, poi, era stata disciplinata dalla contrattazione collettiva successivamente intervenuta,che, nel silenzio della legge, non può ritenersi derogata da quest’ultima».

3.2. Rispetto a tale ordine di argomentazioni, il ricorso oggi in esame – che venne proposto prima del deposito della sentenza n. 21475/2019 – non pone elementi di novità che inducano a riconsiderare o a mutare l’orientamento già espresso.

4. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo .

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; si dà atto che sussiste il presupposto per il ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8527/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio PERCOPO, Vincenzo PIZZUTO ed Elisabetta URRIANI, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.26, presso lo studio dell’ avv . G ianfranco Passalacqua, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorr ent i - avverso la s entenza n. 3283 /20 18 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 2.10.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali controricorrenti– dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoliche furono temporaneamente distaccati presso il SECIT del Ministero dell’Economia e delle Finanze – si rivolsero al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del loro diritto a continuare a percepire lac.d. « indennità SECIT» , di cui agli artt. 9 e 12 della legge n. 146 del 1980, anche dopo la soppressione di quella struttura e il loro rientro in servizio presso l’Agenzia datrice di lavoro. Instauratosi il contraddittorioanche nei confronti del MEF, il Tribunale respinse le domand e , ma poi la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame dei lavoratori, condannò l’ADMa corrispondere le differenze retributive dovute per effetto del riconoscimento del permanente diritto al pagamento dell’indennità, «nella misura goduta alla data del 25.6.2008, dal 16.2.2010 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro» (testo del dispositivo così risultante in esito alla correzione di errore materiale disposta con ordinanza del 3.6.2019). Contro la sentenza della Corte d’Appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. I lavoratori si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motiv o di ricorso si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 2, lett. a, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e della legge n. 537 del 24.12.1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrenterileva che l ’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, con cui venne soppresso il SECIT (Servizio consultivo ed ispettivo tributario), decretò l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con tale soppressione, indicando esplicitamente, tra queste, anche l’art. 12 della legge n. 146 del 1980, con cui venne istituita l a « speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita» (c.d. «indennità SECIT»). Contesta, pertanto, la motivazione della Corte d’Appello laddove ha ritenuto che il citato art. 45 non fosse di ostacolo al (parziale) accoglimento delle domande dei lavoratori. 2. Il secondo motivo censura,«violazione dell’art. 12 della legge n. 133 del 2008, dell’art. 11, comma 2, della legge n. 358 del 1991 e del [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], autorizzato con d.P.C.M. 3.3.1995, n. 63, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 , c . p.c.». L’ADM contesta la ricostruzione del quadro normativo descrittanella sentenza d’appello e, in particolare, la statuizi one secondo cui l’art. 11, comma 2, della legge n. 358 del 1991, estendendo la speciale indennità a tutto il personale SECIT , a prescindere dalle mansioni svolte e dai risultati conseguiti, la fece diventareuna voce retributiva corrisposta in modo fisso e continuativo, come tale insuscettibile di reformatio in peius.3. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione logica e giuridica, sono infondati. L a decisione impugnata è infatti conforme alprincipio di diritto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare rigettando un ricorso di contenuto sovrapponibile al presente. 3.1. La sentenza n. 21475/2019, alla cui più ampia motivazione si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dopo una compiuta descrizione dello sviluppo cronologico del quadro normativo, ha statuito, in modo condivisibile, che «all’indennità in esame deve essere riconosciuta la natura retributiva ma anche e soprattutto il carattere di voce retributiva stabile e continuativa del trattamento economico attribuito al personale appartenente alle “qualifiche funzionali dalla I alla V” assegnato al servizioSECIT …, e ciò indipendentemente dalla circostanza che in origine ne sia stata affermata la non pensionabilità. … Essa, infatti, come emerge dall’ inequivoco tenore letterale del citato c. 4 dell’art. 11 della L. n. 1991 n. 358, fu attribuita, con carattere di generalità, per il solo fatto della assegnazione al SECIT, senza alcuna correlazione alla specificità dellemansioni in concreto svolte e/o ai risultati ottenuti. Tant'è che l’importo era stato predeterminato, in virtù del rinvio espresso all’art. 12 c. 4 della legge n. 146 del1980, in misura pari al “cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell’assegno temporaneo di cui allalegge 19 luglio 1977 c. 412”». Si è inoltre argomentato che «L’indennità in esame non è venuta meno, néha mutato i caratteri sopra indicati a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico e dell’intervento della contrattazione collettiva»; per giungere quindi alla conclusione che « Il principio generale della irriducibilità della retribuzione, che vieta anche nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico privatizzato, il peggioramento ingiustificato del trattamento economico maturato, non risulta nella fattispecie derogato dalle disposizioni contenute nell’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008».Infatti, « La abrogazione espressa (c. 2 dell'art. 45) di tutte le “le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1” e, in particolare degli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni (lett. a) e dell’articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 26 marzo 2001, n. 107 (lett. b), non può essere richiamata utilmente», perché «l’indennità era stata attribuita agli odierni ricorrenti dall’art. 11della L. n 358 del 1991, che non è stata oggetto di intervento abrogativo; essa, poi, era stata disciplinata dalla contrattazione collettiva successivamente intervenuta,che, nel silenzio della legge, non può ritenersi derogata da quest’ultima». 3.2. Rispetto a tale ordine di argomentazioni, il ricorso oggi in esame – che venne proposto prima del deposito della sentenza n. 21475/2019 – non pone elementi di novità che inducano a riconsiderare o a mutare l’orientamento già espresso. 4. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo . 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; si dà atto che sussiste il presupposto per il ra
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